WindTre mobile, modifica Condizioni Contrattuali: nuove penali per fatture pagate in ritardo

Da alcune settimane, a partire dal 9 Febbraio 2026, per i nuovi clienti mobile WindTre privati che attivano un’offerta in abbonamento, ovvero con ricezione della fattura, è prevista una percentuale aggiuntiva sulle penali per il pagamento in ritardo.
Inoltre, come annunciato oggi, 9 Marzo 2026, sul sito ufficiale dell’operatore, tramite un’apposita informativa pubblicata nella pagina “WindTre Informa”, a partire dal 1° Maggio 2026 questa nuova variazione sarà introdotta anche per i già clienti, sempre con offerte in abbonamento che ricevono la fattura.
Con questa nuova modifica contrattuale, dunque, sono coinvolti coloro che avevano sottoscritto un’offerta fino all’8 Febbraio 2026, in quanto al momento per questi clienti sono previste ancora le precedenti condizioni.
In ogni caso, come detto, questa novità riguarda esclusivamente i clienti privati con offerte mobile in abbonamento che ricevono la fattura, ovvero il cosiddetto Conto Telefonico.
A questo proposito, i clienti WindTre interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personalizzata nel Conto Telefonico WINDTRE emesso in questo mese di Marzo 2026.
Secondo quanto indicato nell’informativa dedicata nel sito ufficiale dell’operatore, questa variazione viene introdotta “a causa della modifica delle condizioni strutturali di mercato”.
Per i nuovi clienti che attivano un’offerta a partire dal 9 Febbraio 2026, le Condizioni Generali di Contratto WindTre sono state già aggiornate, in particolare con una nuova versione della clausola 5.5, dedicata al mancato pagamento delle fatture.
Invece, per i clienti privati postpagati attivati prima del 9 Febbraio 2026, la nuova versione della clausola sarà introdotta come detto nei prossimi mesi, a partire dal 1° Maggio 2026.
Di seguito si riporta la nuova clausola 5.5 delle Condizioni Generali di Contratto di WindTre:
“ART. 5.5 MANCATO PAGAMENTO DELLE FATTURE.
Nel caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, WINDTRE avrà la facoltà di sospendere il Servizio, previo apposito avviso di almeno 40 (quaranta) giorni da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità equipollente. WINDTRE provvederà a riattivare il Servizio entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del Cliente.
Nel caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione del Servizio, WINDTRE potrà risolvere unilateralmente il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ., fatta salva ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al Cliente. Il Contratto, ove possibile, sarà risolto limitatamente ai soli servizi interessati dal mancato pagamento. Per gli importi non pagati, WINDTRE potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal Cliente a titolo di anticipo sulle chiamate di cui al successivo art. 5.6.
In ogni caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte potrà essere applicata una somma determinata secondo quanto previsto dalla Delibera n. 179/03/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modificazioni ovvero un importo a titolo di penale per ritardato pagamento pari:
a) al 2% (o al 5% in caso di Cliente consumatore) dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza, oppure
b) al 5% (o al 9% in caso di Cliente consumatore) dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza.
Qualora il Cliente abbia effettuato con regolarità il pagamento di almeno 3 (tre) fatture consecutive e ritardi il pagamento della fattura successiva per non più di 15 giorni solari rispetto alla relativa data di scadenza, la penale per ritardato pagamento di cui sopra non verrà applicata. In caso contrario (vale a dire se il ritardo si protrae oltre il 15° giorno), la penale per ritardato pagamento sarà pari al 5% (o al 9% in caso di Cliente consumatore) dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto.
Gli importi di cui sopra saranno addebitati da WINDTRE nella prima fattura utile successiva a quella che, in tutto o in parte, risulta insoluta. Nel caso di risoluzione contrattuale la penale sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al Cliente. WINDTRE dettaglierà nelle fatture inviate al Cliente gli eventuali ritardi nel pagamento delle fatture e il corrispondente ammontare dell’indennità di mora addebitata.”
Nuove penali per pagamento in ritardo delle fatture
Con questa modifica contrattuale, dunque, come detto è stata introdotta una percentuale aggiuntiva sulle penali per il pagamento in ritardo delle fatture, ma esclusivamente per i clienti privati.
