Iliad, le motivazioni del Giurì per lo stop a pubblicità sulla “disponibilità” di rete mobile
Il Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, ha reso note nelle ultime ore le motivazioni con cui è stata ordinata ad Iliad Italia la cessazione degli spot TV e dei banner sul web in cui si pubblicizzava un riconoscimento assegnato da Opensignal alla rete mobile di Iliad, in quanto i claim sono stati ritenuti ingannevoli.
Nella giornata di oggi, 8 Marzo 2023, sul sito di IAP sono stati pubblicati i dettagli della decisione del Giurì della Pubblicità nei confronti di Iliad, dopo che nei giorni scorsi era stato reso noto il solo dispositivo della pronuncia.
Infatti, come già raccontato da MondoMobileWeb, lo scorso 1° Marzo 2023 era stato pubblicato il dispositivo della pronuncia numero 6,7/2023 del 28 Febbraio 2023 contro Iliad.
In questo caso, le segnalazioni al Giurì della Pubblicità contro Iliad Italia sono arrivate da parte di WINDTRE, Vodafone Italia e TIM (ad adiuvandum). Già in passato gli operatori avevano segnalato al Giurì delle campagne pubblicitarie di Iliad, portando alla cessazione di alcuni spot.
La decisione del Giurì, secondo quanto indicato nel dispositivo pubblicato nei giorni scorsi, è stata quella di ordinare la cessazione della pubblicità sul riconoscimento assegnato da Opensignal ad Iliad Italia per la disponibilità della sua rete mobile durante il terzo trimestre del 2022, in quanto è stata ritenuta comunicazione commerciale ingannevole e contraria all’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina.
Iliad Italia aveva immediatamente commentato la decisione, subito dopo la pubblicazione sul sito IAP: l’operatore aveva infatti inviato a MondoMobileWeb la seguente nota dichiarando: “Rispettiamo lo IAP. Restiamo convinti di aver operato in buona fede, dal momento che è un dato di fatto il premio ricevuto da Opensignal. Allo stesso modo, anche la nostra trasparenza è e resta un fatto, come dimostrano: l’altissimo tasso di soddisfazione dei nostri utenti, 97%; il bassissimo tasso di conciliazioni, poche centinaia l’anno e in continua diminuzione non solo rispetto all’aumento dei nostri utenti, ma anche in valore assoluto; infine, la continua crescita dei nostri utenti. Sono indicazioni concrete e incontestabili del fatto che evidentemente gli utenti che ci scelgono, anche grazie alle nostre pubblicità, trovano nei nostri servizi quello che effettivamente pubblicizziamo”.
La campagna pubblicitaria di Iliad contestata da Vodafone, WINDTRE e TIM
La prima segnalazione è stata presentata da Vodafone Italia, con una istanza del 13 Febbraio 2023 in cui lamentava il contrasto con l’Articolo 2 del codice di una campagna pubblicitaria di Iliad incentrata sul claim “1° operatore in Italia per disponibilità di rete mobile”.
La campagna pubblicitaria di Iliad era stata veicolata in particolare attraverso un’affissione, degli spot TV e dei banner sul sito web dell’operatore.
Come riportato dal Giurì, Iliad aveva pubblicizzato il riconoscimento tramite una grande affissione presso la Stazione Centrale di Milano, in cui in caratteri bianchi su fondo rosso si leggeva il claim “Iliad – 1° OPERATORE IN ITALIA PER DISPONIBILITA’ DI RETE MOBILE” con il logo di Opensignal.
Inoltre, lo stesso claim era presente nello spot TV di Iliad messo in onda a partire da fine Dicembre 2022, uno degli episodi della campagna pubblicitaria “Fidati di chi ce l’ha”, lanciata dal 20 Marzo 2022 e che sostanzialmente invita a fidarsi dei clienti che hanno già scelto l’operatore e non di eventuali testimonial che potrebbero promuovere Iliad.
Lo spot televisivo, in cui la voce fuori campo afferma “te lo potrebbe dire il fuoriclasse”, vede inizialmente protagonista un calciatore, che nel contesto di una ipotetica pubblicità per l’operatore afferma “Iliad ha sempre campo”, ma la voce fuori campo dice “non fidarti”.
A questo punto cambia la scena e la voce fuori campo interviene nuovamente, accompagnata dalla colonna sonora che è “Get Up” di Chinese Man, invitando invece a fidarsi di Manuel, un pescatore su una barca intento a raccogliere dei galleggianti (che rappresenta un cliente Iliad) che “di reti se ne intende”.
Lo spot nella sua parte conclusiva, oltre a promuovere l’offerta Flash 120 a 7,99 euro al mese che era disponibile durante le festività natalizie, pubblicizzava anche il riconoscimento ottenuto nel Mobile Network Experience Report di Opensignal, lo studio che analizza l’esperienza sulle reti mobili dei principali operatori italiani, pubblicato a fine Novembre 2022 e riguardante i dati raccolti dall’app Opensignal dal 1° Luglio al 28 Settembre 2022, quindi nel corso del terzo trimestre del 2022.
