Chiusura Elimobile: multa AGCOM da oltre 50mila euro per tardiva informativa ai clienti

A seguito di un procedimento sanzionatorio aperto sul caso della cessazione dei servizi dell’operatore virtuale Elimobile, con cui sono emerse le motivazioni del distacco dei servizi da parte di WINDTRE, l’AGCOM ha sanzionato l’operatore con una multa da oltre 50mila euro, per non aver avvisato in maniera adeguata i clienti.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha reso noto con la delibera 49/26/CONS (ecco il documento completo), pubblicata ieri, 20 Aprile 2026, ma risalente in realtà al 26 Febbraio 2026, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento S.r.l. per la violazione degli artt. 3, comma 4, e 4, commi 1, 2 e 3, dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP (Contestazione n. 6/25/DTC)”.
Si ricorda che Elimobile era un operatore mobile virtuale (MVNO) di tipo ESP, che utilizzava la rete WINDTRE fino in 4G, 4G+ e 4.5G, lanciato il 16 Maggio 2022 dalla società Elite Mobile. Tuttavia, prima della chiusura, l’operatore virtuale non era più controllato da Elite Mobile, ma da Marzo 2024 dalla società Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (ARTI).
Come già raccontato da MondoMobileWeb, a Febbraio 2025 l’operatore virtuale Elimobile aveva comunicato ai suoi clienti che avrebbe chiuso i suoi servizi di telefonia mobile su rete WINDTRE. Per questo motivo, Elimobile aveva indicato ai suoi clienti il 9 Marzo 2025 come data ultima per richiedere la portabilità in uscita.
In realtà, i clienti rimasti hanno potuto richiedere la MNP in uscita fino al 31 Marzo 2025, in quanto le SIM Elimobile sono rimaste attive fino a questa data, secondo le segnalazioni permettendo soltanto di ricevere SMS in entrata. La SIM risultava ancora registrata sulla rete.
Successivamente, dal 1° Aprile 2025, le SIM Elimobile sono state disattivate definitivamente, per cui da allora non è più possibile effettuare la portabilità in uscita tramite le normali procedure, in quanto la SIM non è più attiva (non si registra più sulla rete) e quindi non è possibile validare la MNP tramite SMS.
Finché è stato possibile, se alcuni clienti Elimobile erano riusciti ad effettuare in tempo la portabilità del numero mobile verso un altro operatore, in modo da mantenerla attiva, in altri casi era rimasto il problema dell’incongruenza del Codice Fiscale, che non permetteva di concludere correttamente la portabilità.
Si ricorda infatti che, con le attuali normative sulla portabilità del numero mobile, con la delibera 86/21/CIR che impone che la MNP sia effettuata solo dall’intestatario della SIM, la corrispondenza del Codice Fiscale è fondamentale per poter effettuare la portabilità.
A tutto ciò si aggiungeva anche l’impossibilità in molti casi di contattare il Servizio Clienti, che non rispondeva, sia telefonicamente che via email.
Inoltre, alcuni clienti non erano stati avvisati della cessazione dei servizi, e pertanto se ne sono accorti solo una volta disattivata la SIM, non potendo quindi più richiedere la portabilità.
A causa di queste problematiche che non hanno permesso di effettuare la portabilità in uscita in tempo, alcuni clienti Elimobile hanno perso la propria numerazione mobile (anche numeri storici attivi da tanti anni), senza possibilità di recuperarla dopo la definitiva disattivazione delle SIM ad Aprile 2025.
L’AGCOM, in seguito alle attività di vigilanza svolte a partire dal mese di Ottobre 2024, aveva avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di ARTI per non aver provveduto, nonostante i diversi solleciti dell’Autorità, a rendere ai clienti Elimobile una informativa trasparente, completa ed esaustiva rispetto all’imminente sospensione dei servizi di rete mobile effettuata, da parte del proprio operatore wholesale, a decorrere dal 28 Febbraio 2025.
ARTI non ha partecipato al procedimento e, pertanto, non avendo addotto alcuna giustificazione valida a escludere la propria responsabilità rispetto alle violazioni contestate, l’Autorità ha adottato un provvedimento sanzionatorio di ordinanza ingiunzione, come detto da oltre 50mila euro.
