Samsung, spot TV su Galaxy S26 Ultra giudicato ingannevole dal Comitato di Controllo IAP

Il Comitato di Controllo di IAP, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, nei giorni scorsi ha pubblicato un’ingiunzione nei confronti di Samsung Electronics Italia, relativamente allo spot TV con cui ha pubblicizzato il lancio del nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, il quale è stato ritenuto ingannevole.
L’intervento del Comitato di Controllo, l’organo autodisciplinare dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) preposto alla tutela del cittadino/consumatore, che agisce sia d’ufficio che su segnalazione del pubblico, è stato reso noto lo scorso 24 Marzo 2026, con la pubblicazione sul sito di IAP dell’ingiunzione numero 6/2026 del 13 Marzo 2026 emanata nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.A.
In particolare, il Presidente del Comitato di Controllo ha preso in considerazione lo spot pubblicitario, andato in onda in TV su LA7 durante questo mese di Marzo 2026, con cui Samsung ha pubblicizzato il nuovo smartphone Galaxy S26 Ultra, presentato lo scorso 25 Febbraio 2026 insieme agli altri nuovi smartphone della serie Galaxy S26.
In particolare, lo spot di Samsung, dopo aver pubblicizzato la caratteristica del “privacy display” integrato nel nuovo Galaxy S26 Ultra, si concludeva invitando il pubblico ad acquistare il prodotto entro il 10 Marzo 2026 per beneficiare di un prezzo scontato, con il seguente messaggio: “Acquista il nuovo Samsung Galaxy S26 512 Giga entro il 10 marzo, può essere tuo a partire da 589 euro. Scopri di più su samsung.it”.
Secondo il Presidente del Comitato di Controllo, questo messaggio è “manifestamente” contrario all’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che riguarda la comunicazione commerciale ingannevole, poiché lo spot sul Samsung Galaxy S26 Ultra avrebbe veicolato informazioni parziali e suscettibili di indurre in errore i consumatori sulle condizioni dell’offerta pubblicizzata.
Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, relativo alla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
Le motivazioni dell’Ingiunzione del Comitato nei confronti di Samsung
Come spiegato nel testo pubblicato sul sito di IAP, secondo il Comitato di Controllo lo spot TV di Samsung non avrebbe spiegato in modo chiaro che il prezzo indicato lo si può ottenere solo a seguito di una “complessa operazione di permuta” del vecchio smartphone e solo in relazione a un preciso modello, che deve essere valutato come usato di “categoria A” e deve dunque essere in condizioni ottimali.
Il Comitato sottolinea che, mentre a voce e in evidenza sullo schermo si prospetta la possibilità di avere il dispositivo “a partire da 589 euro”, tutte le informazioni essenziali per comprendere l’offerta sono veicolate attraverso scritte ritenute “illeggibili a caratteri minimi e per nulla rilevanti a livello comunicazionale”, che compaiono a video per pochi istanti.
Peraltro, a detta del Comitato di Controllo, non si comprende come sia stato calcolato il prezzo minimo vantato, considerato che sul sito lo smartphone pubblicizzato riportava il costo di 1699 euro e dai termini e condizioni della promozione la migliore valutazione permetterebbe di avere in un solo caso uno sconto di 784 euro.
Dunque, secondo il Comitato il messaggio dello spot TV di Samsung risulterebbe “fortemente irrispettoso” del principio di correttezza e trasparenza previsto dalle norme autodisciplinari e contrasta con il principio di “autosufficienza informativa”, volto a evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore, che viene ricordato essere oggetto di “consolidata” giurisprudenza del Giurì.
In conclusione, a detta del Comitato di Controllo di IAP risulta scorretto allettare il pubblico enfatizzando un prezzo vantaggioso di cui si può beneficiare solo a precise condizioni, di fatto omettendo tutte le altre informazioni necessarie per consentire la piena comprensione e valutazione dell’offerta da parte dei consumatori.
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