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Fastweb contro Antitrust: il TAR conferma la sanzione del 2011 per ostacoli al diritto di recesso

Il TAR del Lazio si è espresso questo mese su un ricorso di Fastweb contro un provvedimento dell’Antitrust che aveva irrogato una sanzione di 200.000 euro per ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali come quello di recesso.

La sanzione riguarda un procedimento del 28 Settembre 2011, il numero 22830 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui veniva appunto accertato che Fastweb aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente “nella frapposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali, quali il diritto di risolvere il contratto o di interrompere l’erogazione di un servizio”.

Il procedimento si era aperto dopo diverse segnalazioni secondo cui Fastweb talvolta non aveva provveduto a cessare i contratti, o l’avrebbe fatto con notevole ritardo nonostante le richieste di disdetta giunte anche tramite raccomandata A/R e solleciti telefonici.

Ciò riguardava sia il servizio di rete fissa che quello di rete mobile, facendo scattare un procedimento per ipotizzata pratica commerciale aggressiva, contraria alla diligenza professionale.

Fastweb ha basato il suo ricorso sul principio di incompetenza, per violazione e falsa applicazione dei principi di ripartizione delle competenze tra Autorità amministrative indipendenti, sostenendo che l’Autorità competente fosse l’AGCOM.

Inoltre, secondo Fastweb, l’Antitrust non avrebbe tenuto conto di alcune argomentazioni difensive in cui si faceva notare che molti ritardi non risultavano imputabili all’azienda ma dipendessero dalla tempistica per il rientro in TIM.

Infine, l’Autorità avrebbe errato nel quantificare la sanzione, valutando in maniera scorretta sia il parametro della gravità della violazione che quello della durata.

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Il TAR del Lazio, dopo aver sentito le parti, ha deciso di respingere il ricorso di Fastweb nella sentenza pubblicata il 5 Novembre 2020, innanzitutto ricordando che secondo le conclusioni della Corte UE deve prevalere la disciplina di settore solo quando sia individuabile un contrasto insanabile con la normativa generale, in Italia rappresentata dal Codice di Consumo.

In assenza di questo contrasto, che deve rappresentare non solo una difformità, ma una divergenza altrimenti insuperabile, l’Antitrust è legittimata a operare tramite la specialità normativa per fattispecie, a prescindere dal settore specifico.

In merito alla difesa di Fastweb, anche questo motivo di ricorso non coglie nel segno secondo il TAR del Lazio, in quanto dal provvedimento dell’AGCM risulta che l’Autorità ha vagliato gli elementi acquisiti, inclusi i ritardi imputati da Fastweb a TIM, ma la decisione finale tiene anche conto del fatto che Fastweb era pienamente consapevole dell’esistenza e della portata del problema.

Secondo l’AGCM, infatti: “contrariamente a quanto argomentato dal professionista, i dati illustrati palesano la sussistenza di rilevanti e non occasionali criticità, a fronte delle quali Fastweb non ha adeguatamente monitorato la tempistica di gestione delle richieste di disdetta in fase di lavorazione, correttamente inviate dai consumatori tramite lettera raccomandata A/R”.

Allo stesso modo, Fastweb non avrebbe nemmeno previsto alcuno strumento gestionale per tracciare le richieste di disdetta e degli eventuali reclami e per informare adeguatamente i consumatori sullo stato della richiesta.

Infine, con riferimento alle considerazioni svolte da Fastweb rispetto al valore della sanzione nonostante la presentazione di impegni, il TAR ha stabilito che la valutazione è stata corretta, in quanto è stato considerato il minimo e massimo edittale e le dimensioni economiche dell’operatore, incidendo comunque “per una percentuale minima sul fatturato della ricorrente”.

La scelta dell’importo fissato dall’Antitrust, comunque, è basata sull’esercizio di una cosiddetta discrezionalità che risulta sindacabile solo nei limiti del travisamento o della macroscopica illogicità e mancanza di proporzione, tutti elementi che non risulterebbero ravvisabili nel caso specifico secondo il TAR.

Per questa ragione, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso condannando Fastweb anche alle spese di giudizio.

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