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Telemarketing, chiamate indesiderate: Garante Privacy sul nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Garante Privacy ha espresso il suo parere favorevole per l’aggiornamento dello schema di regolamento del Registro Pubblico delle Opposizioni volto ad evitare chiamate di telemarketing indesiderate, con una precisazione.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è il servizio che permette ai clienti di opporsi all’utilizzo dei propri numeri di telefono per finalità pubblicitarie.

Il Garante Privacy ha risposto alle richieste di valutazioni giunte dal Ministero dello Sviluppo Economico per fornire il suo parere favorevole sulla riforma che prevede la possibilità di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate negli elenchi telefonici.

La riforma in questione nasce in seguito ai rilievi e alle osservazioni del Consiglio di Stato, dell’AGCOM, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e da quello per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione in materia di telemarketing.

Inoltre, nel nuovo testo sono state recepite integralmente le precedenti indicazioni del Garante Privacy.

Tuttavia, adesso l’Autorità ha chiesto di correggere un aspetto fondamentale nel nuovo testo che permette l’iscrizione a tutte le numerazioni telefoniche, con preciso riferimento agli ambiti di applicazione e ai trattamenti di dati tramite “l’impiego del telefono”.

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Vodafone telemarketing Garante privacy

Secondo l’ultimo parere del Garante Privacy, infatti, nel nuovo regolamento occorre rispettare la versione originaria dello schema, già approfondita dall’Autorità, in cui con il termine telemarketing ci si riferiva solo ai trattamenti effettuati “mediante operatore umano con impiego del telefono”.

Infatti, l’articolo 130 del Codice distingue tra comunicazioni effettuate con modalità automatizzate e comunicazioni con l’intervento dell’operatore. Ma il decreto in esame si riferisce solo a queste ultime, con intervento dell’operatore, e quindi secondo il Garante non sarebbe giuridicamente corretto estendere l’ambito del Registro Pubblico dell’Opposizione anche alle comunicazioni automatizzate, poiché queste prevedono sempre e comunque il consenso dell’interessato per il loro carattere invasivo.

Per queste ragioni, il Garante ha espresso parere favorevole, ma ha suggerito di sostituire la locuzione “mediante l’impiego del telefono”, ovunque ricorra, con “mediante operatore umano con l’impiego del telefono”.

Lo scopo del Garante è stato quello di evitare un’incongruenza normativa, dal momento che l’estensione del registro alle comunicazioni automatizzate non risulta sensata, dato che le stesse vanno effettuate sempre con il diretto consenso dell’utente.

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