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Telefonia, DDL Concorrenza 2025: spuntano clausole inflazione in emendamenti al Senato

Nell’ambito dell’iter del Disegno Di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (DDL Concorrenza 2025), nelle scorse settimane alcuni Senatori hanno presentato in Commissione degli emendamenti con cui vorrebbero inserire delle novità relative al mondo della telefonia, fra cui anche una normativa per permettere agli operatori di utilizzare delle clausole per indicizzare all’inflazione i prezzi delle offerte.

Il DDL per la Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 Giugno 2025, mentre è stato presentato in Senato il 10 Luglio 2025.

Il DDL Concorrenza 2025 si trova attualmente all’esame del Senato, in particolare presso la nona Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare), la cui discussione è iniziata il 23 Luglio 2025. La Commissione del Senato aveva fissato come termine per la presentazione di emendamenti al DDL Concorrenza 2025 il 29 Settembre 2025.

Nonostante nel testo del DDL Concorrenza 2025 presentato dal Governo non ci fossero misure relative al mondo delle telecomunicazioni, e i relativi Articoli riguardano altri argomenti, come emerso nella seduta del 30 Settembre 2025 della Commissione del Senato, con il testo del resoconto degli emendamenti, alcuni Senatori hanno presentato degli emendamenti volti ad inserire delle misure relative alla telefonia.

In particolare, fra gli emendamenti presentati, ce n’è anche uno in cui si ipotizza l’introduzione di normative con cui gli operatori di telefonia potrebbero eventualmente indicizzare all’inflazione i prezzi delle offerte.

Dunque, dopo che negli anni scorsi alcuni operatori italiani avevano tentato di introdurre delle clausole per adeguare automaticamente i prezzi delle offerte telefoniche in base all’andamento dell’inflazione, a cui poi gli stessi operatori hanno rinunciato, si torna nuovamente a parlare di queste clausole.

Si ricorda comunque che nel frattempo, con la delibera 307/23/CONS dell’AGCOM, pubblicata il 3 Gennaio 2024, ossia il nuovo regolamento che disciplina i contratti tra gli operatori di telefonia e i clienti finali, con cui sono state recepite le novità previste dal codice delle comunicazioni, è stata anche introdotta una regolamentazione sulla possibilità per gli operatori di adeguare i prezzi delle offerte in base all’andamento dell’inflazione.

Tuttavia, a seguito di un ricorso presentato da TIM, una sentenza del TAR del Lazio ha annullato i commi 2, 4 e 7 dell’Articolo 8-quater, relativo alle clausole inflazione, della delibera AGCOM 307/23/CONS del 3 Gennaio 2024, mentre ha confermato gli altri.

Cosa prevede l’emendamento sulle clausole inflazione nella telefonia

Nel dettaglio, l’emendamento più articolato relativo alle clausole inflazione sulle offerte di telefonia è l’emendamento 9.0.113 (firmatari i Senatori Trevisi, Paroli e Damiani), in cui dopo l’Articolo 9 (Misure in materia di società tra professionisti) del DDL Concorrenza 2025, si ipotizza di inserire il seguente Articolo 9-bis, relativo a “Indicizzazione offerte operatori di comunicazione elettronica”:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 9-bis. (Indicizzazione offerte operatori di comunicazione elettronica)

1. I contratti per adesione stipulati con gli operatori di comunicazione elettronica possono prevedere una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo, eventualmente incrementato di un coefficiente predeterminato e reso noto all’utente prima della sottoscrizione del contratto.

2. Il valore del coefficiente di maggiorazione dell’indice dei prezzi al consumo non può essere superiore ad un valore massimo, definito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, l’Autorità determina anche le modalità di adeguamento dei prezzi e le misure di garanzia per le fasce di utenza meritevoli di speciale tutela.

3. L’adeguamento dei prezzi può essere effettuato non più di una volta l’anno ed ha effetto sui prezzi applicabili per i successivi 12 mesi. Gli operatori forniscono agli utenti finali, con modalità definite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, un’informativa trasparente e completa in merito all’adeguamento dei prezzi contrattualmente previsto, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prevista applicazione.

