Telemarketing vietato senza consenso, proposta estensione anche ai contratti Telco

Dopo aver già introdotto nei mesi scorsi un divieto alle chiamate commerciali indesiderate per le offerte di luce e gas, queste normative contro il telemarketing aggressivo potrebbero essere estese anche alle offerte di telefonia, grazie ad alcuni emendamenti proposti in Senato nell’ambito della conversione in legge del Decreto Fiscale.
Innanzitutto, come già accennato, nei mesi scorsi, grazie all’approvazione del cosiddetto DL Bollette, sono state introdotte delle nuove normative che vietano i contatti commerciali, se non richiesti dai clienti o se non è presente un consenso a ricevere le comunicazioni commerciali, limitato però ai soli contratti di forniture di luce e gas.
Nello specifico, con l’Articolo 1, comma 5-bis, del Decreto Legge 20 Febbraio 2026, n. 21, convertito dalla Legge 10 Aprile 2026, n. 49, è stato modificato l’Articolo 51 del Codice del Consumo, relativo a “Requisiti formali per i contratti a distanza”, in particolare aggiungendo, dopo il comma 8, i seguenti nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater:
“8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto.
8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l’AGCOM, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all’AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo”.
In questo modo, sono state introdotte delle limitazioni alle sollecitazioni commerciali telefoniche nel settore della fornitura di energia elettrica e gas, al fine di tutelare i consumatori rispetto a pratiche commerciali aggressive e non richieste.
In particolare, le nuove norme vietano i contatti di telemarketing non richiesti dal cliente per la sottoscrizione di offerte di luce e gas, mentre le comunicazioni commerciali per telefono o tramite messaggi rimangono possibili solo se il cliente lo ha esplicitamente richiesto all’operatore, oppure se il cliente ha fornito il proprio consenso alle comunicazioni commerciali.
Inoltre, secondo la normativa, i contatti telefonici devono essere comunque effettuati da un numero che identifica univocamente l’operatore.
In caso di violazione di queste normative, quindi con l’effettuazione di contatti telefonici non richiesti e tramite numero che non identifica l’operatore, i contratti di luce e gas stipulati con contatti a distanza sarebbero da considerarsi nulli, in modo da tutelare il consumatore da attivazioni non richieste.
Il testo del DL Bollette è in vigore dal 19 Aprile 2026, pertanto, come indicato all’inizio del comma 8-bis, il divieto di telemarketing non richiesto per le offerte di luce e gas sarà attivo dopo 60 giorni, ossia dopo il 19 Giugno 2026.
Nel frattempo, questa nuova normativa aveva suscitato le critiche di Asstel, ritenendo questa novità discriminatoria per gli operatori telco, in particolare per quelli che propongono offerte convergenti di telefonia con luce e gas.
Gli emendamenti presentati in Senato per vietare il Telemarketing indesiderato anche nelle TLC
La correzione a questa disparità, che era stata richiesta da Asstel, è stata proposta nei giorni scorsi al Senato, nell’ambito dell’iter di conversione in legge del cosiddetto DL Fiscale, ossia il Decreto Legge 27 Marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, attualmente ancora in esame alla Commissione Finanze e tesoro del Senato.
Nello specifico, grazie a diversi emendamenti sostanzialmente identici presentati da vari Senatori, tra cui Orsomarso, Berrino, Bergesio, Lotito, Irto e Cristina Tajani, viene proposto di modificare il comma 8-bis introdotto nei mesi scorsi all’Articolo 51 del Codice del Consumo, in modo da estendere anche al settore delle telecomunicazioni il divieto di telefonate commerciali non richieste.
In particolare, nel suddetto comma, dopo le parole “fornitura di energia elettrica e gas” verrebbe aggiunto “e servizi di telecomunicazioni”, rendendo così validi anche per gli operatori telco i divieti di telemarketing non richiesto.
Inoltre, con gli emendamenti 17.0.9 e 17.0.10, presentati dai Senatori Lotito, Tajani e Irto, oltre a ciò viene anche proposto, in merito alla richiesta di contatto effettuata dal cliente verso il proprio operatore “attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo”, di aggiungere “, fermo restando che tale richiesta deve essere espressamente confermata dal cliente attraverso una modalità che garantisca documentabilità e riproducibilità del consenso prima di ogni ricontatto telefonico”.
Pertanto, se questi emendamenti dovessero essere approvati, anche per le offerte di telefonia diventerebbero vietati i contatti di telemarketing non richiesti espressamente dai clienti, rendendo nulli eventuali contratti sottoscritti in violazione delle norme sopra descritte.
In ogni caso, gli emendamenti al DL Fiscale devono ancora essere valutati dalla Commissione del Senato, che dovrà decidere se respingerli o approvarli.
Inoltre, dopo l’approvazione o meno dei vari emendamenti presentati in Commissione al Senato, la conversione in legge del DL Fiscale dovrà seguire l’apposito iter legislativo, che prevede prima l’approvazione in aula dal Senato e poi il passaggio alla Camera. Dunque, prima di diventare legge, il DL Fiscale dovrà essere approvato sia dal Senato che dalla Camera.



