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FiberCop, l’Antitrust apre un’istruttoria sui rischi per la concorrenza. TIM e Fastweb rispondono

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di FiberCop, per analizzare i contratti che ne regolano la costituzione e il funzionamento e che riguardano gli operatori TIM, Fastweb e Tiscali. Non si è fatta attendere la dichiarazione congiunta di TIM e Fastweb.

L’istruttoria dell’AGCM è stata aperta come stabilito dall’articolo 101 del TFUE, che vieta accordi tra imprese che possano impedire, limitare o falsare il livello di concorrenza nel settore.

Nel caso specifico, come indicato anche dall’Antitrust stessa, l’operazione per la costituzione di FiberCop non ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, in quanto FiberCop non eserciterà stabilmente tutte le funzioni di entità economica autonoma, prevalendo quindi gli aspetti di coordinamento.

Lo scopo dell’istruttoria avviata dall’Autorità è proprio quello di verificare che i vari accordi che hanno portato alla nascita di FiberCop, inclusi quelli relativi alla sua operatività, non creino ostacoli alla concorrenza tra gli operatori nel medio e lungo termine e che gli stessi siano volti ad assicurare l’ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione nel Paese.

A tal proposito, l’Autorità stessa ha citato il caso FlashFiber e il via libera concesso all’epoca, dal momento che il progetto di coinvestimento presentava importanti potenzialità pro-competitive.

Di seguito il commento dell’AGCM:

Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione in fibra rappresenta un obiettivo cruciale per il nostro Paese che può essere raggiunto in tempi rapidi solo attraverso l’esplicarsi di una sana concorrenza dinamica. In questa prospettiva, l’Autorità ha avviato un’istruttoria per accertare che gli accordi in questione non comportino restrizioni concorrenziali non necessarie e che forniscano adeguati incentivi alla dismissione della vecchia tecnologia delle reti in rame.

Nell’istruttoria, l’Autorità ha quindi descritto i mercati rilevanti e gli accordi oggetto di approfondimento che hanno dato vita a FiberCop, la società della rete secondaria di TIM partecipata anche dal fondo Kkr (37,5%) e da Fastweb (4,5%).

FiberCop

Entrando nel dettaglio della vicenda, in primo luogo l’AGCM ha evidenziato che l’operazione è costituita da una serie di contratti tra le parti di natura reciproca, inclusi quelli di cessione reciproca dei diritti irrevocabili d’uso tra TIM e FiberCop, quello per la costruzione e manutenzione della rete e i contratti di trasferimento delle quote di FlashFiber.

Inoltre, nel procedimento entra anche Tiscali, dal momento che l’operatore sardo ha già sottoscritto un Memorandum d’Intesa sull’accesso alla rete di TIM.

Analizzando i mercati rilevanti, secondo l’Antitrust gli accordi intercorrenti tra le parti costituiscono un’intesa tra imprese suscettibile di essere valutata ai sensi del già citato articolo 101 del TFUE. Per le intese, la definizione del mercato rilevante serve a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico in cui si colloca l’operazione.

Nel caso specifico, il mercato principale è quello dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda ultralarga, di dimensione geografica nazionale e che permette agli operatori di fornire servizi ai clienti finali.

Quanto agli elementi che costituiscono la rete di accesso locale all’ingrosso, come ben noto, si può distinguere tra rete primaria e secondaria. La prima è costituita dal rilegamento tra la centrale e gli armadi stradali, mentre la rete secondaria rappresenta il rilegamento che va dagli armadi stradali all’abitazione del cliente.

Nel caso della tecnologia FTTC, la rete di accesso locale all’ingrosso mostra rilegamenti in fibra (rete primaria) e rilegamenti in rame (rete secondaria), mentre le architetture FTTH e FTTB prevedono la realizzazione della rete esclusivamente in fibra ottica.

In tutti i casi, TIM risulta in Italia l’operatore che eroga la maggioranza dei servizi di accesso, e in particolare con riferimento all’accesso di tipo locale la quota dell’ex monopolista nel 2018 era superiore al 90% delle linee; per i servizi di accesso centrale all’ingrosso, la quota di TIM nel 2018 era pari al 50% circa.

