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TIM e Wind Tre, multa di oltre 1 milione di euro per scarsa trasparenza nelle offerte Tutto Incluso

AGCOM sanziona TIM per 634.000 euro e WindTre per 464.000 euro per diverse violazioni

L’AGCOM ha sanzionato TIM e Wind Tre per mancanza di trasparenza delle offerte “tutto incluso” e per ostacoli al diritto di recesso imposti anche tramite rateizzazioni di prodotti e componenti dell’offerta.

In entrambi i casi, i procedimenti si concentrano sulle offerte di rete fissa “tutto incluso” con cui gli operatori hanno violato alcune norme del Codice, come gli articoli 70 e 71 sulla trasparenza informativa. Inoltre, nel procedimento di TIM è stato coinvolto anche il mobile.

TIM Super chiamate illimitate online

Con riferimento alla contestazione contro TIM, l’Autorità nella sua attività di vigilanza ha notato che l’offerta TIM Super a fine Novembre 2019 in promozione a 29,90 euro al mese era indicata con formula “tutto compreso”, ma in realtà alcune componenti di prezzo come modem e contributo di attivazione venivano addebitate in caso di recesso, in quanto soggette a un proprio piano di rateizzazione.

Inoltre, per quanto riguarda TIM Super, l’operatore riportava sul sito che le offerte avevano durata di 24 mesi, prospettando però un orizzonte temporale di 48 mesi per attivazioni via web, senza indicare per il modem la possibilità di optare per una diversa durata del piano di rateizzazione o pagare in un’unica soluzione.

Di seguito un passaggio della delibera AGCOM in merito:

“Le condizioni di offerta di ciascuna promozione non indicavano l’ammontare della voce riferibile al canone mensile (costo del servizio principale) e il valore dello sconto applicato all’offerta, desumibili solo da un’attenta consultazione del documento accessibile al link “dettagli offerta” in calce alla pagina. Conseguentemente, si è ritenuto che la prospettazione del prezzo mensile come “tutto compreso” fosse scorretta e fuorviante e che inoltre le condizioni giuridiche ed economiche delle offerte promozionali della famiglia “TIM Super” non fossero presentate in modo chiaro e completo, come richiesto dalle disposizioni regolamentari dettate dall’Autorità”.

Inoltre, il costo di disattivazione risultava parametrato e superiore a quello dell’offerta stessa “tutto compreso”, in quanto pari a 30 euro, e dunque eccedeva il valore stabilito dalle Linee Guida, che dev’essere quello minimo tra il prezzo implicito dell’offerta e i costi sostenuti dall’operatore.

Infine, è stato accertato che la durata dei piani di rateizzazione di TIM Expert offerto insieme ai piani TIM Connect XDSL eccedeva i 24 mesi, vincolando i clienti oltre il termine massimo e disincentivando dunque a cambiare fornitore di servizi.

Sul mobile, invece, è stato riscontrato che le offerte TIM Advance con smartphone rateizzato prevedevano in caso di recesso il pagamento del saldo delle rate residue in un’unica soluzione, insieme a un importo per cessazione anticipata.

Anche in questo caso, secondo l’AGCOM la conversione automatica di un pagamento rateale in un pagamento in un’unica soluzione rappresentava un ostacolo all’esercizio del diritto di recesso.

Per tutte queste ragioni, l’AGCOM ha aperto il suo procedimento sanzionatorio contro TIM, richiamando il mancato rispetto degli articoli 70 e 71 del Codice sul diritto dei consumatori alla trasparenza.

Inoltre, con riferimento alla rateizzazione del modem a 48 mesi, secondo l’Autorità la condotta di TIM è “da stigmatizzare”, poiché così facendo il prezzo indicato come costo mensile risultava veritiero solo se l’utente non effettuava il recesso prima di 48 mesi, alternando di fatto la percezione sull’esborso per i primi 24 mesi e falsando il confronto comparativo con le offerte concorrenti.

Rispetto a questi punti, TIM nelle sue memorie ha risposto affermando che l’utente avrebbe potuto reperire altrove alcune informazioni omesse, come ad esempio nella pagina di trasparenza tariffaria, ma secondo l’AGCOM tale difesa non serve a esonerare la società dall’obbligo di illustrare immediatamente le condizioni giuridiche dell’offerta nella pagina dedicata online.

