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Megan Gale, spot Iliad: il Giurì spiega perché ha respinto il ricorso di Fastweb

In data 26 Maggio 2026, il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) aveva respinto il ricorso presentato da Fastweb nei confronti della campagna pubblicitaria di Iliad con protagonista Megan Gale, dichiarando che le comunicazioni commerciali esaminate non erano in contrasto con il Codice di Autodisciplina.

Adesso, con la pubblicazione delle motivazioni integrali della pronuncia n. 11/2026, emergono ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato il collegio a respingere le contestazioni avanzate da Fastweb.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, la controversia riguardava la campagna pubblicitaria “Ho deciso di cambiare, lanciata da iliad all’inizio di Maggio 2026 e caratterizzata dal ritorno di Megan Gale, storica testimonial delle campagne Omnitel e Vodafone tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Secondo Fastweb, che dal 1° Gennaio 2026 ha incorporato Vodafone Italia, la campagna avrebbe sfruttato la notorietà costruita nel tempo dal legame tra Megan Gale e Vodafone, generando un agganciamento all’immagine aziendale del concorrente e una forma di pubblicità comparativa non conforme alle regole dell’autodisciplina pubblicitaria. Il Giurì, tuttavia, non ha condiviso questa impostazione.

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda il concetto di notorietà personale. Nelle motivazioni, il Giurì evidenzia che la notorietà acquisita da Megan Gale nel corso della propria carriera appartiene alla stessa testimonial e non alle aziende per cui ha lavorato in passato. Secondo il collegio, la notorietà rientra infatti tra i diritti della personalità e non può essere considerata un bene aziendale di cui un’impresa possa rivendicare una disponibilità esclusiva.

Il Giurì osserva inoltre che ragionare diversamente comporterebbe il rischio di considerare una persona come un asset aziendale, sovrapponendo concetti propri del diritto delle cose a situazioni strettamente collegate alla persona. Le motivazioni affrontano anche il tema del precedente rapporto professionale tra Megan Gale e Vodafone (prima Omnitel).

Secondo il Giurì, le campagne pubblicitarie che hanno reso celebre la testimonial in Italia risalgono a circa vent’anni fa e ogni eventuale effetto giuridico derivante da quel rapporto deve considerarsi ormai esaurito.

Per questo motivo, non può essere riconosciuto un obbligo di astensione nei confronti di altri operatori che decidano di utilizzare la stessa testimonial per le proprie campagne pubblicitarie. Il collegio sottolinea inoltre che il procedimento non riguarda eventuali obblighi contrattuali tra la testimonial e le aziende coinvolte, ma esclusivamente la conformità della comunicazione commerciale al Codice di Autodisciplina.

Tra gli elementi contestati da Fastweb vi era anche la scelta di far indossare a Megan Gale un abito rosso, colore storicamente associato al marchio Vodafone.

Anche su questo punto il Giurì ha respinto le argomentazioni dell’istante, ritenendo che il richiamo sia troppo debole per assumere rilevanza ai fini della valutazione dell’agganciamento alla notorietà altrui. Nelle motivazioni viene infatti evidenziato che il rosso è un colore ampiamente diffuso e utilizzato da numerosi operatori del settore delle telecomunicazioni, perdendo quindi qualsiasi carattere distintivo.

Il Giurì ha inoltre escluso che la campagna possa essere qualificata come pubblicità comparativa illecita. Secondo il collegio, nello spot non vengono nominati né Vodafone né Fastweb, così come non vengono citati altri operatori del mercato.

La comunicazione, sempre secondo il Giurì, si limita a valorizzare una caratteristica delle offerte Iliad, rappresentata dalla promessa commerciale del “Per Sempre“, senza effettuare un confronto diretto con servizi o offerte della concorrenza.

Alla luce delle considerazioni contenute nelle motivazioni, il Giurì ha confermato la decisione già anticipata con il dispositivo pubblicato il 26 Maggio 2026.

Il collegio ha infatti concluso che le comunicazioni commerciali esaminate non risultano in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, respingendo quindi integralmente il ricorso presentato da Fastweb nei confronti della campagna Iliad con Megan Gale.

Dunque, per tutte le motivazioni appena riportate, come già anticipato lo scorso 26 Maggio 2026 il Giurì della pubblicità ha pronunciato la seguente decisione sullo spot TV di Iliad Italia con protagonista Megan Gale, contestato da Fastweb + Vodafone:

“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina”.

Pertanto, il Giurì non ha riscontrato violazioni del Codice di Autodisciplina da parte di Iliad Italia, non accogliendo così le accuse mosse da Fastweb + Vodafone.

In questo modo, Iliad Italia potrà continuare a proporre lo spot con protagonista Megan Gale, il cui utilizzo non è stato quindi ritenuto scorretto dal Giurì.

Anche grazie al via libera ottenuto nei giorni scorsi dal Giurì della Pubblicità, nella giornata di giovedì, 28 Maggio 2026, Iliad Italia ha lanciato il secondo spot TV con protagonista Megan Gale, questa volta con il claim “parlano i fatti”.

A cura di Giovanna Montante

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