La ricostruzione del contenzioso tra WINDTRE ed Elimobile
Nel dettaglio, nell’ambito delle attività di vigilanza svolte dall’Ufficio dell’AGCOM, nel mese di Ottobre 2024 è pervenuta una nota con cui Wind Tre ha informato l’Autorità di aver sollecitato, con nota del 23 Settembre 2024, la società che gestiva Elimobile, ARTI, ad adempiere, entro il termine del 30 Settembre 2024, alla consegna della garanzia bancaria a proprio favore prevista dal contratto sottoscritto in data 17 Giugno 2021, poi modificato il 1° Marzo 2024.
Tuttavia, scaduto questo termine perentorio, senza che alcuna garanzia bancaria fosse stata consegnata, Wind Tre intendeva avvalersi del suo diritto di risolvere il contratto nel più breve termine possibile, in modo da tutelare i propri interessi. WINDTRE aveva inoltre chiesto all’AGCOM chiarimenti al fine di procedere alla risoluzione contrattuale nei confronti di ARTI.
Con nota del 15 Ottobre 2024, WINDTRE, nel prendere atto dell’intenzione di ARTI di eseguire il contratto e procedere con l’apertura della garanzia bancaria, chiedeva bonariamente ad ARTI di voler provvedere all’apertura della garanzia bancaria, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, con espressa avvertenza che, nel caso in cui il predetto termine fosse decorso infruttuosamente, avrebbe avviato quanto necessario, in linea con le eventuali indicazioni dell’Autorità a tutela della clientela finale.
Nell’audizione del 15 Ottobre 2024, svolta presso gli Uffici competenti dell’AGCOM al fine di consentire alle parti di individuare una soluzione condivisa e di tutelare gli utenti finali da possibili disservizi in caso di confermata criticità contrattuale, ARTI ha chiesto, preliminarmente, all’Autorità di avviare un tentativo di soluzione non contenziosa della controversia insorta, con WINDTRE che si è dichiarata disponibile a effettuare tale tentativo.
L’Autorità, preso atto delle posizioni di entrambe le parti per l’avvio di un tentativo di conciliazione, ha formulato una propria proposta, la quale prevedeva, nelle more di poter disporre della fideiussione bancaria contrattualmente prevista, l’anticipo diretto di 4 mensilità attraverso bonifico bancario da effettuarsi in due tranche entro il termine del 30 Ottobre 2024.
Contestualmente, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non fosse andato a buon fine, l’Autorità ha invitato ARTI a dar seguito senza indugio all’invio di una chiara informativa verso tutti i clienti, ai sensi dell’Articolo 4, commi 1, 2 e 3 della Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, adottata con delibera 179/03/CSP, in modo che gli stessi potessero adottare le opportune iniziative, incluso il passaggio ad altro operatore mobile, avendo cura di aver messo a disposizione dei clienti i codici di migrazione previsti dalla normativa vigente.
Con nota del 6 Novembre 2024, WINDTRE ha comunicato all’AGCOM che, scaduto inutilmente il termine del 30 Ottobre 2024 concesso ad ARTI per corrispondere le somme di cui risultava debitrice, l’accordo doveva considerarsi risolto di diritto, ferme restando le indicazioni, già ricevute dall’Autorità, sul mantenimento del servizio per i successivi 90 giorni, quindi fino al 28 Gennaio 2025, al fine di assicurare l’esercizio dei diritti della clientela finale.
Dopo ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi di Novembre e Dicembre 2024, con una nota del 24 Gennaio 2025, ARTI ha dichiarato all’AGCOM che WINDTRE era responsabile della comunicazione ai clienti di Elimobile della chiusura del contratto, non essendo mai stato fornito da parte di WINDTRE il servizio SMS A2P (Application to Person), uno dei servizi ripetutamente richiesti da ARTI in quanto ritenuto l’unico strumento idoneo per tale comunicazione.
Pertanto, ARTI ha ribadito l’autorizzazione a WINDTRE, nel suddetto caso, a provvedere a tale comunicazione per conto di ARTI, utilizzando la piattaforma SMS A2P a cui ARTI non ha mai avuto accesso.
