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Rimodulazioni tariffarie e trasparenza commerciale: se ne torna a discutere in Senato?

Ben presto in senato si potrebbe tornare a parlare di modifiche alla disciplina sui contratti di telefonia per intervenire nel campo delle rimodulazioni modifiche unilaterali contrattuali che gli operatori hanno la facoltà di applicare e della trasparenza tariffaria.

L’intenzione era già emersa nel corso della conversione in legge del decreto legge “semplificazioni” da parte dei senatori del Movimento 5 Stelle Santillo, Di Girolamo e Lanzi prima che quest’ultimo fosse alleggerito dalle innumerevoli materie che si erano confluite attraverso una miriade di emendamenti.

A qualche settimana di distanza in parlamento c’è chi ripropone la questione della modifica al decreto Bersani (Decreto Legge 31 Gennaio 2007, n. 7, divenuto successivamente Legge 2 Aprile 2007), che ha modificato la disciplina dei contratti nel campo delle telecomunicazioni.

In particolare i senatori Mauro Coltorti e Gabriele Lanzi, hanno presentato una proposta di legge che ricalca gli emendamenti già presentati a metà Gennaio intervenendo sull’articolo 1 del decreto Bersani.

Il primo punto del disegno di legge riguarda le rimodulazioni: vietate le modifiche delle condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta per i primi sei mesi di validità del contratto e non ammesse in ogni caso variazioni che producano un aggravio economico per il consumatore:

“Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura, in ogni caso senza aggravio di costi o  peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore”.

Una simile previsione legislativa annullerebbe qualsiasi timore di subire una variazione del prezzo accettato al momento della stipula del contratto e rappresenterebbe di fatto l’epilogo assoluto delle rimodulazioni tariffarie per i contratti di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche. Si tratta inoltre di una misura più restrittiva rispetto alla proposta che il senatore Lanzi aveva avanzato nei mesi scorsi e che si limitava soltanto a vietare le modifiche contrattuali per i primi sei mesi di contratto.

La proposta mira ad intervenire anche sul campo della trasparenza tariffaria per i contratti di telefonia mobile:

“La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e messaggi pubblicitari […], garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione”.

Più precisamente (si propone per la modifica del comma 2), l’offerta commerciale non deve solo limitarsi a favorire un adeguato confronto tra le offerte esistenti e:

“… sono pertanto vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 02-bis”.

Quest’ultimo comma inoltre, fornendone una definizione, intende per servizi ancillari:

“… i costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione”.

Già al momento della comunicazione commerciale il consumatore essere dettagliatamente messo al corrente dei servizi ancillari. Questi ultimi, infine, finirebbero per essere automaticamente inclusi nel prezzo finale dell’offerta:

“Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari […] deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari […], che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario”.

La proposta di legge è stata presentata negli scorsi giorni e dovrebbe essere presto calendarizzata per essere discussa all’interno dell’ottava commissione permanente (quella relativa ai lavori pubblici e alle comunicazione), di cui il senatore Mauro Coltorti è presidente.

Se, una volta approdato in aula, le due camere approvassero il disegno di legge, dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della nuova legge sarebbero vietate le offerte, i messaggi pubblicitari e ogni altra forma di divulgazione commerciale contrari a quanto stabilito dalla nuova normativa.

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