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Il TAR respinge il ricorso di BT Italia sulle condizioni economiche delle chiamate verso numerazioni non geografiche

Il  TAR del Lazio si è pronunciato con una sentenza su un caso che ha coinvolto BT Italia e gli operatori Wind, Vodafone, TIM e Fastweb e la cui storia inizia nel 2012.

BT Italia ha infatti proposto un ricorso contro l’AGCOM per annullare le delibere numeri 115/12, 116/12 e 138/12.

Tali decisioni dell’Autorità definivano le controversie tra BT Italia e, rispettivamente, Wind, Vodafone e TIM, sulle condizioni economiche di fornitura del servizio di raccolta delle chiamate da rete mobile degli operatori verso numerazioni non geografiche, con addebito all’utente chiamato, attestate sulla rete di BT.

Al fine di comprendere la storia, occorre tornare indietro al 2012. BT Italia aveva impugnato le delibere dell’AGCOM, in cui si fissavano le condizioni economiche della raccolta dalle reti degli operatori verso BT, pur senza intervenire in alcun modo nei preesistenti rapporti economici tra le parti.

BT Italia considerava il mark-up fissato, vale a dire il rapporto tra il prezzo e il costo del servizio, poco equo e non motivato, con differenze ingiustificate tra i vari operatori. Così facendo, BT Italia affermava di venire discriminata sul mercato retail a causa delle tariffe di raccolta troppo gravose.

TAR BT Italia

Il TAR precisa che le delibere oggetto di contenzioso, vale a dire le 115/12, 116/12 e 138/12, sono state adottate a seguito di complesse valutazioni tecnico-discrezionali che possono essere sindacabili in caso di vizi di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.

D’altro canto, però, tali delibere esprimono il potere discrezionale amministrativo dell’Autorità nel suo tentativo di risolvere delle controversie per tutelare la concorrenza e gli utenti.

Dopo questa breve premessa, come è possibile leggere sul documento ufficiale pubblicato oggi, 8 Gennaio 2019, il TAR evidenzia che il valore di terminazione di riferimento veniva determinato con i criteri contenuti nella delibera n.65/09, e non sussistesse alcuna duplicazione nella remunerazione dei costi comuni.

Per quanto concerne tutti i servizi accessori al servizio di terminazione, la loro remunerazione va compresa, afferma il TAR, nel mark-up definito dall’Autorità, perché si tratta di prestazioni offerte e garantite dagli altri operatori.

Per finire, il calcolo del mark-up è stato eseguito con un metodo fissato per una congrua motivazione, “in un’ottica di soddisfazione dei parametri di equità e ragionevolezza, utilizzando i medesimi criteri, indipendentemente dagli operatori interessati nelle definite controversie, facendo riferimento in concreto al valore medio della terminazione di volta in volta riscontrato”.

Per queste ragioni, il TAR ha respinto il ricorso di BT Italia, condannando al pagamento delle spese di giudizio in favore di TIM, Wind Tre e AGCOM.

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