Si ricorda innanzitutto che, come spiegato nelle clausola sopra riportata, in caso di mancato pagamento entro la scadenza del termine indicato in fattura, WindTre ha la facoltà di sospendere il servizio, previo apposito avviso di almeno 40 giorni da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità equipollente.
In questo caso, comunque, entro le 24 ore successive all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma dovuta da parte del cliente, il servizio verrà riattivato.
Invece, nel caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla data di sospensione del servizio, WindTre potrà risolvere unilateralmente il contratto, ad eccezione di ogni facoltà per il recupero dei corrispettivi non pagati e del materiale consegnato al cliente. Il contratto, ove possibile, sarà risolto limitatamente ai soli servizi interessati dal mancato pagamento. Per gli importi non pagati, WindTre potrà rivalersi sulle somme eventualmente anticipate dal cliente a titolo di anticipo sulle chiamate.
In caso di ritardo nei pagamenti sulle somme non corrisposte, come sempre può essere applicata una penale secondo quanto previsto dalla delibera 179/03/CSP dell’AGCOM (approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni) e successive modifiche.
In precedenza (e ancora fino al 30 Aprile 2026 per i clienti attivati prima del 9 Febbraio 2026), sia per i clienti business che per i clienti privati questo importo era pari:
- al 2% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza;
- al 5% dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza.
Invece, per le nuove attivazioni a partire dal 9 Febbraio 2026 (e a partire dal 1° Maggio 2026 per i clienti attivati prima del 9 Febbraio 2026), questo importo è pari:
- al 2% (o al 5% in caso di cliente privato) dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza;
- al 5% (o al 9% in caso di cliente privato) dell’importo indicato in fattura e rimasto insoluto, se il pagamento sarà effettuato dopo il 15° giorno solare dalla data di scadenza.
Qualora il cliente abbia effettuato con regolarità il pagamento di almeno 3 fatture consecutive e ritardi il pagamento della fattura successiva per non più di 15 giorni solari rispetto alla relativa data di scadenza, la penale per ritardato pagamento di cui sopra non verrà applicata.
In caso contrario, quindi se il ritardo si protrae oltre il 15° giorno, la penale per ritardato pagamento si pagherà comunque, sempre pari al 5% (o al 9% in caso di cliente privato) dell’importo indicato in fattura rimasto insoluto.
Gli importi sopra indicati saranno addebitati nella prima fattura utile successiva a quella che, in tutto o in parte, risulta insoluta.
Nel caso di risoluzione contrattuale, la penale sarà addebitata con la fattura emessa successivamente alla comunicazione di risoluzione inviata al cliente. In ogni caso, WindTre dettaglierà nelle fatture inviate al cliente gli eventuali ritardi nel pagamento e il corrispondente ammontare dell’indennità di mora addebitata.
Il diritto di recesso senza costi aggiuntivi con WindTre
Come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021, cioè il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche, se il cliente coinvolto da questa rimodulazione non accettasse queste modifiche, può comunque esercitare il diritto di recesso dai servizi WindTre o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro il 31 Maggio 2026.
In questo caso, è necessario inviare una comunicazione con causale “modifica delle condizioni contrattuali”, utilizzando uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI; via PEC scrivendo a servizioclienti159@pec.WindTre.it; punti vendita WindTre; chiamata al 159; sito WindTre compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Moduli utili – mobile”.
In caso di passaggio ad altro operatore con mantenimento del numero, oltre a inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di passaggio direttamente all’altro operatore entro lo stesso termine del 31 Maggio 2026.
Come indicato nell’informativa, in caso di recesso dal 1° al 31 Maggio 2026, si applicano le nuove condizioni contrattuali a partire dal 1° Maggio 2026.
Se alla linea interessata dalla modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (ad esempio smartphone o tablet), in caso di recesso è possibile indicare nella comunicazione se pagare le rate residue in un’unica soluzione o mantenere attiva la rateizzazione con pagamento rateale fino alla naturale scadenza.
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