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TIM, campagna di recupero consenso: anche la Cassazione conferma il divieto del Garante Privacy

La Corte di Cassazione del Tribunale di Milano ha deciso di confermare il divieto del Garante Privacy contro TIM per l’interruzione della campagna di recupero consenso avviata dall’operatore.

Il caso riguarda la campagna “recupero consenso” di TIM avviata nel 2015 e che ha comportato l’utilizzo, secondo quanto affermava il Garante Privacy, dell’intera base dati dei clienti cosiddetti “cessati e non consensati”, pari a circa 2 milioni di utenze mobili.

In altri termini, TIM aveva contattato i clienti che non avevano consentito comunicazioni commerciali per proporre loro di fornire nuovamente il consenso a riceverle tramite la loro linea.

La campagna di recupero consenso di TIM

Il Garante aveva seguito la questione dopo le numerose segnalazioni, giungendo al provvedimento del 22 Giugno 2016, confermato dal Tribunale civile di Milano, che aveva rigettato il ricorso di TIM. Proprio tramite questo provvedimento, il Garante aveva vietato a TIM l’ulteriore trattamento, per finalità di marketing, dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna di “recupero consenso“.

Il 7 Febbraio 2018, il Garante Privacy aveva infine ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso, nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali, o che l’avevano in seguito revocata.

Questa sanzione seguiva il provvedimento già citato, del 22 Giugno 2016, in cui si provava l’illecito trattamento dei dati, e puniva una condotta ritenuta “particolarmente grave”, in considerazione del fatto che TIM aveva svolto l’attività consapevolmente, nonostante le interlocuzioni con il Garante nel corso degli anni precedenti.

La Cassazione conferma il provvedimento del Garante

Adesso, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Corte di Cassazione ha confermato il divieto del Garante della Privacy nei confronti di TIM per la sospensione della campagna di recupero consenso.

Secondo i legali di TIM, la campagna si sarebbe rivelata legittima perché tesa esclusivamente a ottenere il consenso per eventuali e successive comunicazioni.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella di TIM rappresenta una mera comunicazione commerciale, perché essenzialmente si basa su una comunicazione telefonica volta a ottenere il consenso per fini di marketing da chi precedentemente l’aveva negato.

Anche secondo la Cassazione, come prima evidenziato dal Tribunale di Milano, la finalità delle telefonate resta infatti quella di effettuare proposte commerciali, a prescindere dal fatto che con lo specifico contatto telefonico si effettui la vendita di beni o servizi.

Il clienti desiderosi di fornire il loro consenso dovrebbero infatti mettersi in contatto con l’operatore attivamente, ad esempio tramite il servizio clienti. La ricezione di una telefonata per invitare a fornire nuovamente il proprio consenso risulta invece contraria alla logica alla base del Registro Pubblico delle Opposizioni, secondo quanto stabilito dalla Cassazione.

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