La disputa su chi avrebbe dovuto avvisare i clienti della cessazione dei servizi
Con note del 28 e del 29 Gennaio 2025, WINDTRE, a seguito di ulteriori interlocuzioni tra le parti, ha confermato che, essendo decorso infruttuosamente il termine per la costituzione della garanzia (anche nella forma del deposito cauzionale), l’accordo con Elimobile sulla fornitura di accesso alla rete mobile WINDTRE del 17 Giugno 2021 doveva intendersi risolto di diritto a far data dal 29 Gennaio 2025, fermi restando gli obblighi di comunicazione alla clientela ricadenti integralmente a carico di ARTI, con conseguente blocco delle attivazioni nelle successive 24/48 ore.
Tuttavia, come riporta l’AGCOM, con nota del 30 Gennaio 2025, ARTI ha ribadito che WINDTRE era responsabile della comunicazione ai clienti di Elimobile della chiusura del contratto, non essendo mai stato fornito il servizio A2P, confermando l’autorizzazione a WINDTRE a provvedere per conto di ARTI a tale comunicazione.
Con nota del 4 Febbraio 2025, AGCOM ha ribadito quanto riferito nel corso dell’audizione del 15 Ottobre 2024, rimarcando che gli obblighi informativi ai clienti finali circa la cessazione del servizio e il termine di preavviso scaturivano direttamente da disposizioni di rango primario (il Codice, tra cui l’art. 11, comma 8) e secondario (tra le altre, la delibera n. 179/03/CSP).
Tutto quanto premesso, AGCOM ribadiva che la cessazione delle linee poteva avvenire non prima di 3 mesi decorrenti dalla scadenza del termine concesso per sanare l’inadempienza (30 Ottobre 2024 più 3 mesi, con termine ultimo al 30 Gennaio 2025).
Tuttavia, AGCOM ha poi preso atto del nuovo termine comunicato per le vie brevi (poi confermato con nota del 17 Febbraio 2025) pro bono pacis da WINDTRE, fissato al 28 Febbraio 2025.
Pertanto, l’Autorità ha invitato nuovamente ARTI a dar seguito immediatamente all’invio di una chiara informativa verso tutti i clienti, contenente tutte le necessarie indicazioni riguardo alle tempistiche della cessazione e alla possibilità di passare ad altro operatore mediante, ove necessario, il previsto codice di migrazione di cui l’utente finale doveva essere in possesso ai sensi della vigente regolamentazione.
AGCOM ricordava inoltre che l’operatore era tenuto a fornire ogni supporto mediante il servizio assistenza clienti di cui alla delibera 255/24/CONS, il proprio sito web e l’eventuale app dedicata.
In merito alle modalità di invio dell’informativa, l’Autorità sottolinea che ARTI avrebbe potuto utilizzare tutti i canali disponibili, tra cui il proprio sito web.
A questo proposito, WINDTRE, pur ribadendo che il servizio SMS A2P verso utenti ARTI era di fatto attivo in linea, aveva fornito per le vie brevi il proprio assenso all’invio dell’informativa ai clienti di ARTI, utilizzando tale piattaforma, una volta ricevuto da parte di ARTI il testo della suddetta informativa, recante tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente.
Tramite una nota del 7 Febbraio 2025, WINDTRE aveva confermato all’AGCOM la propria disponibilità a inviare in maniera massiva, come mere conduit, su richiesta di ARTI, l’informativa ai clienti Elimobile, usando la piattaforma SMS A2P una volta ricevuto da parte di ARTI il testo della suddetta informativa, oltre alla lista dei clienti destinatari della comunicazione.
Con nota del 17 Febbraio 2025, ARTI aveva comunicato all’AGCOM di essersi fatta già parte attiva per provvedere alla comunicazione ai clienti, nonostante la mancata messa a disposizione del servizio SMS A2P da parte di WINDTRE come aveva richiesto l’operatore, utilizzando proprio “tutti i canali disponibili” per raggiungere singolarmente i clienti, cioè il contatto telefonico e l’invio di email.
Tuttavia, secondo ARTI, l’efficacia di tali canali si era rivelata esigua, oltre che “difficilmente praticabile”.
Infatti, considerando il numero delle SIM vendute da Elimobile (la comunicazione andava fatta anche a chi non era attivo nel mese in corso), ogni cliente richiedeva una certa media di chiamate per irraggiungibilità o per rinvio della chiamata, quindi con un certo numero di telefonate che il servizio di assistenza clienti di Elimobile non era in grado di fare, anche perché lavorava solo inbound.
