Telefonia fissa: avviata consultazione per stabilire punto terminale di rete di FTTH e FWA

L’AGCOM ha avviato un procedimento e una consultazione pubblica per definire il punto terminale di rete nella telefonia fissa, per i servizi di accesso a internet, in particolare per le reti in Fibra FTTH, per stabilire se includere o meno la ONT, e per le reti FWA, per decidere se includere o meno il dispositivo di ricezione del segnale mobile.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha annunciato con la delibera 31/25/CONS (ecco il documento completo), pubblicata il 18 Febbraio 2025, ma risalente in realtà al 5 Febbraio 2025, recante “Avvio del procedimento e della consultazione finalizzata alla definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa”.
In questo modo, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla definizione del punto terminale di rete (NTP, Network Termination Point) per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa.
Nell’ambito del procedimento, è stata anche indetta una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni e valutazioni sul posizionamento del NTP per le diverse tecnologie.
L’iniziativa mira, in particolare, a rivalutare le attuali restrizioni alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali per FTTH e FWA, basandosi sulle linee guida del BEREC e tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e del mercato.
All’interno dell’Allegato B (ecco il documento completo) alla delibera sono contenute le proposte dell’Autorità sul punto terminale di rete, su cui gli operatori interessati possono fornire la propria opinione in merito. Le osservazioni potranno essere inviate entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della delibera.
La situazione attuale in Italia e le nuove linee guida del BEREC
L’AGCOM nella delibera specifica che alcune associazioni di consumatori, di operatori e di costruttori di apparati hanno presentato istanze di revisione della comunicazione del 2 Luglio 2019 nella parte relativa alla restrizione della libertà di scelta dell’apparato ONT per le reti FTTH.
Si ricorda infatti che, in seguito all’entrata in vigore del regolamento sul modem libero, l’AGCOM, con dei chiarimenti pubblicati il 2 Luglio 2019 sul suo sito, aveva stato stabilito che, per le linee in Fibra FTTH, gli operatori sono autorizzati ad imporre uno specifico modello di ONT che il cliente dovrà necessariamente utilizzare.
L’Autorità aveva però specificato che questa restrizione sarebbe stata ammessa a patto che la ONT non fosse stata integrata con un eventuale modem fornito dall’operatore, privilegiando quindi la soluzione della ONT esterna al modem.
AGCOM aveva anche chiarito che, in caso di router con ONT integrata, deve essere sempre possibile per l’utente richiedere la fornitura e l’installazione di una ONT esterna. A questo proposito, “la volontà dell’utente di avere una ONT esterna (funzionale alla libera scelta del terminale) dev’essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto”.
Per quanto riguarda invece le connessioni FWA (Fixed Wireless Access), l’Autorità aveva stabilito che gli operatori avrebbero potuto imporre soltanto l’apparecchio utile a ricevere il segnale, mentre si deve comunque garantire la possibilità di collegare a questo apparecchio un modem liberamente scelto dall’utente.
In entrambi i casi, AGCOM si riservava di vigilare sullo sviluppo tecnologico delle offerte FWA e Fibra FTTH, controllando che le prescrizioni fossero state rispettate.
Successivamente alla comunicazione del 2 Luglio 2019, il BEREC ha pubblicato il documento BoR (20) 46 del 5 Marzo 2020, con le Linee Guida per un approccio comune all’identificazione del punto terminale di rete per le diverse topologie di rete.
L’AGCOM ha dunque ritenuto che la questione relativa alla libertà di scelta dell’apparato ONT sia da inquadrare nell’ambito di una regolamentazione di più ampio respiro, inerente alla definizione del punto terminale di rete (NTP, Network Termination Point) per i servizi di connessione ad Internet da rete fissa.
L’Autorità ricorda inoltre che il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nel recepire la definizione di “punto terminale di rete” dalla direttiva europea, definisce il punto terminale di rete per le reti mobili, ma non lo identifica chiaramente per le reti fisse.
Il BEREC, nelle proprie Linee Guida di cui al documento BoR (20) 46, lascia alle Autorità Nazionali di Regolamentazione la scelta della collocazione del punto terminale di rete, definendo dei criteri di valutazione da prendere in considerazione nell’ambito di tale scelta, al fine di un approccio comune al problema per le diverse topologie di rete.
