Vodafone Infinito Insieme, il Giurì ordina la cessazione di alcuni claim sul sito
Nessun provvedimento per gli spot TV di Vodafone, WindTre e TIM segnalati da iliad
In seguito alle segnalazioni di Iliad Italia, il Giurì della Pubblicità ha ordinato a Vodafone di rimuovere alcuni claim con cui l’operatore pubblicizzava sul suo sito il meccanismo di convergenza Infinito Insieme, mentre non ha preso provvedimenti sulla pubblicità del Wi-Fi Calling di WINDTRE e su quella della Fibra fino a 10 Gbps di TIM.
Lo ha reso noto il Giurì, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, nella giornata di oggi, 15 Marzo 2023, con la pubblicazione sul sito di IAP delle pronunce numero 11/2023 (Vodafone), numero 12/2023 (WINDTRE) e numero 13/2023 (TIM), tutte di ieri, 14 Marzo 2023, dopo le udienze che si sono svolte come previsto.
Come già raccontato, tutte queste pronunce del Giurì arrivano in seguito alle segnalazioni presentate da Iliad Italia: dopo aver subito le segnalazioni di Vodafone, WINDTRE e TIM che hanno poi portato ad una pronuncia a suo sfavore sulla pubblicità del riconoscimento Opensignal sulla rete mobile, già nel corso del procedimento Iliad aveva presentato domande riconvenzionali nei confronti di Vodafone e WINDTRE, la cui discussione nel merito era stata fissata dal Giurì per il 14 Marzo 2023.
Inoltre, anche se non era stato specificato nei dettagli del precedente procedimento, Iliad ha segnalato al Giurì anche lo spot di TIM sulla Fibra FTTH fino a 10 Gbps dell’offerta TIM WiFi Power All Inclusive.
Le accuse di Iliad alla pubblicità di Vodafone Infinito Insieme
Come già raccontato da MondoMobileWeb, sulla pubblicità di Vodafone Infinito Insieme, diffusa nelle pagine del sito internet dell’operatore e in spot TV in diverse versioni da 1 minuto e 15 secondi, nella sua domanda riconvenzionale Iliad accusava Vodafone della violazione degli Articoli 2 e 15 del Codice di Autodisciplina.
Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
L’Articolo 15 del Codice di Autodisciplina riguarda invece la “Comparazione”, e stabilisce quanto segue: “È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui”.
L’accusa di Iliad si concentrava principalmente sui claim presenti nella pagina del sito Vodafone che illustra Infinito Insieme, il nuovo meccanismo di convergenza fisso mobile dell’operatore disponibile dal 10 Ottobre 2022 che consente sempre di ottenere Giga illimitati 5G per le linee mobili associate alla linea fissa ma permette inoltre di scegliere se pagare il costo della SIM anche fuori dalla fattura del fisso.
Infatti, grazie a Vodafone Infinito Insieme è possibile decidere anche di continuare a pagare il costo mensile dell’offerta mobile fuori dalla fattura del fisso, quindi su credito residuo o con metodo di pagamento automatico associato alla SIM. L’attuale meccanismo di convergenza Vodafone Infinito Insieme è valido per nuovi e già clienti di rete fissa, in ADSL, FTTC, Fibra FTTH e anche FWA, che decidono di “creare la famiglia”, ossia abbinano la linea fissa alla propria linea mobile Vodafone con possibilità di associarne altre 5 intestate anche ad altre persone.
Secondo Iliad, nella pagina venivano utilizzati i claim “Il Wi-Fi di casa stabile e inarrestabile […] per un segnale sempre perfetto”, che è proprio lo slogan incriminato riportato nel dispositivo della pronuncia del Giurì.
L’operatore affermava però che “una veloce ricerca su Google evidenzia moltissime recenti e continue testimonianze negative di utenti che lamentano le continue interruzioni ed addirittura la completa assenza del segnale Wi-Fi”.
Dunque, Iliad evidenzia che Vodafone dovrebbe fornire la dimostrazione della veridicità dei dati sui quali fonda la sua comunicazione commerciale.
In ogni caso, secondo Iliad contrastano con l’Articolo 15 del Codice tutti i messaggi che, “in modo perentorio, assoluto e generalizzato, affermano la superiorità del servizio, in particolare con riguardo alla supremazia di un operatore telefonico rispetto alle performances della propria rete internet”.