Per il costo di disattivazione, la quantificazione è stata ritenuta anch’essa errata nonostante le difese di TIM, in quanto i 30 euro sono parametrati al costo tutto incluso, con modem e contributo di attivazione, nonostante queste (seppur presentate nel “tutto incluso”) siano componenti estranee al canone mensile del servizio.

Anche la difesa di TIM relativa alla vendita a rate degli smartphone con TIM Advance non ha convinto l’Autorità, in quanto il diritto di recedere dal contratto rischia di essere pregiudicato dalla previsione di un obbligo di corrispondere le rate residue del bene in unica soluzione, a prescindere dal fatto che la vendita venga intesa come strettamente legata all’acquisto dell’offerta o meno.

Per tutte queste ragioni, con delibera N. 591/20/CONS l’AGCOM ha sanzionato TIM per 634 mila euro, considerando da un lato la gravità delle diverse violazioni (di media entità e media o lunga durata) e, dall’altro, le iniziative volte ad attenuare gli effetti delle condotte.

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WINDTRE MIA Super Fibra
Modem WindTre. Si ricorda che all’epoca dei fatti l’unione dei due brand commerciali Wind e 3 Italia non era ancora avvenuta.

Con riferimento a Wind Tre, l’azienda è stato sanzionato per le sue offerte di rete fissa convergenti della famiglia Super Fibra vendute con modem in vendita abbinata da Dicembre 2019 e fino a Febbraio 2020 a prezzi “solo online” e “tutto incluso”. 

Anche in questo caso, nonostante le offerte dei due brand venissero proposte in formula Tutto Incluso, l’abbonamento mensile comprendeva la rata del modem calcolata su un periodo di 48 mesi a fronte di una durata dell’offerta di 24 mesi. Inoltre, in caso di recesso venivano addebitate voci presentate in fase di attivazione come integralmente scontate e la rata finale nel caso dell’acquisto dell’Echo-Dot incluso nell’offerta.

Allo stesso modo, non risultava in nessun caso specificato il costo delle singole voci dell’offerta, con particolare riferimento al canone per i servizi principali e al costo complessivo del modem.

Anche per Wind Tre, oltre ai problemi legati alla trasparenza in violazione degli articoli 70 e 71 del Codice, sono stati ravvisati meccanismi contrari al Regolamento per il costo di disattivazione.

A tal proposito, veniva indicato che “in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità di canone”, senza chiarire se tale importo fosse dovuto a titolo di disattivazione o trasferimento dell’utenza. 

Anche Wind Tre ha fornito le sue memorie difensive, ma secondo l’AGCOM queste non sono tali da escludere la responsabilità della società.

In primo luogo, con riferimento ai problemi in termini di trasparenza informativa, Wind Tre non ha rispettato gli obblighi previsti dagli articoli sopra citati in quanto non sono state fornite ai clienti le informazioni necessarie per effettuare un confronto completo tra gli operatori.

Per la fornitura del modem valgono inoltre le stesse riflessioni fatte dall’Autorità per la delibera nei confronti di TIM, mentre per il recesso anticipato l’AGCOM ha evidenziato che, contrariamente a quanto descritto da Wind Tre, le offerte prevedevano tutte la restituzione parziale degli sconti concessi sul contributo di attivazione.

Qui un paragrafo fondamentale del provvedimento:

“In ogni caso, la pretesa di pagamento delle rate residue del contributo di attivazione, nonché, se del caso, della rata finale del prodotto echo-dot, parimenti incluso a titolo gratuito salvo recesso anticipato, si presenta comunque incompatibile, come chiarito al punto 31 delle Linee guida, con il divieto, che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4773/2015, “d’inserire fra i costi richiesti per la disattivazione anche costi che sono ad essa estranei o non pertinenti come quelli sostenuti per l’attivazione del servizio, anche se non addebitati all’utente nel corso del rapporto”. Pertanto, l’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione”.

Al termine della sua istruttoria, l’AGCOM ha accertato le condotte scorrette poste in essere da Wind Tre in relazione alle offerte di rete fissa Super Fibra da Ottobre 2019 a Marzo 2020.

Le violazioni sono state valutate in questo caso di media entità e di media durata e la società ha intrapreso alcune misure utili ad attenuare gli effetti pregiudizievoli delle condotte censurate, ad esempio commercializzando offerte senza contributo di attivazione. Anche per questa ragione, la sanzione imposta a Wind Tre con delibera numero 592/20/CONS è di 464 mila euro.

In entrambi i casi, come sempre, gli operatori potranno impugnare la decisione dell’AGCOM entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.

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