
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1234 dell’8 settembre 2025, ha confermato l’obbligo di rispettare i canoni di locazione previsti nei contratti stipulati tra le amministrazioni comunali e i gestori di infrastrutture per le telecomunicazioni.
La decisione riguarda il ricorso presentato da INWIT, tra i principali tower operator italiani, contro un decreto ingiuntivo emesso a favore del Comune di Ponte San Nicolò (provincia di Padova). La controversia è nata dal mancato pagamento dei canoni previsti per aree riservate all’installazione di antenne
Il Comune di Ponte San Nicolò è stato assistito dallo Studio Casa & Associati con una squadra guidata dagli avvocati Giovanni Ferasin e Chiara Rossato.
L’avvocato Giovanni Ferasin ha dichiarato:
“Si tratta di una pronuncia importante perché riafferma un principio di certezza nei rapporti contrattuali e tutela le amministrazioni locali, che non possono vedersi imporre riduzioni arbitrarie dei canoni.
È un precedente di rilievo per i Comuni italiani, chiamati sempre più spesso a confrontarsi, e non solo, con grandi operatori delle telecomunicazioni”.
Inwit sosteneva che i corrispettivi dovessero essere ridotti a circa 800 euro annui per ciascuna area, richiamando alcune disposizioni del Testo Unico sulle Telecomunicazioni.
Secondo la società, tali norme avrebbero consentito di applicare limiti ai canoni stabiliti. Nella sentenza si specifica che la disciplina in questione è valida solo per gli impianti collocati su beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile e che, nel caso specifico, l’amministrazione comunale non aveva concesso il bene per l’esercizio indiretto di un servizio pubblico.
La decisione chiarisce che la telefonia mobile, sebbene molto diffusa, non può essere considerata un servizio pubblico, poiché erogata da operatori privati con scopo di lucro, con tariffe stabilite dal mercato e non soggette a regolamentazioni calmierate.
Sulla base di queste considerazioni, il giudice ha rigettato integralmente l’opposizione di Inwit, confermando la validità del decreto ingiuntivo e riconoscendo che i canoni concordati restano vincolanti. La somma complessiva contestata supera i 230.000 euro.
La decisione stabilisce un precedente importante per i rapporti tra Comuni e operatori di infrastrutture di telecomunicazioni, affermando che i canoni previsti nei contratti sono obbligatori e non possono essere modificati unilateralmente invocando normative del settore.
Editing Emanuele Platania
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