ARTI aveva quindi chiesto ad altri call center di svolgere il servizio, ma, oltre ai costi, i tempi di messa a punto di un protocollo, dei database, di un apposito contratto, erano incompatibili con il tempo a disposizione. Anche per l’invio massivo di email, che in molti casi erano utilizzate solo per l’acquisto della SIM, non venivano lette dal telefono o non lette affatto.
Secondo ARTI, le iniziative di comunicazione che aveva messo in atto da Gennaio 2025 avevano comunque avuto un percettibile effetto sulla migrazione dei clienti ad altri operatori, effetto però ritenuto ridotto, posto che l’unico strumento ritenuto efficace era il messaggio diretto A2P.
Pertanto, ARTI ha dichiarato che avrebbe provveduto anche a inviare a WINDTRE un testo della comunicazione A2P, personalizzata, pur ritenendola superflua essendo già sufficiente la autorizzazione già inoltrata più volte in precedenza.
Con la medesima nota del 18 Febbraio 2025, ARTI ha trasmesso a WINDTRE il testo del messaggio da inviare alla clientela (“Gentile cliente, ELIMOBILE sospenderà a breve i servizi di telefonia mobile. Puoi mantenere il numero continuare a comunicare esercitando il diritto di portabilità entro il 9/3“, aggiungendo a questo punto anche la parte personalizzata: “abbiamo quindi predisposto un’offerta speciale in collaborazione con CoopVoce: tutti gli utenti ELIMOBILE che richiederanno la portabilità attivando online su www.coopvoce.it con il codice ELICOOP, avranno la SIM gratuita ed il primo mese di canone gratuito su tutta l’offerta CoopVoce disponibile. E se scegli Evo 30, il canone sarà scontato a 4,90 Euro per sempre”).
Invece, con una nota del 19 Febbraio 2025, WINDTRE ha comunicato che, in qualità di mere conduit, avrebbe provveduto tempestivamente a inviare il seguente testo: “Gentile cliente, ELIMOBILE sospenderà a breve i servizi di telefonia mobile. Puoi mantenere il numero continuare a comunicare esercitando il diritto di portabilità entro il 28/2”, avvertendo che la scadenza del 9 Marzo 2025 proposta da ARTI era stata modificata in 28 Febbraio 2025, in quanto non compatibile con le precedenti comunicazioni di Wind Tre.
Per questo motivo, con nota del 20 Febbraio 2025, ARTI ha diffidato WINDTRE dall’inviare messaggi diversi o parziali rispetto a quanto comunicato e, con la successiva nota del 24 Febbraio 2025, ARTI ha rilevato che solo pochi clienti hanno ricevuto il messaggio di avviso di sospensione del servizio e di questi tutti hanno ricevuto un testo diverso dalla medesima disposto, sottolineando di essere l’unica ad avere diritto di stabilire cosa comunicare ai propri clienti.
Pertanto, ARTI ha reiterato la diffida dall’inviare messaggi diversi o parziali rispetto a quanto comunicato.
Con nota del 26 Febbraio 2025, WINDTRE ha evidenziato di essersi resa disponibile, per conto di ARTI, a inviare ai clienti Elimobile l’informativa di cessazione del servizio, il cui testo risultava in linea con la prassi di settore applicabile allo scenario in questione, secondo le indicazioni dell’Autorità.
Come riporta l’AGCOM, a seguito di “ulteriore copiosa corrispondenza” intercorsa tra le parti nei mesi di Marzo e Aprile 2025, ARTI, con nota del 17 Aprile 2025, ha ribadito che non era possibile gestire centinaia di pratiche Conciliaweb/Corecom, che si erano nel frattempo moltiplicate in seguito all’interruzione dell’accesso alla rete da parte di WINDRTE, oltreché ai problemi di compatibilità di software nella portabilità, per i quali poteva agire l’operatore di destinazione.
A detta di ARTI, la sua esclusione dalla rete e l’inibizione conseguente dei sistemi tecnici rendevano inapplicabile la gran parte dei possibili interventi a cui potevano provvedere solo Wind Tre (o Sonoris quale loro fornitore di sistemi) ovvero l’operatore di destinazione scelto dal cliente.
Essendo secondo ARTI inutile prima ancora che impraticabile il coinvolgimento di Elimobile, la stessa ha chiesto all’Autorità di intervenire presso gli operatori interessati affinché agevolassero i clienti nelle procedure di portabilità.