Inoltre, Iliad lamentava che Infinito Insieme è prospettata come sottoscrivibile da parte di chiunque scelga di affidarsi all’operatore Vodafone. In realtà, secondo l’accusa, ci sarebbero “forti limitazioni, ricavabili da una difficoltosa lettura di una comunicazione lacunosa, che richiede l’apertura di diverse tendine del sito. Da nessuna parte è possibile evincere chi ha diritto ai vantaggi di Infinito Insieme”.
Questi vantaggi in realtà presuppongono un’offerta di rete fissa Vodafone, un’offerta mobile Vodafone, ma sono ulteriormente subordinati a una copertura di rete e ad una verifica di compatibilità con il servizio.
In particolare la promessa “Giga illimitati in 5G”, contenuta nel titolo della pagina dedicata ad Infinito Insieme di Vodafone e riprodotta per 4 volte farebbe pensare, secondo Iliad, che l’offerta Infinito Insieme sia fruibile da parte di chiunque, con garanzia di “Giga illimitati in 5G”, mentre da una specifica, ritenuta “in posizione secondaria ed in caratteri minuscoli”, risulta che solo alcuni dispositivi possono sfruttare la rete 5G, solo su SIM da 128K, e la condizione essenziale è di trovarsi nelle città coperte dalla Rete Vodafone 5G.
Tuttavia, Iliad sottolineava che al potenziale cliente “non è data neppure la possibilità di verificare se il dispositivo sia abilitato e se la zona di suo interesse rientri nella copertura di Vodafone 5G”, dal momento che l’elenco dei dispositivi e delle città sono contenuti in un’altra pagina del sito richiamata attraverso un “link non interattivo e nemmeno copiabile nella barra degli indirizzi”.
Infine, per quanto riguarda gli spot televisivi, con protagonista il testimonial Alessandro Cattelan, di Vodafone Infinito Insieme, diffusi anche sul web, Iliad lamentava dei profili di ingannevolezza specifici.
Infatti, nella ricostruzione dell’operatore, le immagini e la voce fuori campo “suscitano l’impressione che l’offerta sia per tutti i clienti Vodafone e che per tutti sia fruibile il vantaggio dei Giga Illimitati in 5G”, mentre le note legali “non valgono a scriminare il messaggio, essendo drasticamente riduttive del claim e comunque illeggibili”.
La pronuncia del Giurì contro Vodafone
Il Giurì della Pubblicità, dopo aver esaminato la segnalazione sullo spot di Vodafone e in seguito alla discussione fra le parti, nella giornata di ieri, 14 Marzo 2023, ha pronunciato la seguente decisione:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 C.A. limitatamente al claim “Il Wi-Fi di casa stabile e inarrestabile (…) per un segnale sempre perfetto” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.
Per il momento, sul sito di IAP è disponibile soltanto il dispositivo della decisione presa dal Giurì della Pubblicità, ma si attende nei prossimi giorni la pubblicazione dei dettagli della pronuncia contro Vodafone.
Dunque, il Giurì ha ordinato a Vodafone la cessazione solo di alcuni dei messaggi pubblicitari segnalati da Iliad, in particolare quello che sul sito di Vodafone riportava “Il Wi-Fi di casa stabile e inarrestabile […] per un segnale sempre perfetto”, poiché ritenuto in contrasto con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina che riguarda la comunicazione commerciale ingannevole.
In attesa di conoscere le motivazioni della decisione, si segnala che Vodafone ha già rimosso dalla pagina dedicata a Infinito Insieme il claim ritenuto ingannevole. Inoltre, oggi, 15 Marzo 2023, Vodafone ha ricaricato sul suo canale YouTube uno degli spot di Infinito Insieme con Alessandro Cattelan, in particolare quello nella versione breve da 15 secondi.
Nessuna condanna per WINDTRE dopo le segnalazioni di Iliad
Oltre alla segnalazione contro Vodafone, Iliad aveva presentato come detto anche una domanda riconvenzionale nei confronti di WINDTRE, con cui l’operatore chiedeva al Giurì della Pubblicità di accertare l’eventuale contrasto con gli Articoli 2, 14 e 15 del Codice dello spot TV del servizio Wi-Fi Calling, la funzionalità VoWiFi che consente di effettuare e ricevere chiamate su rete Wi-Fi (in questo caso WINDTRE), incentrata sul claim del sito e del relativo spot “ti consente di parlare anche dove la rete mobile non è disponibile, come seminterrati, capannoni ed edifici con mura spesse”.
