WINDTRE rete 5G: stabiliti nuovi obblighi di copertura e accesso dopo acquisizione OpNet

Dopo l’apertura del procedimento in seguito all’acquisizione delle attività telco di OpNet, l’AGCOM ha stabilito dei nuovi obblighi di copertura integrativi e obblighi di accesso relativi ad alcune frequenze della rete 5G di WINDTRE, che l’operatore dovrà assolvere nel corso dei prossimi mesi.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha annunciato con la delibera 169/25/CONS (ecco il documento completo), pubblicata oggi, 31 Luglio 2025, ma risalente in realtà al 25 Giugno 2025, recante “Applicazione delle previsioni di cui all’art. 13, comma 14, e all’art. 15, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS alla società Wind Tre S.p.A.”.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, con la delibera 53/25/CONS pubblicata lo scorso 14 Marzo 2025, l’AGCOM aveva avviato un procedimento per definire dei nuovi obblighi di copertura integrativi e obblighi di accesso relativi ad alcune frequenze della rete 5G di WINDTRE, in seguito all’acquisizione delle attività per la fornitura di servizi di telecomunicazioni di OpNet.
Infatti, questi si sono resi necessari a seguito dell’acquisizione da parte di WINDTRE, completata il 1° Agosto 2024, di BrightCo S.r.l. (poi diventata OpNet S.r.l., assumendo il ruolo di società wholesale di Wind Tre), all’interno della quale OpNet (ora ShellNet) ha conferito il relativo ramo d’azienda comprensivo dei beni e delle attività, incluse quelle di sviluppo commerciale, direttamente detenute dall’operatore ex Gruppo Linkem.
Il ramo d’azienda ceduto a WINDTRE, in particolare, fornisce servizi di comunicazione elettronica a livello wholesale, mediante diritti d’uso esclusivo di parte dello spettro nella banda compresa tra 3,4 e 3,6 GHz e nella banda compresa tra 24,5 e 26,5 GHz, nonché diritti d’uso delle frequenze per collegamenti in ponte radio. Servizi utilizzati principalmente per la fornitura di soluzioni di accesso a Internet a banda ultralarga con tecnologia FWA, offerti a livello retail anche a clienti business, oltre che alla Pubblica Amministrazione.
L’AGCOM ricordava che, in seguito alla finalizzazione dell’operazione, il cui closing è avvenuto il 1° Agosto 2024, nella banda 3.4 – 3.8 GHz WINDTRE dispone attualmente di diritti d’uso di 80 MHz a livello nazionale.
In seguito all’apertura del procedimento, WINDTRE ha trasmesso all’Autorità, con una nota del 10 Aprile 2025, le informazioni e osservazioni in riscontro a quanto richiesto per il procedimento. Inoltre, l’AGCOM ha sentito WINDTRE in un’audizione tenutasi in data 14 Aprile 2025.
Adesso, con la pubblicazione della delibera 169/25/CONS, si conclude il procedimento con cui l’AGCOM rivede gli obblighi di copertura e di accesso nella banda 3.6 – 3.8 GHz in capo a WINDTRE, secondo quanto previsto all’Articolo 13, comma 14, e all’Articolo 15, comma 1, della delibera 231/18/CONS.
Le valutazioni dell’Autorità sui nuovi obblighi di copertura per WINDTRE
Per quanto riguarda gli obblighi di copertura già esistenti per WINDTRE, l’Autorità ricorda che, ai sensi dell’Articolo 13, comma 13, della stessa delibera 231/18/CONS, per la “copertura, con le specifiche frequenze assegnate, di almeno il 5% della popolazione per ciascuna regione italiana” entro 48 mesi dal rilascio dei relativi diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz, questo obbligo risulta già assolto da WINDTRE.
Inoltre, WINDTRE è tenuta a soddisfare anche l’obbligo di copertura integrativo previsto dall’Articolo 1, comma 1, della delibera 420/20/CONS, associato ai propri diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz, a valle dell’autorizzazione all’accordo tra Wind Tre e Fastweb per la realizzazione di una rete 5G condivisa, che prevede, tra l’altro, l’utilizzo in condivisione di alcune porzioni di frequenze nella banda 3400-3800 MHz.
A questo proposito, l’Autorità sottolinea che, considerato che sono già scaduti i termini per l’assolvimento dell’obbligo di copertura di cui all’Articolo 13, comma 5, della delibera 231/18/CONS, in capo ai due operatori radiomobili aggiudicatari dei lotti da 80 MHz nella banda 3600-3800 MHz ad esito della procedura di gara del 2018 (la cosiddetta asta 5G), e che, in ogni caso, anche alla luce dell’evoluzione intercorsa dall’adozione della predetta delibera ad oggi in merito ai piani pubblici e privati di copertura delle reti a banda ultralarga sul territorio nazionale, non appare giustificato e proporzionato prevedere un analogo obbligo di copertura in capo ad un terzo operatore radiomobile nella stessa banda, che a detta dell’Autorità potrebbe peraltro interferire con quelli esistenti “senza apportare benefici significativi ai clienti finali”, come già indicato nella delibera di avvio del procedimento.
