Iliad Giga Prime: ecco perché il Giurì ha respinto le contestazioni di TIM

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha pubblicato le motivazioni della pronuncia n. 10/2026 con cui il Giurì ha respinto il ricorso presentato da TIM nei confronti di Iliad Italia in merito ad alcuni messaggi pubblicitari relativi all’offerta mobile Giga Prime.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, il dispositivo della decisione era stato pubblicato il 26 Maggio 2026 e aveva stabilito che le comunicazioni commerciali contestate non risultavano in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Con la pubblicazione delle motivazioni è ora possibile conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato il Giurì a rigettare le contestazioni avanzate da TIM.
Le contestazioni di TIM
Con un’istanza presentata l’11 Maggio 2026, TIM aveva sottoposto all’attenzione del Giurì alcuni messaggi pubblicitari diffusi da Iliad tramite spot televisivi, canali digitali, social network e sito internet. In particolare, l’operatore contestava il claim “12,99 euro al mese per sempre“ utilizzato per promuovere l’offerta Giga Prime, ritenendo che potesse risultare ingannevole in relazione alla presenza del servizio Amazon Prime incluso per 12 mesi.
Secondo TIM, né lo spot televisivo né gli altri materiali promozionali avrebbero comunicato in maniera sufficientemente chiara che la durata limitata a un anno riguardava il servizio Amazon Prime, mentre il claim “per sempre” avrebbe potuto essere percepito come riferito all’intera offerta.
L’operatore contestava inoltre il claim “30 Giga extra in Europa“, sostenendo che l’espressione potesse suggerire un vantaggio aggiuntivo offerto da Iliad, nonostante gran parte del traffico dati disponibile in roaming derivi dall’applicazione della normativa europea.
Le conclusioni del Comitato di Controllo
Nell’ambito del procedimento, il Comitato di Controllo dello IAP aveva espresso una posizione favorevole alle contestazioni relative al claim “per sempre”. Secondo il Comitato, infatti, l’eccessiva densità informativa dei messaggi, il particolare rilievo attribuito alla promessa “12,99 euro al mese PER SEMPRE“ e la denominazione commerciale “GIGA PRIME” avrebbero potuto indurre il consumatore a ritenere di poter usufruire per un tempo indeterminato anche del servizio Amazon Prime.
Per questo motivo, il Comitato aveva chiesto al Giurì di disporre la cessazione delle comunicazioni commerciali oggetto del ricorso.
Nelle motivazioni pubblicate dallo IAP, il Giurì ha però adottato una valutazione differente. Secondo il collegio, la componente verbale dello spot televisivo era sufficiente a chiarire la durata limitata del servizio Amazon Prime incluso nell’offerta.
In particolare, il Giurì ha affermato:
“Quanto al claim “per sempre”, il Giurì ritiene che la componente verbale dello spot: “UN ANNO DI AMAZON PRIME INCLUSO” sia sufficiente per chiarezza e durata ad escludere l’inganno del consumatore medio.
Ciò per l’univocità della locuzione e per il rilievo dalla medesima assunto. La componente Prime del bundle configura chiaramente un servizio aggiuntivo, la cui durata non ha ragione di essere ancorata a quella dell’offerta principale.”
Il Giurì ha inoltre precisato che le modifiche successivamente introdotte da Iliad alla comunicazione commerciale non rappresentano un’ammissione di una presunta irregolarità del messaggio originario.
A questo proposito, nella decisione si legge:
“Ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte da Iliad, che hanno ulteriormente chiarificato il messaggio senza che ciò implichi che quello precedente fosse invece ingannevole”.
Respinta anche la contestazione sui Giga in Roaming UE
Il Giurì ha respinto anche il secondo motivo di ricorso riguardante il claim “30 Giga extra in Europa“. Secondo quanto riportato nelle motivazioni, il termine “extra” si limita a indicare che il quantitativo di traffico dati disponibile in Europa si aggiunge ai Giga nazionali e non implica particolari vantaggi esclusivi o gratuità del servizio.
In merito, il Giurì ha dichiarato:
“Anche il claim “extra” non implica nulla di più che l’affermazione secondo cui l’offerta relativa si aggiunga ai Giga nazionali.
Nel contesto considerato, si potrebbe anzi dubitare dell’esattezza dell’espressione “di cui” invocata dall’istante.”
Confermata la decisione già annunciata a Maggio 2026
Le motivazioni confermano quindi integralmente quanto già stabilito dal dispositivo pubblicato il 26 Maggio 2026. Al termine del procedimento, infatti, il Giurì aveva concluso che:
“Le comunicazioni commerciali esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina.”
Con la pubblicazione delle motivazioni si chiude così il procedimento autodisciplinare promosso da TIM nei confronti di Iliad in relazione alla comunicazione commerciale dell’offerta Giga Prime.
Un procedimento che ha visto posizioni differenti
Dalle motivazioni pubblicate emerge come, nel corso del procedimento, siano state espresse valutazioni differenti sui messaggi contestati da TIM. In particolare, il Comitato di Controllo dello IAP aveva ritenuto che il claim “12,99 euro al mese PER SEMPRE”, insieme alla denominazione commerciale “GIGA PRIME” e alla struttura complessiva della comunicazione, potesse indurre alcuni consumatori a ritenere che anche il servizio Amazon Prime fosse incluso senza limiti di durata.
Il Giurì ha tuttavia adottato una valutazione diversa, ritenendo sufficientemente chiara l’indicazione relativa ai 12 mesi di Amazon Prime inclusi e respingendo integralmente il ricorso presentato da TIM. Secondo quanto risulta a MondoMobileWeb, nel corso della vicenda Iliad ha comunque introdotto alcune modifiche alla comunicazione commerciale dell’offerta, pur continuando a sostenere la correttezza del messaggio originario.
A cura di Giovanna Montante.