Le istanze degli ex clienti e l’apertura del procedimento sanzionatorio
Come riporta l’Autorità, dal mese di Gennaio 2025 sono pervenute, tramite Modello D (fino a Marzo 2025), e con note trasmesse all’URP, diverse segnalazioni da parte di clienti Elimobile che hanno lamentato problemi nel processo di portabilità del numero, evidenziando talvolta incongruenze nella intestazione del numero o del codice fiscale e, in un caso, la perdita del credito ricaricato sul numero Elimobile.
Inoltre, a partire dal mese di Febbraio 2025 e fino a Luglio 2025, risultavano aperte sulla piattaforma Conciliaweb dell’Autorità circa 100 procedure di conciliazione i cui fascicoli documentali erano già noti ad ARTI quale parte presente su Conciliaweb.
A questo proposito, come già raccontato da MondoMobileWeb, grazie alle delibere che hanno definito le controversie tra alcuni consumatori e ARTI, nei mesi scorsi è emerso che alcuni ex clienti di Elimobile che hanno perso la loro numerazione mobile per l’impossibilità di effettuare la portabilità in uscita, a seguito della cessazione dei servizi dell’operatore virtuale, hanno presentato istanza all’AGCOM, che ha accertato le responsabilità dell’operatore disponendo degli indennizzi a favore dei consumatori.
Tanto premesso, tramite l’atto di contestazione n. 6/25/DTC, del 12 Ottobre 2025, notificato ad ARTI in data 13 Ottobre 2025, l’AGCOM ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di ARTI per la violazione degli Articoli 3, comma 4, e 4, commi 1, 2 e 3, dell’Allegato A alla delibera 179/03/CSP, per non aver provveduto a fornire alla propria clientela una informativa trasparente, completa ed esaustiva rispetto all’imminente sospensione dei servizi di rete mobile effettuata, da parte di WINDTRE quale operatore wholesale, a decorrere dal 28 Febbraio 2025.
Questo, secondo l’accusa dell’Autorità, ha impedito ai clienti Elimobile di apprendere tempestivamente, dapprima della possibile e, poi, della avvenuta cessazione dei servizi sottoscritti e, quindi, non consentendo loro di poter effettuare scelte informate e consapevoli quali, in particolare, richiedere per tempo la portabilità del numero verso altri operatori al fine di assicurare la continuità dei servizi medesimi, atteso che la procedura prevede un tempo massimo di due giorni.
Tutto ciò ha causato ai clienti Elimobile disservizi, in violazione degli obblighi di cui alla citata direttiva, alla carta dei servizi e contrattuali.
Le valutazioni dell’AGCOM sulla condotta di ARTI
Come riportato dall’Autorità, ARTI non ha presentato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere sentita in audizione.
Pertanto, dopo aver richiamato il quadro normativo e regolamentare relativamente agli obblighi informativi in caso di cessazione delle attività di un operatore, l’AGCOM ha fornito le sue valutazioni sulla vicenda della chiusura di Elimobile.
Secondo l’Autorità, gli obblighi di trasparenza, da parte del fornitore del servizio ai clienti finali, andavano attuati, nel caso di specie, quantomeno assicurando agli stessi una corretta informativa sulla cessazione del servizio, a causa della situazione contrattuale in corso, e fornendo le corrette informazioni sulla possibilità, per evitare ulteriori disservizi, di passaggio ad altro operatore, non dovendo in alcun modo la lite in questione determinare pregiudizi ai clienti, i quali dovevano essere debitamente informati, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, nonché sulla base dei più generali princìpi di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di compiere scelte consapevoli, anche tenuto conto degli obblighi contrattuali nei loro confronti.
Ribadendo i fatti emersi nel corso dell’attività di vigilanza in merito alle comunicazioni ai clienti, l’AGCOM sottolinea che ARTI si è attivata con notevole ritardo rispetto alla richiesta dell’Autorità, del 15 Ottobre 2024, di adoperarsi per una completa informativa “senza indugio”.
Inoltre, come riconosciuto anche da ARTI, l’informativa nei confronti dei clienti Elimobile, utilizzando il contatto telefonico e le email, era stata inefficace.
Infatti, solo con nota del 18 Febbraio 2025, ormai a ridosso del distacco (fissato al 28 Febbraio 2025), resasi conto delle difficoltà, ARTI ha inviato a WINDTRE il testo del messaggio da inviare alla clientela Elimobile.