Sul mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultralarga, invece, TIM ha una quota di mercato del 42,2%, essendo inoltre l’unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell’intero mercato geografico nazionale.

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Passando invece agli accordi oggetto di analisi, il provvedimento dell’Antitrust si è concentrato dapprima sull’accordo di costituzione di FiberCop, che prevede il conferimento del ramo di azienda di TIM a FiberCop, costituito da cespiti legati alla rete secondaria in rame e in fibra e da segmenti di terminazione. Inoltre, TIM conferirà a FiberCop la quota dell’80% di FlashFiber.

FiberCop, secondo quanto più volte ripetuto da TIM, ha l’obiettivo di accelerare l’impiego di tecnologie in fibra ottica in Italia entro il 2025, restando aperta a investitori potenziali che intendono realizzare reti a banda ultralarga tramite le modalità di coinvestimento.

Vista la sua natura, oltre a rappresentare un veicolo permanentemente aperto agli investitori esterni, la nuova società dovrà anche offrire le proprie risorse passive a tutti gli operatori (TIM inclusa) a condizioni non discriminatorie.

A questo punto, secondo l’Antitrust le possibili criticità possono consistere, per il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda ultralarga, nei vincoli di acquisto dei servizi erogati da FiberCop, nella riduzione degli incentivi a investire su infrastrutture in fibra, nella riduzione della concorrenza nell’erogazione dei servizi attivi e nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di FlashFiber.

Per quanto concerne invece il mercato dei servizi al dettaglio su rete fissa, alcune previsioni contrattuali potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti e la concorrenza basata sull’innovazione dei servizi erogati.

Altri rischi concorrenziali di tipo dinamico riguarderebbero invece secondo l’Antitrust la riduzione degli incentivi a investire in infrastrutture passive, favorendo al contrario l’utilizzo di servizi attivi erogati da TIM, quali VULA e Bitstream NGA.

In tal senso, l’Autorità ha citato esplicitamente il caso di Fastweb, evidenziando che le condizioni stabilite potrebbero disincentivare l’operatore dall’investire sull’infrastrutturazione della rete primaria, portandola a preferire i servizi attivi (VULA). Inoltre, la già citata sottrazione del controllo di FlashFiber da parte di Fastweb comporterà il trasferimento dello stesso a FiberCop, con conseguente riduzione della concorrenza all’ingrosso.

Infine, fino ad oltre il 2035, data in cui Flash Fiber sarebbe stata sciolta, sarà mantenuto a causa di FiberCop un legame strutturale tra TIM e Fastweb, che potrebbe generare un coordinamento tra le due società.

In definitiva, tramite i suoi accordi, secondo l’AGCM Fastweb “non solo non manterrà alcun controllo sulle scelte di FiberCop, ma passerà da un modello di operatore indipendente infrastrutturato a un modello di mero acquirente di fibra ottica passiva e attiva da FiberCop e TIM Wholesale”.

In conclusione, secondo l’Antitrust alcune clausole dei contratti in esame sembrano capaci di ridurre la concorrenza nei mercati dei servizi all’ingrosso e al dettaglio e potrebbero quindi generare un effetto distorsivo sugli investimenti, aumentando anche le barriere all’ingresso per alcune tipologie di operatori, come ad esempio quelli che presentano offerte convergenti tra servizi di banda larga e ultralarga e servizi media audiovisivi.

Sulle basi di quanto ciò descritto, l’Autorità ha dunque aperto il suo procedimento istruttorio, che si dovrà concludere entro il 31 Dicembre 2021.

Intanto, come già accennato, TIM e Fastweb hanno comunicato di accogliere con favore l’avvio di un confronto con l’Antitrust sull’operazione FiberCop, che non sarà soggetta ad alcun obbligo di comunicazione e approvazione da parte della Commissione Europea, come stabilito in data 26 Novembre 2020.

Le due aziende hanno ribadito che la piena operatività della nuova società si attende nel primo trimestre dell’anno prossimo.

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