Nelle Linee Guida, il BEREC raccomanda all’Autorità Nazionale, nel determinare la posizione del punto terminale, di considerare i seguenti criteri:
- conformità con le disposizioni legali: la definizione del NTP deve essere conforme al diritto dell’UE e nazionale;
- impatto sul mercato delle TTE (Telecommunications Terminal Equipment): una posizione del NTP che consente agli utenti finali di scegliere la propria apparecchiatura favorisce la concorrenza e l’innovazione nel mercato delle TTE;
- necessità tecnologica oggettiva: l’apparecchiatura deve essere parte della rete pubblica solo se esiste una necessità tecnologica oggettiva.
Le stesse Linee Guida del BEREC prevedono, in linea generale, una identificazione tecnologicamente neutrale del punto terminale di rete al “Punto A” (ad esempio la borchia ottica nei collegamenti FTTH) laddove non sussistano oggettive necessità tecnologiche.
A questo proposito, l’AGCOM sottolinea che la definizione del punto terminale di rete al “Punto A” andrebbe ad influenzare aspetti concorrenziali, esperienza dell’utente, mercato dei terminali e sostenibilità ambientale.
Tuttavia, secondo l’Autorità la definizione al punto “A” del NTP solleva, per alcune tecnologie, delle criticità tecniche legate ad aspetti di autenticazione e interoperabilità tra CPE e apparati in centrale, con la possibilità di causare disservizi anche ad utenti limitrofi, di sicurezza e integrità della rete, di reperibilità e configurazione dei modem, nonché di monitoraggio e qualità del servizio.
Considerato che sono passati quasi 6 anni dalla comunicazione del 2 Luglio 2019, e viste le novità introdotte dall’adozione delle Linee Guida del BEREC per un approccio comune all’identificazione del punto terminale di rete per le diverse topologie di rete e l’evoluzione del benchmark internazionale, l’AGCOM ha quindi ritenuto opportuno avviare un procedimento finalizzato alla definizione del Network Termination Point per i servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa.
Inoltre, l’AGCOM vuole acquisire le valutazioni e le osservazioni dei soggetti interessati al procedimento, anche attraverso specifiche domande poste sul provvedimento in consultazione.
Dato che l’accertamento della corretta scelta per il punto terminale di rete potrà risultare complesso da un punto di vista teorico, l’Autorità si riserva di valutare, se necessario, di avviare, in relazione alle reti FTTH, all’esito del procedimento una sperimentazione sull’utilizzo delle ONT.
Cosa prevede la delibera sul procedimento sul punto terminale di rete per la telefonia fissa
Dunque, con la delibera 31/25/CONS pubblicata in queste ore, l’AGCOM ha deciso di avviare il procedimento finalizzato alla definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete internet da postazione fissa.
Nell’ambito del procedimento, è stata indetta la consultazione pubblica concernente la “Definizione del punto terminale di rete (NTP) per i servizi di accesso alla rete internet da postazione fissa”.
Le modalità di partecipazione alla consultazione ed il documento di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della delibera, di cui costituiscono parte integrante.
Nell’ambito del procedimento l’Autorità, a valle della consultazione, si riserva di avviare una sperimentazione in relazione all’utilizzo delle ONT su reti FTTH allo scopo di misurare e verificare gli impatti sula rete di accesso e sugli utenti finali delle diverse modalità di utilizzo delle ONT, tenuto conto di quanto riportato nell’Allegato B al provvedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità, fatte salve le sospensioni: per la consultazione secondo i termini stabiliti, per le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell’Autorità in partenza e in arrivo e dall’avvio fino alla conclusione della sperimentazione.
I termini del procedimento possono essere prorogati dall’Autorità con determinazione motivata.
Unisciti al canale Telegram dedicato agli appassionati di telefonia e a chi vuole scoprire le migliori offerte per risparmiare. Clicca qui per entrare tramite il link di invito.
Vuoi segnalarci una nuova offerta o una notizia sul mondo della telefonia? Accedi alla sezione “Segnala a MondoMobileWeb”.
Per rimanere aggiornato sulle novità della telefonia seguici su Google News (cliccando sulla stella), Telegram, Facebook, X e Instagram. Condividi le tue opinioni o esperienze nei commenti.