Pertanto, secondo l’AGCOM anche questo secondo tentativo di informativa è risultato tardivo e inefficace, dato che ARTI si è rivolta a WINDTRE con “estremo ritardo” rispetto alla data di distacco del 28 Febbraio 2025.
In ragione di tale ritardo e parziale insuccesso nell’invio alla clientela della comunicazione del distacco, l’Autorità sottolinea come sono sorti problemi nella portabilità delle linee ai clienti, alcuni dei quali hanno sporto segnalazioni ed avviato conciliazioni, la cui esistenza era stata confermata anche da ARTI.
AGCOM precisa che, ai sensi della normativa e della regolamentazione richiamata, la responsabilità dell’informativa ai clienti ricade sul fornitore dei servizi al dettaglio, ARTI. Pertanto, ARTI non è legittimata a far ricadere le conseguenze della propria inerzia sul fornitore del servizio all’ingrosso.
Infatti, a parere dell’Autorità, nonostante la disponibilità di Wind Tre a effettuare per conto di ARTI tale attività materiale di comunicazione alla clientela, ARTI avrebbe potuto e dovuto sin dall’inizio (quindi già a partire dalla comunicazione dell’AGCOM del 15 Ottobre 2024) utilizzare altri canali informativi disponibili, tra cui il proprio sito web, senza attendere l’intermediazione a titolo volontario di WINDTRE.
Pertanto, secondo AGCOM, la condotta negligente di ARTI ha portato alla violazione dei termini previsti dalla normativa primaria (di cui all’Articolo 11, comma 8 del Codice) e del quadro regolamentare vigente al momento della condotta (di cui alla delibera 179/03/CSP) relativi al necessario preavviso alla clientela della imminente sospensione dei servizi di telefonia mobile.
Inoltre, come sottolinea l’Autorità, la conseguenza di questo ritardo nella comunicazione alla clientela, come riscontrabile anche dalle segnalazioni aperte su Conciliaweb, sono stati i disservizi diffusi ai clienti relativi alla impossibilità, a seguito della cessazione, della gestione delle richieste di portabilità del numero e, in alcuni casi, al disconoscimento del credito residuo.
Tali disservizi secondo AGCOM si sarebbero potuti evitare mediante una adeguata preventiva informativa ai clienti che, come detto, non è stata garantita.
La sanzione da oltre 50mila euro deliberata dall’AGCOM
Pertanto, AGCOM ha ritenuto di poter confermare la violazione da parte di ARTI degli Articoli 3, comma 4, e
4, commi 1, 2 e 3, dell’Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, concretizzatasi in particolare: nella omessa prevista informativa ai clienti rispetto alla imminente sospensione dei servizi; nella mancata garanzia della continuità dei servizi con conseguenti disservizi diffusi nei confronti dell’utenza.
In questo modo, l’Autorità ha ritenuto che possano sussistere i presupposti per l’applicazione, per ciascuna violazione, della sanzione amministrativa da un minimo di 10.329 euro a un massimo di 258.228 euro.
Ai fini della quantificazione della sanzione, AGCOM ha rilevato una gravità elevata della condotta posta in essere da ARTI, che dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio non ha comunicato di aver assunto alcuna iniziativa idonea ad attenuare o eliminare le conseguenze della violazione.
Nonostante la gravità della condotta, AGCOM ha ritenuto di dover comunque commisurare l’entità della sanzione al fatturato di ARTI, che come riportato dall’Autorità nel bilancio 2024 era stato pari a 471.085 euro (fatturato netto).
Per questo motivo, l’Autorità ha ritenuto di dover determinare, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale, pari a 25.822,50 euro, per un totale di euro 51.645 euro.
Tutto ciò premesso, con la delibera 49/26/CONS pubblicata il 20 Aprile 2026, l’AGCOM ha accertato che la società che gestiva Elimobile, Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (ARTI), non ha provveduto a fornire alla propria clientela una informativa trasparente, completa ed esaustiva rispetto all’imminente sospensione dei servizi di rete mobile, non consentendo ai clienti di compiere scelte contrattuali consapevoli quali, in particolare, richiedere per tempo la portabilità del numero verso altri operatori, al fine di assicurare la continuità dei servizi medesimi, e ha causato disservizi diffusi.
In questo modo, l’AGCOM ha ordinato ad ARTI il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 51.645 euro.
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