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FiberCop operatore wholesale only per AGCOM: pubblicato parere concorde dell’Antitrust

Nelle ultime ore, l’Autorità Antitrust italiana ha pubblicato il suo parere favorevole in merito alle conclusioni con cui l’AGCOM nei mesi scorsi aveva poi deciso di riconoscere a FiberCop la qualifica di operatore wholesale only.

Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul caso FiberCop, pur essendo datato 15 Maggio 2025, è stato pubblicato solo ieri, 12 Gennaio 2026, all’interno del bollettino settimanale dell’AGCM numero 2/2026 (ecco il documento completo).

Si tratta dunque del parere favorevole di cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) aveva tenuto conto, come annunciato lo scorso 18 Giugno 2025, per poter deliberare la notifica alla Commissione Europea della propria valutazione positiva circa la sussistenza in capo a FiberCop della qualifica di operatore wholesale only, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Codice.

Il parere dell’Antitrust era stato richiesto dall’AGCOM il 17 Aprile 2025, nell’ambito della consultazione pubblica, avviata con la delibera 103/25/CONS, relativamente alla verifica della sussistenza in capo a FiberCop S.p.A. delle condizioni di operatore wholesale only (impresa attiva esclusivamente sul mercato all’ingrosso).

Si ricorda infatti che, con il perfezionamento della cessione della NetCo di TIM al fondo statunitense KKR, avvenuta il 1° Luglio 2024FiberCop (precedentemente controllata al 58% da TIM) è stato rilanciato come nuovo operatore wholesale di telefonia fissa.

Nella società, in particolare, è stato conferito il ramo d’azienda di TIM che comprende l’infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale (NetCo), ora separato da quello dei servizi (ServCo). L’intero capitale di FiberCop è stato poi acquisito da Optics BidCo, società controllata da KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.).

La nuova società è quindi interamente controllata da un gruppo di investitori guidati dal fondo KKR, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze del Governo Italiano, una società interamente controllata da Abu Dhabi Investment AuthorityCPP Investment e F2i SGR, per cui a livello societario non c’è più alcun legame con il Gruppo TIM. A questo proposito, da Luglio 2025 FiberCop ha anche rinnovato il suo logo, rimuovendo i precedenti riferimenti a TIM.

Dunque, come annunciato lo scorso 18 Giugno 2025, l’AGCOM ritiene che FiberCop possa essere qualificato come operatore wholesale only ai sensi dell’Articolo 91, comma 1, del Codice, avendo riscontrato in capo a tale società tutte le caratteristiche indicate dal primo comma, lettere a) e b), di tale norma.

Come aveva spiegato l’Autorità, tale qualifica non determina effetti immediati, ma rappresenta un prerequisito della proposta regolamentare contenuta nell’intero schema di provvedimento di analisi di mercato che l’Autorità ha già sottoposto al vaglio del mercato con la delibera 205/25/CONS, e successivamente dell’AGCM e della Commissione europea.

Le conclusioni dell’Antitrust sul parere favorevole per FiberCop operatore wholesale only

Nel dettaglio, secondo quanto indicato nel documento pubblicato nelle ultime ore nel bollettino AGCM, nel suo parere fornito all’AGCOM, l’Antitrust aveva espresso una posizione adesiva limitatamente all’analisi svolta dall’AGCOM per la verifica dei requisiti di cui all’Articolo 91, comma 1, del Codice, necessari per qualificare un operatore attivo nell’offerta di servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (in questo caso FiberCop) come wholesale only.

In primo luogo, constatato che FiberCop non è attiva nei mercati retail dei servizi di comunicazione elettronica, l’Antitrust concorda con AGCOM sulla sussistenza del requisito ex Articolo 91, comma 1, lettera a).

In secondo luogo, da un lato FiberCop non ha esclusive di vendita nel mercato retail, essendo un operatore che offre i propri servizi di accesso anche in forza degli obblighi derivanti dalla regolamentazione vigente. Dall’altro, in relazione ad alcune potenziali criticità relative agli obblighi di acquisto di FiberCop da TIM di servizi di rete mobile e immobiliari, come previsti dal Master Service Agreement (MSA), l’Antitrust ha osservato che le relative clausole contrattuali non ostano al soddisfacimento dei requisiti di cui all’Articolo 91, comma 1, lettera b), del Codice, per le seguenti ragioni:

  • i servizi interessati non riguardano la parte centrale delle attività oggetto del procedimento di analisi dei mercati di accesso alla rete fissa;
  • sono disposizioni contrattuali in parte transitorie e legate alla garanzia di continuità aziendale di FiberCop nel periodo successivo alla scissione societaria e proprietaria da TIM.

Inoltre, per i servizi mobili, secondo l’AGCM la circostanza che TIM e FiberCop si sono impegnate a non applicare la clausola del Preferred Supplier appare rimuovere il rischio che l’obbligo di acquisto si protragga eccessivamente nel tempo, oltre il fabbisogno fisiologico dettato dall’esigenza di continuità aziendale.

Analogamente, per i servizi immobiliari, la clausola che conferisce a FiberCop una facoltà di recesso anticipato rispetto alla durata iniziale di 6 anni dell’obbligo di acquisto, a detta dell’Antitrust appare idonea a limitare i potenziali profili di criticità ai sensi dell’Articolo 91, comma 1, lettera b), del Codice.

In conclusione, quindi, l’Antitrust ha ritenuto di concordare con le analisi svolte dall’AGCOM nella propria delibera 103/25/CONS, secondo cui il test dell’Articolo 91, comma 1, del Codice è soddisfatto da FiberCop che, dunque, esclusivamente ai sensi e per gli effetti della richiamata disciplina normativa, può essere considerato un operatore wholesale only.

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