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Paga mobili mai consegnati da Aiazzone: consumatore vince contro la finanziaria

Si è conclusa positivamente la causa mossa dall’acquirente catanese che nel 2002 aveva comprato  stipulando, contestualmente e su proposta dello stesso venditore, un contratto di finanziamento dal valore di 4500 euro, l’arredamento di una camera da letto da Aiazzone mai consegnata al destinatario.  

“Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo a un unico rapporto (stanno e cadono insieme). Se venditore e finanziatore vanno ‘a braccetto’ quando vengono proposti allettanti acquisti in comode rate, devono sopportare insieme anche le conseguenze quando qualcosa va storto. Il che riguarda anche quando il bene venduto presenta dei vizi o difformità”: così si è pronunciata la Corte d’Appello di Catania, che si è dichiarata a favore del consumatore in questione, appoggiato dalla Confconsumatori, la nota associazione intermediatrice tra imprese e consumatori quando il dialogo tra le due parti viene a mancare.

Secondo il tribunale di Catania, che si era espresso in primo grado sulla questione, l’acquirente aveva ragione solo in parte: Aiazzone doveva restituire il prezzo per intero, ma l’acquirente restava comunque vincolato alla finanziaria che ha comunque preteso il pagamento delle rate in quanto già versate al venditore – che nel frattempo aveva chiuso gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede a Israele.

Diversa è stata la posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea a cui si è appellato il consumatore etneo, e che ha dato piena ragione a quest’ultimo, riconoscendo il diritto di procedere contro il finanziatore data la mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore.

Un principio abbracciato non solo dalla Corte di Appello di Catania, ma anche dalla Corte di Cassazione in Italia, reputando “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita […] non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto…”

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