Pertanto, nella fattispecie, l’AGCOM ritiene che l’applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera 231/18/CONS possa “ragionevolmente porsi in continuità” con la tipologia dei citati obblighi di copertura già in capo a WINDTRE, e in particolare possa consistere in un incremento della percentuale minima di copertura della popolazione di ciascuna regione italiana.
Secondo l’AGCOM, per soddisfare tale obbligo integrativo Wind Tre potrà impiegare anche altre frequenze della banda 3.4 – 3.8 GHz di cui ha la disponibilità d’uso mediante accordi di condivisione, e che in ogni caso, come già argomentato con le delibere 420/20/CONS e 185/23/CONS, un aumento della percentuale di copertura della popolazione oggetto d’obbligo non deve necessariamente conseguire dall’applicazione di una proporzionalità diretta rispetto alla quantità complessiva di frequenze disponibili.
Dunque, a giudizio dell’Autorità, appare “ragionevole, giustificato e proporzionato” incrementare fino al 20% il requisito minimo di copertura obbligatoria della popolazione di ciascuna regione italiana associato ai diritti d’uso delle frequenze della banda 3.6 – 3.8 GHz assegnati a WINDTRE.
Secondo l’AGCOM, per il raggiungimento da parte di WINDTRE dell’obiettivo di copertura sopra descritto appare “congruo e proporzionato” stabilire un periodo di 12 mesi dalla notifica a WINDTRE del provvedimento, tenuto anche conto dell’attuale livello di deployment della rete 5G di WINDTRE in ciascuna regione dichiarato dall’operatore, e in coerenza con quanto disposto in passato dall’Autorità in circostanze analoghe.
Inoltre, per l’Autorità, un obbligo di accesso in capo a un ulteriore operatore, cioè WINDTRE, analogo a quello di cui all’Articolo 15, comma 2, della delibera 231/18/CONS in banda 3600-3800 MHz appare, allo stato, in grado di ampliare le opportunità di accesso da parte di soggetti anche diversi dagli operatori radiomobili, tra cui i cosiddetti vertical, favorendo così lo sviluppo di servizi e use case 5G, in linea con le policy nazionali e unionali di connettività e digitalizzazione.
Pertanto, in questo caso, secondo l’AGCOM è “ragionevole, giustificato e proporzionato” che l’applicazione a Wind Tre della previsione di cui all’Articolo 15, comma 1, della delibera 231/18/CONS consista nell’associare ai diritti d’uso delle frequenze della banda 3.6 – 3.8 GHz assegnati a WINDTRE il medesimo obbligo di cui all’Articolo 15, comma 2, della delibera 231/18/CONS.
AGCOM specifica che i nuovi obblighi in questione, essendo associati ai diritti d’uso delle frequenze della banda 3.6 – 3.8 GHz assegnati a Wind Tre, non riguardano i diritti d’uso delle frequenze della banda 3.4 – 3.6 GHz in scadenza il 31 Dicembre 2029 nella titolarità dell’operatore, per i quali dunque restano fermi i vigenti obblighi.
Cosa prevede la delibera dell’AGCOM
Dunque, con la delibera 169/25/CONS pubblicata nelle ultime ore, l’AGCOM ha stabilito che WINDTRE, fermo restando l’obbligo di copertura associato ai propri diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6 – 3.8 GHz previsto all’Articolo 13, comma 13, della delibera 231/18/CONS, è tenuta, ai sensi dell’Articolo 13, comma 14, della medesima delibera, alla copertura integrativa, così come definita al medesimo Articolo 13, comma 13, di almeno il 15% della popolazione per ciascuna regione italiana, da realizzare, ove non già raggiunta, entro 12 mesi dalla notifica della delibera.
L’AGCOM ha inoltre stabilito che questo obbligo integrativo può essere assolto mediante l’impiego di tutte le frequenze della banda 3.4 – 3.8 GHz nella disponibilità d’uso di WINDTRE. L’inottemperanza all’obbligo è sanzionabile con le stesse modalità previste all’Articolo. 13, comma 13, della delibera 231/18/CONS.
L’obbligo di copertura stabilito all’Articolo 1, comma 1, della delibera 420/20/CONS si intende assorbito dal nuovo obbligo integrativo stabilito nel comma 1 della delibera 169/25/CONS, e pertanto la relativa percentuale di copertura non è più condizionata dall’efficacia dell’accordo autorizzato il 25 Ottobre 2019 tra Fastweb e Wind Tre per l’utilizzo condiviso di frequenze nella banda 3.4 – 3.8 GHz.
WINDTRE è inoltre tenuta a soddisfare l’obbligo di accesso definito all’Articolo 15, comma 2, della delibera 231/18/CONS.
L’AGCOM ha infine stabilito che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) dovrà provvedere alla variazione delle condizioni associate ai diritti d’uso delle frequenze di WINDTRE in banda 3.6 – 3.8 GHz, secondo quanto previsto dalla delibera 169/25/CONS.
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