Canone TV 2025: ritorna a 90 euro all’anno ed ecco come si paga

A partire da questo 2025, il canone ordinario per il possesso di apparecchi televisivi (denominato anche canone RAI) torna all’importo annuale di 90 euro. Questo ripristino dell’importo standard, segna un cambiamento rispetto all’importo ridotto a 70 euro stabilito dal Governo italiano esclusivamente per il 2024.
La normativa stabilisce che chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi debba pagare il canone TV. Il pagamento non dipende dall’uso effettivo del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive, ma dal possesso di un apparecchio munito di sintonizzatore per la ricezione del segnale terrestre o satellitare.
Tra i dispositivi soggetti al pagamento rientrano televisori e altri apparecchi con sintonizzatori. Tuttavia, PC, dispositivi di segnaletica digitale o simili, che consentono la visione di contenuti via Internet senza sintonizzatore, non sono soggetti all’imposta.
Va sottolineato che, anche se un televisore viene privato del suo sintonizzatore per essere utilizzato esclusivamente per la visione di DVD o altri contenuti offline, resta comunque soggetto al canone.
Come si paga il canone RAI
Il pagamento del canone avviene di norma tramite addebito nelle bollette delle imprese elettriche, suddiviso in dieci rate mensili da gennaio di ogni anno.
Un’altra modalità di pagamento è l’addebito diretto sulla pensione, riservato ai cittadini con reddito pensionistico non superiore a 18.000 euro annui. Per usufruire di questa opzione, era necessario presentare una richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre 2024.
È importante ricordare che il pagamento del canone è richiesto solo per la detenzione di apparecchi televisivi; la presenza di sole apparecchiature radiofoniche non comporta alcun obbligo di pagamento.
Per chi non possiede un contratto elettrico domestico residenziale, il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 entro il 31 gennaio 2025. Lo stesso modello è richiesto per i cittadini residenti in aree non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale.
Esonero dal Canone TV: requisiti e categorie beneficiarie
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
La dichiarazione deve essere presentata: dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2025 avrà effetto per tutto il 2025); dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2025 avrà effetto per il secondo semestre del 2025).
È necessario presentare annualmente la dichiarazione sostitutiva qualora persista l’assenza di possesso di un apparecchio televisivo.
Oltre i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv, ci sono altri casi di esonero come ad esempio gli ultrasettantacinquenni con reddito basso e i diplomatici e militari stranieri.
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Sono esentati, anche, dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali: gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961); i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963); i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Allerta phishing e comunicazioni RAI
RAI informa che non effettua contatti telefonici o domiciliari diretti con gli utenti per questioni relative al canone TV, come rimborsi o esoneri. Telefonate che richiedano informazioni sulla bolletta elettrica o sul numero POD possono nascondere intenti fraudolenti. Analogamente, le pratiche legate al canone Rai non prevedono visite a domicilio, salvo quelle relative ai canoni speciali, effettuate da personale autorizzato e previamente segnalato agli Organi di Pubblica Sicurezza.
Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti, si raccomanda di rivolgersi ai canali ufficiali RAI o alle autorità competenti.
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