Oltre ai già citati Articoli 2 e 15 che riguardano rispettivamente la comunicazione commerciale ingannevole e la comparazione, l’Articolo 14 del Codice di Autodisciplina in merito alla denigrazione recita: “È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati”.
Come sottolineava Iliad nella sua accusa, lo spot rappresenta persone all’interno di “normali” edifici, ma solo il testimonial Fiorello non ha alcun problema di connessione perché afferma “Da me prende ovunque, da te?”, aggiungendo “Ma dai, sei nella cuccia del cane?”.
Secondo l’accusa di Iliad, tutto ciò darebbe al messaggio una “connotazione fortemente denigratoria”, rafforzata dalla conclusione “in una casa WINDTRE chiami e ricevi sempre”.
Dunque, a detta di Iliad Italia lo spot di WINDTRE contrasta con l’Articolo 15 del Codice perché “compara servizi non omogenei”, e con l’Articolo 14 perché “mostra che tutti coloro che utilizzano la rete mobile in casa hanno problemi a telefonare”, mentre l’unico che non ne ha è Fiorello, il testimonial che utilizza Wi-Fi Calling di WINDTRE.
Inoltre, per Iliad il messaggio offrirebbe “una rappresentazione ingannevole, in quanto le reti mobili dei concorrenti normalmente funzionano perfettamente all’interno delle abitazioni e in generale nei luoghi chiusi”.
Infine, Iliad lamentava un ulteriore profilo di ingannevolezza rappresentato dalla disponibilità del servizio solo “con smartphone compatibili, previo aggiornamento del software all’ultima versione disponibile”.
Come sottolinea Iliad, però, il consumatore deve individuare nella nota, ritenuta “illeggibile”, il link per raggiungere la pagina web dedicata, dove nel momento in cui Iliad ha prodotto la sua memoria emergeva la compatibilità di “solo nove modelli di smartphone, fra cui non compare l’iPhone, dunque proprio il modello più diffuso”.
In realtà, nelle settimane successive, anche in concomitanza con l’uscita dello spot in TV, l’elenco degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WINDTRE si è popolato di ulteriori modelli, raggiungendo attualmente un totale di oltre 50 dispositivi compatibili.
In questo caso, in seguito alla discussione fra le parti, il Giurì della Pubblicità ha pronunciato ieri 14 Marzo 2023 la seguente decisione nei confronti di WINDTRE:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il Giurì ha dunque deciso di non prendere provvedimenti nei confronti della pubblicità del Wi-Fi Calling di WINDTRE, in quanto non è stata ritenuta in contrasto con il Codice di Autodisciplina.
Anche per TIM nessun provvedimento da parte del Giurì
Per quanto riguarda infine TIM, come detto anche in questa caso la segnalazione è arrivata da Iliad Italia, che non era stata riportata nelle motivazioni della pronuncia contro l’operatore.
I claim segnalati al Giurì della Pubblicità da Iliad sono in particolare quelli pronunciati dalla voce fuori campo, ossia “TIM porta a casa tua il primato della velocità con la fibra fino a 10 Giga” e “scegli il meglio della tecnologia, sicurezza e assistenza dedicata”. Oltre che nello spot in TV, questi claim sono stati utilizzati anche sul sito web e sui social di TIM.
Si riporta di seguito la decisione pronunciata dal Giurì della Pubblicità ieri, 14 Marzo 2023, relativamente alla pubblicità di TIM WiFi Power All Inclusive:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Analogamente a quanto successo con WINDTRE, anche in questo caso il Giurì ha ritenuto che i claim dello spot di TIM contestati da Iliad non fossero in contrasto con il Codice di Autodisciplina, per cui non sono stati presi provvedimenti contro TIM.
Sia per la decisione su WINDTRE che per quella su TIM si attende anche in questo caso la pubblicazione dei dettagli del procedimento, in quanto al momento è disponibile soltanto il dispositivo della pronuncia.
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