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TIM e DAZN, accordo diritti TV Serie A 2021-2024: Antitrust riduce la sanzione a DAZN

Nei giorni scorsi, l’Autorità Antitrust ha pubblicato le conclusioni sul nuovo procedimento relativo alle clausole di esclusiva, restrittive della concorrenza, dell’accordo tra TIM e DAZN per i diritti TV della Serie A di calcio maschile del triennio 2021-2024, decidendo di ridurre la sanzione a DAZN, mentre rimane invariata quella di TIM.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo ha reso noto tramite il suo bollettino settimanale numero 2/2026 (ecco il documento completo), pubblicato il 12 Gennaio 2026 sul sito dell’Autorità, contenente il Provvedimento n. 31798 riguardante il procedimento I857C sul caso TIM e DAZN, adottato nella riunione del 22 Dicembre 2025.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, a Giugno 2023 l’AGCM aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza tra TIM e DAZN sui diritti TV della Serie A di calcio maschile per il triennio 2021-2024, in violazione dell’Art. 101, Comma 1 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

In particolare, in virtù di un accordo stretto con DAZN (il cosiddetto “Deal Memo”), TIM aveva commercializzato un’offerta in bundle ritenuta dall’Antitrust non replicabile dai suoi concorrenti, comprensiva dei contenuti di TIMVISION, di DAZN e del servizio di connettività.

Tramite il Provvedimento n. 30699, annunciato dall’Autorità il 13 Luglio 2023, l’AGCM aveva quindi sanzionato TIM per 760.776,82 euro e DAZN per 7.240.250,84 euro, tenendo in considerazione i ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021/2022 della Serie A.

TIM e DAZN hanno quindi impugnato la decisione davanti al TAR del Lazio, che tuttavia, con una sentenza pubblicata l’11 Maggio 2024, ha confermato quanto stabilito dall’Antitrust, allo stesso tempo però accogliendo in parte i ricorsi di Sky Italia e Fastweb in merito alla durata dell’infrazione, determinando dunque la necessità di riavviare il procedimento.

Di conseguenza, con il Provvedimento n. 31372, adottato il 12 Novembre 2024 e pubblicato il 2 Dicembre 2024, l’AGCM aveva comunicato che avrebbe eseguito quanto previsto dalla sentenza del TAR, avviando un nuovo Procedimento (I857C) volto alla rideterminazione della durata dell’infrazione nei confronti della società TIM e DAZN, estendendolo anche ad altri soggetti del mercato come Fastweb, Vodafone Italia, Wind Tre, Sky Italia, Open Fiber, Colt Technology Services, Retelit Digital Services (già Irideos), Iliad Italia e Tiscali Italia, nonché l’Associazione Italiana Internet Provider, Federconsumatori e Codacons.

Inizialmente, il nuovo procedimento I857C dell’Antitrust nei confronti di DAZN e TIM si sarebbe dovuto concludere entro il 30 Giugno 2025, ma nei mesi scorsi l’Autorità aveva deciso di prorogare il termine al 31 Dicembre 2025, anche alla luce del riesame imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025 pubblicata il 19 Giugno 2025.

Infatti, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM contro la decisione del TAR del 2024, ma ha accolto parzialmente quelli delle società DAZN Media Services e DAZN Limited. In particolare, il CdS ha ritenuto carente la motivazione dell’AGCM riguardo l’impatto del “Deal Memo” tra TIM e DAZN sulle vendite dirette della piattaforma di streaming, invitando l’Autorità a verificare con maggiore precisione se e in quale misura l’accordo abbia inciso realmente sul mercato.

In questo modo, l’AGCM è stata chiamata a valutare puntualmente il ruolo della provvista finanziaria fornita da TIM nella partecipazione di DAZN alla gara per i diritti televisivi, e scomputare le vendite non direttamente riconducibili all’accordo in questione, ove non sia possibile una stima attendibile dell’incremento causato dallo stesso.

Cosa ha deciso l’Antitrust dopo il nuovo procedimento su TIM e DAZN

Adesso, a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dall’Antitrust, come richiesto dalle sentenze di TAR e Consiglio di Stato, l’Autorità ha rivalutato le sanzioni inflitte a TIM e DAZN.

Per quanto riguarda la durata delle condotte sanzionate, se inizialmente era stato considerato il periodo tra Luglio 2021 e Agosto 2022, grazie al nuovo procedimento l’Antitrust ha stabilito che l’intesa restrittiva della concorrenza ha avuto una durata compresa tra il 27 Gennaio 2021, data in cui DAZN, attraverso la società DAZN Limited, ha stipulato con TIM un accordo per la realizzazione di una partnership per la distribuzione ed il supporto tecnologico, denominato Deal Memo Distribution, e sino al 3 Agosto 2022, data in cui TIM e DAZN hanno provveduto a stipulare un nuovo accordo per la distribuzione dei contenuti DAZN sulla piattaforma TIMVISION, denominato Distribution Agreement, caratterizzato dall’eliminazione delle clausole di esclusiva fra TIM e DAZN.

Pur avendo accertato una maggiore durata della condotta illecita, anche alla luce delle vicissitudini processuali, il tempo trascorso e le peculiari caratteristiche della vicenda in esame, l’Antitrust ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, di non procedere alla reformatio in peius della sanzione né per TIM né per DAZN.

In questo modo, l’Autorità ha ritenuto congruo non modificare la sanzione irrogata a TIM e rideterminare la sanzione da irrogare a DAZN solo in funzione del minor fatturato specifico preso come base di calcolo preso a riferimento.

Infatti, per la nuova quantificazione della sanzione a DAZN Limited, l’Antitrust ha utilizzato il fatturato specifico consistente nel solo fatturato derivante dal Deal Memo e consistente nel versamento da parte di TIM del minimo garantito, e non il fatturato conseguito dalle vendite dirette. Infatti, a seguito di apposita verifica volta ad accertare l’effettiva incidenza del Deal Memo sulle vendite dirette realizzate da tale società, non sono emersi elementi sufficienti ed idonei ad effettuare una chiara stima di tale incidenza, né, in particolare, dell’incidenza della provvista finanziaria di TIM per la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dei diritti.

Infine, a seguito del nuovo procedimento, AGCM ha stabilito che la società DAZN Media non è coinvolta nell’infrazione accertata, in quanto non le è imputabile la partecipazione all’intesa relativa al Deal Memo tra TIM e DAZN.

Dunque, alla luce di tutte queste considerazioni, l’Antitrust ha mantenuto invariata la sanzione inflitta a TIM, pari a 760.776,82 euro, mentre è stata ridotta la sanzione irrogata a DAZN Limited, passata da 7.240.250,84 euro a 3.673.716,63 euro.

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