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Agcom: “Il credito residuo si deve conoscere anche tramite SMS gratuito”. Vodafone si dovrà adeguare?

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nella delibera n.121/17/CONS del 15 Marzo 2017 ha deciso di modificare l’articolo 3 della delibera n.252/16/CONS recante “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica“.

Nel comma 9 è stato inserito il seguente testo: “L’utente di servizi prepagati di telefonia ha sempre il diritto di conoscere le informazioni sul proprio credito residuo gratuitamente. Tale diritto viene assicurato all’utenza mediante accesso riservato, oltre che ad una pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazioni dedicate, ad almeno un messaggio informativo attraverso il numero telefonico di Assistenza Clienti o altro numero gratuito ovvero via SMS gratuito, digitando un codice.

Ricordiamo che la Delibera N.252/16/CONS si applica alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica agli utenti e ai consumatori da parte degli operatori di telecomunicazioni e televisive a pagamento, limitamente ai contratti per adesione.

Nell’articolo 3 (Informazioni agli utenti) viene scritto:

1. Gli operatori formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica.
2. Le informazioni pubblicitarie relative ad offerte, opzioni e promozioni, destinate ai consumatori, contengono esclusivamente prezzi comprensivi di I.V.A. ed indicano chiaramente le modalità con cui ottenere ulteriori dettagli informativi.
3. Le informazioni relative a promozioni che prevedono sconti di durata predeterminata indicano in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato, il prezzo normale di vendita del servizio allo scadere della promozione e l’eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nella delibera n. 326/10/CONS, nel caso di offerte o piani tariffari, opzioni o promozioni, che diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, ad esempio in termini di tempo o volume, al raggiungimento dell’80% del plafond previsto, l’operatore informa l’utente dell’imminente ripristino delle condizioni economiche regolate dall’offerta precedentemente sottoscritta.
5. Almeno una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente.
6. In caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all’utente modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet.
7. Per facilitare l’esercizio consapevole della facoltà di scelta dell’utente tra le diverse offerte sul mercato, l’operatore della telefonia fornisce con la cadenza della fatturazione il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
8. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea telefonica ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 7 mediante accesso riservato, che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
b) pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazioni dedicate;
c) via SMS gratuito, digitando un codice.

 Con l’introduzione della delibera n.121/17/CONS sono stati aggiunti i comma 9, 10 e 11:

9) L’utente di servizi prepagati di telefonia ha sempre il diritto di conoscere le informazioni sul proprio credito residuo gratuitamente. Tale diritto viene assicurato all’utenza mediante accesso riservato, oltre che ad una pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazioni dedicate, ad almeno un messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito ovvero via SMS gratuito, digitando un codice.
10) Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest’ultima.
11) Gli operatori di telefonia mobile che adottano una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, informano prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta.

Per i punti 10 e 11 vi invitiamo a leggere l’ultimo comunicato stampa di AGCOM, secondo alcune notizie di stampa, gli Operatori non sono d’accordo di questa nuova delibera dell’Autorità.

Il punto 9 molto probabilmente è dedicato anche a Vodafone Italia perchè non permette di conoscere il credito residuo della sim ricaricabile tramite SMS informativo. In passato era possibile conoscere il Credito Residuo chiamando il 404, si riceveva gratuitamente, dopo alcuni secondi, un sms informativo. Ma poi il servizio, come sappiamo, a Settembre 2016 è stato chiuso. Se si invia un SMS con testo “Credito” al 190 viene comunicato: “Per verificare il credito e contatatori chiama il 414 o via sull’App MyVodafone. Per scoprire e attivare le offerte speciali a te dedicate chiama gratuitamente il 40333“. Nel messaggio non viene specificato che il numero 414 è a pagamento.

Se si invia un SMS scrivendo “Credito” al numero a pagamento 414 si riceve l’SMS “Il tuo credito aggiornato alle HH:MM è di XX,XX euro“. Il costo dipende dalla tariffa a consumo della propria sim ricaricabile (indipendemente da eventuali soglie SMS previste dalla propria offerta).

Grazie alla delibera N.252/16/CONS che obbliga l’operatore di telefonia mobile a garantire l’accesso riservato ad almeno due modalità (messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito; pagina consultabile nel sito web dell’operatore e applicazioni dedicate; via SMS gratuito, digitando un codice) è possibile conoscere gratuitamente il credito residuo e il contatore della offerte chiamando il numero gratuito 190 dalla propria sim ricaricabile Vodafone senza necessariamente chiamare il 414.

Secondo la nuova delibera Vodafone si dovrà quindi adeguare inviando in automatico un SMS informativo gratuito con credito residuo quando si chiama il Servizio Clienti 190, oppure quando si invia un sms digitando un codice (esempio: credito) verso una numerazione dedicata. Vodafone quindi farà ricorso al TAR o cercherà di adeguarsi alla nuova delibera dell’AGCOM?

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