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Vodafone Italia: AGCOM riduce a 464 mila euro la multa per le rimodulazioni del 2018

Nei giorni scorsi, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha rideterminato l’importo di una sanzione inflitta a Vodafone Italia nel 2019, per delle rimodulazioni unilaterali delle offerte di rete fissa e mobile effettuate tra Settembre e Novembre 2018, abbassandola da 580mila euro a 464mila euro.

L’AGCOM lo ha fatto sapere con la Delibera 187/25/CONS (ecco il documento completo), pubblicata oggi, 4 Agosto 2025, ma risalente al 10 Luglio 2025, recante “Rideterminazione dell’importo della sanzione ingiunta con la delibera n. 192/19/CONS alla società Vodafone Italia S.p.A. in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 7327/2024”.

Come già raccontato da MondoMobileWeb, infatti, nel 2019 l’Autorità aveva sanzionato Vodafone per violazione dell’Art. 70 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in relazione a diverse pratiche scorrette riscontrate nelle rimodulazioni tariffarie.

Nello specifico, con la Delibera 192/19/CONS, pubblicata il 2 Luglio 2019, veniva contestata la scarsa trasparenza nelle informazioni fornite ai clienti, il mancato rispetto del diritto di recesso senza costi in caso di modifiche contrattuali, nonché l’addebito continuo delle rate relative ai costi di attivazione anche dopo il recesso. Per questa ragione, come già detto, l’AGCOM aveva deciso di applicare una sanzione amministrativa di 580mila euro a Vodafone Italia.

La decisione di ridurre la sanzione irrogata a Vodafone con la Delibera del 2019, dunque, arriva in esecuzione della Sentenza n. 7327/2024, pubblicata il 15 Aprile 2024, del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (ecco il documento completo), che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’operatore, contestando parte di quanto comminato dall’Autorità.

In particolare, con la recente sentenza, il TAR ha disposto l’annullamento parziale del provvedimento, “nella parte in cui qualifica come ex se illecita la condotta della ricorrente consistente nel recupero dei costi di attivazione del servizio anche a seguito del diritto di recesso da parte del cliente”.

Secondo il Giudice Amministrativo, come spiegato dall’AGCOM nella sua nuova Delibera, la richiesta di pagamento delle rate residue può essere legittima se tali costi sono funzionalmente legati all’attivazione del servizio e se l’utente ha accettato contrattualmente la rateizzazione. La pronuncia del TAR del Lazio, ha dunque imposto all’AGCOM di rivalutare sia la legittimità della condotta sia l’ammontare complessivo della sanzione.

Nel riesaminare il caso, l’Autorità ha quindi escluso dal computo la componente relativa al recupero dei costi di attivazione per le offerte di rete fissa, confermando comunque la fondatezza delle altre violazioni riscontrate nel 2019.

Tra queste, l’AGCOM ha ribadito la carenza di trasparenza nella comunicazione della decorrenza delle modifiche contrattuali, la mancata indicazione chiara dei termini per recedere senza oneri, l’inadeguatezza delle informazioni fornite agli utenti relativamente ad alcune offerte presentate come “per sempre”, e la mancanza di documentazione utile a verificare le condizioni economiche effettive.

Nella sua Delibera, l’Autorità ha inoltre giudicato scorretto modificare le condizioni economiche di alcune offerte a distanza di pochi giorni dalla loro attivazione, in particolare nei casi in cui tali offerte erano state pensate per acquisire nuovi clienti o riconquistarne di passati, senza fornire indicazioni precontrattuali su futuri aumenti di prezzo.

Infine, l’AGCOM ha accertato che Vodafone aveva addebitato in modo improprio costi di recesso per presunti errori procedurali o ritardi, importi che però erano stati successivamente stornati o rimborsati.

Nel determinare il nuovo importo della sanzione, l’AGCOM ha quindi operato una nuova valutazione complessiva, distinguendo la gravità delle condotte tra rete fissa e rete mobile. Per quest’ultima, considerata più lesiva in termini di trasparenza e impatto sugli utenti, è stata confermata una quota pari a sei volte il minimo edittale, cioè 348.000 euro.

Per la rete fissa, invece, escluse le contestazioni relative ai costi di attivazione, è stato mantenuto un residuo pari a quattro volte il minimo edittale, pari a 232.000 euro, da cui sono stati poi sottratti 116.000 euro, corrispondenti alla parte ritenuta non più sanzionabile.

In adeguamento alle indicazioni del TAR del Lazio, dunque, l’AGCOM ha determinato in 464mila euro il nuovo importo della sanzione.

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