4. I prezzi applicati in virtù di una clausola di adeguamento automatico non possono essere oggetto, limitatamente al periodo di validità degli stessi, di proposte di modifica unilaterale da parte degli operatori, fatto salvo il caso dell’applicazione di condizioni di maggior favore per l’utente.

5. La variazione dei prezzi, in applicazione di una clausola di adeguamento automatico prevista nel contratto accettato dall’utente, non costituisce modifica delle condizioni contrattuali.

6. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ove non siano stati oggetto di proposte di variazione unilaterale delle condizioni economiche nei precedenti dodici mesi, possono essere modificati dalla previsione di una clausola di adeguamento automatico dei prezzi, con le modalità e le garanzie previste dall’articolo 98-septiesdecies, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.”

Dunque, con questo emendamento si vorrebbe dare la possibilità agli operatori telefonici di inserire nei propri contratti delle clausole con cui indicizzare i prezzi all’inflazione, anche con percentuali aggiuntive al dato effettivo dell’inflazione, senza possibilità per il cliente di esercitare il diritto di recesso gratuito.

Anche altri Senatori hanno presentato un emendamento riguardante le clausole inflazione, ma in questo caso per vietarle.

Infatti, con l’emendamento 8.0.14 (firmatari i Senatori Sabrina Licheri, Bevilacqua e Naturale) viene proposto di inserire, dopo l’Articolo 8 (Misure per l’accelerazione del trasferimento tecnologico) del DDL Concorrenza 2025, l’Articolo 8-bis (Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici), con cui all’Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, (“[…] È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato […]”) verrebbero aggiunte le seguenti parole: “, nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione”.

Altri emendamenti relativi al settore delle telecomunicazioni

Oltre al tema delle clausole inflazione, tra gli emendamenti al DDL Concorrenza presentati alla Commissione del Senato ce ne sono altri riguardanti il settore delle telecomunicazioni.

Ad esempio, diversi emendamenti simili propongono delle modifiche relative all’utilizzo del database MNP, inserendo nel DDL Concorrenza 2025 l’Articolo 8-bis “Corretto utilizzo delle informazioni sulla portabilità mobile”, per aggiungere all’Art. 98 – duodecies, Comma 1-bis, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la frase “per queste ultime fatto salvo il caso in cui il cliente abbia prestato il proprio consenso all’utilizzo di detti dati”.

In questo modo, se attualmente la normativa impone il divieto di sfruttare il database delle portabilità del numero mobile per proporre le offerte Operator Attack, con questa novità gli operatori potrebbero raccogliere il consenso da parte dei clienti per l’utilizzo di questi dati al fine di proporre offerte differenziate.

Di seguito invece gli argomenti degli altri emendamenti al DDL Concorrenza presentati in Commissione al Senato relativi alle telecomunicazioni:

  • Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici;
  • Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di pratiche commerciali aggressive;
  • Modifica del Piano di numerazione nazionale per i servizi di customer care: in questo si propone “al fine di incrementare la qualità dei servizi di contact center”, la possibilità per gli operatori di applicare una tariffa per i servizi di assistenza telefonica ai clienti, fatte salve le tutele per utenti vulnerabili;
  • Misure per favorire il riequilibrio nel mercato delle comunicazioni elettroniche;
  • Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale;
  • Istituzione Concessionaria per il management dello Spettro nel mercato delle comunicazioni elettroniche;
  • Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari.

In tutti i casi, sia quelli relativi alle clausole inflazione che gli altri relativi alla telefonia, gli emendamenti devono ancora essere valutati dalla Commissione del Senato, che dovrà decidere se respingerli o approvarli.

Inoltre, dopo l’approvazione o meno dei vari emendamenti presentati in Commissione al Senato, il DDL Concorrenza 2025 dovrà seguire l’apposito iter legislativo, che prevede prima l’approvazione in aula dal Senato e poi il passaggio alla Camera.

Dunque, prima di diventare legge, il DDL Concorrenza 2025 dovrà essere approvato sia dal Senato che dalla Camera.

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