Rimodulazioni Tariffarie

DL Semplificazioni: un emendamento potrebbe porre fine alle rimodulazioni?

Le commissioni parlamentari del Senato “Affari costituzionali” e “Lavori pubblici, comunicazioni” stanno lavorando in questi giorni sulla conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 2018, numero 135, comunemente conosciuto come “decreto semplificazioni” in virtù dello scopo che le disposizioni legislative in esso contenute si prefiggono di perseguire.

Stando a quanto segnalato dai colleghi di HDblog.it, nel corso del suo iter legislativo, il testo di legge sta facendo parlare di sé anche per quanto riguarda la telefonia, e in particolare in relazione alle disposizioni legislative che regolano la materia dei contratti.

Nell’esame in commissione sono stati presentati ben 4 emendamenti che potrebbero integrare o modificare gli articoli che disciplinano la normativa vigente.

Il primo emendamento, il cui primo firmatario è il sen. Santillo del Movimento 5 stelle appone delle modifiche alle disposizioni introdotte dal decreto fiscale 2017 al decreto Bersani (Dl 31 Gennaio 2007, n. 7) dopo per aver riportato i contratti di telefonia nell’orbita della cadenza mensile.

Quanto propongono i firmatari dell’emendamento va nel senso di migliorare la trasparenza tariffaria, aggiungendo al comma 1-quarter all’art.1 il seguente testo:

“La medesima Autorità (ossia l’Agcom, ndr) garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, concentrandosi sulle informazioni fondamentali di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione informata ed evitando termini ed espressioni gergali.”

Il comma 2 a cui l’emendamento proposto si riferisce sarebbe sostituito integralmente con un nuovo testo:

L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, sono pertanto vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 02-bis.

Per la spiegazione dei servizi ancillari e per definire maggiormente le innovazioni in tema di trasparenza l’art.2 sarebbe arricchito con altri tre commi, che reciterebbero rispettivamente:

02-bis. Per servizi ancillari di telefonia mobile si intendono, tra l’altro, i costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

02-ter. Il prezzo finale contenuto nelle offerte e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 01-bis (o forse 02-bis? ndr.), che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

02-quater. In caso di violazione dei commi 1-bis (inerente l’obbligo della fatturazione mensile, ndr), 1-quater e 2, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Le disposizioni del comma 02-ter sarebbero sottoposte a sanzioni secondo quanto prevede l’art.98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dl 1 agosto 2003, n. 259).

La sen. Gabriella Di Girolamo (M5S) è la prima firmataria di un secondo emendamento attinente la disciplina sui contratti di telefonia mobile e alle fattispecie di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e del diritto di recesso da parte del consumatore. Il nuovo comma 4 dell’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche sarebbe così riscritto:

4. È vietata qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica. Eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.

 4-bis. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, le imprese che forniscono reti o servizi internet o di comunicazione elettronica hanno facoltà di apporre un termine ai contratti in essere.

Se il voto in aula riconfermasse quanto proposto dai senatori contribuirebbe senz’altro ad una svolta storica: la fine della pratica delle modifiche contrattuali unilaterali. Il nuovo comma 4-bis tuttavia potrebbe far assistere ad un proliferare di contratti a termine. In assenza di vincoli minimi, questo equivalerebbe d’altra parte a lasciar spazio a contratti con offerte promozionali dalla breve durata.

La stessa senatrice si è fatta promotrice un emendamento alternativo che lascia intatto il comma 4 dell’art. 70 del Codice così come appare oggi e introduce un comma 4-bis concernente però un’altra fattispecie, quella dei servizi a sovrapprezzo. In questo caso, al momento dell’acquisto i dispositivi per la fruizione di servizi internet e di comunicazione elettronica o telefonica, comprese le carte SIM, non devono includere tali componenti se il cliente non ne fa specifica richiesta.

Interviene sull’argomento delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali anche la proposta promossa dal senatore Lanzi (M5S) che non intende stravolgere il testo del comma 4 dell’art.70, ma permette agli operatori di usufruire della facoltà di effettuare modifiche unilaterali solo una volta trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto con il consumatore.

I parlamentari che stanno lavorando sul disegno di legge hanno fornito varie formulazioni circa la disciplina delle modifiche unilaterali. Al momento tuttavia il DL Semplificazioni è in fase di elaborazione in commissione. La discussione in aula è attesa per il 22 Gennaio 2019.

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