Si ricorda infatti che Iliad, oltre ad aver condiviso con TIM il premio 5G Voice App Experience, ha ottenuto da Opensignal anche un secondo riconoscimento, questa volta in solitaria, relativo alla copertura, vincendo il premio di disponibilità (Availability), cioè la percentuale di tempo in cui gli utenti Opensignal sono stati connessi ad una rete 3G, 4G, o 5G del proprio operatore.
Secondo i dati di Opensignal, nel terzo trimestre 2022 Iliad ha ottenuto il primato con il 98,6% del tempo, superando WINDTRE (98,5%), Vodafone (96,7%) e TIM (95,3%).
Nella schermata finale della pubblicità appariva dunque, in caratteri cubitali, la scritta “Iliad – 1° operatore in Italia per disponibilità di rete mobile” con il logo di Opensignal, accompagnata da una nota legale in basso con alcune info sul riconoscimento.
Lo stesso spot TV è andato in onda anche durante gli spazi pubblicitari di Sanremo 2023, in quel caso pubblicizzando l’attuale offerta Giga 150 a 9,99 euro al mese, oltre al riconoscimento di Opensignal. Questa volta però, come specificato dal Giurì, il claim sul riconoscimento per la rete mobile è accompagnato dalle parole “secondo Opensignal” invece che dal solo logo Opensignal.
Infine, il claim “1° operatore in Italia per disponibilità di rete mobile” con la dicitura “secondo Opensignal” è stato pubblicizzato anche con un banner dedicato presente nella home page del sito internet ufficiale di Iliad, che riportava sostanzialmente la stessa grafica con l’invito a consultare il report completo sul sito di Opensignal.
Questo stesso banner compariva anche nella sezione “Perchè Iliad?” del sito ufficiale dell’operatore, dove sotto al claim si leggeva anche “Premio conferito da Opensignal”, con il rimando ad una nota legale in fondo alla pagina, in cui si leggeva: “Opensignal Awards – Italia: Mobile Network Experience Report Novembre 2022, basato sui risultati di un’analisi indipendente di misurazioni sulle reti mobili effettuate durante il periodo 1 Luglio – 28 Settembre, 2022. 2022 Opensignal Limited”, con l’indicazione del sito internet da cui scaricare il report.
L’accusa di Vodafone sul concetto di “disponibilità”
Secondo l’accusa di Vodafone presentata al Giurì, la campagna pubblicitaria così composta vanterebbe un “primato assoluto di Iliad nelle reti mobili” per quanto riguarda la “disponibilità”. Vodafone sottolinea però che dal report di Opensignal sulle reti mobili in Italia nel terzo trimestre 2022 emergerebbe una situazione diversa.
Vodafone ricorda sostanzialmente che nel riassunto generale dell’analisi si legge che la maggior parte dei riconoscimenti sono andati alla stessa Vodafone ma anche a TIM e WINDTRE per quanto riguarda l’analisi specifica sul 5G.
Invece, l’operatore afferma che ad Iliad vengono “dedicate solo le righe finali”, dalle quali si apprende che il quarto operatore è risultato vincitore solo per un profilo (“Availability”) sui 16 considerati dall’indagine, in cui in ogni caso Opensignal specifica che Iliad vince “solo con un leggero margine”, dato che ha ottenuto un punteggio di 98,6% superiore solo dello 0,1% rispetto al secondo classificato WINDTRE con 98,5%.
L’Availability misurata da Opensignal calcola la percentuale del tempo (sul totale della connessione) che l’utente passa collegato a una rete 3G o superiore.
Vodafone puntualizza allora che l’Availability non è una misura dell’estensione territoriale di una rete mobile: questo parametro, secondo quanto dichiarato da Opensignal “non ti dirà se è probabile che tu riceva un segnale se prevedi di visitare una remota regione rurale o quasi disabitata”. Ed infatti nella tabella che riporta le misurazioni tale parametro viene indicato con la specificazione: “Availability – % of time”.
Secondo Vodafone, nel settore specifico delle reti telefoniche mobili, la rivendicazione diretta e assoluta di un primato non è compatibile con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina pubblicitaria.
A detta dell’operatore, l’esito di rilevazioni di terzi indipendenti può essere pubblicizzato comunicando il fatto in sé, senza trarne affermazioni di superiorità assolute. Invece, per Vodafone la campagna pubblicitaria di Iliad “rivendica perentoriamente un primato assoluto, senza lasciarne comprendere l’esatta natura, né una provenienza da un terzo comunicazionalmente significativa”.
In ogni caso, Vodafone lamenta che Opensignal non ha attribuito a Iliad Italia il premio per la disponibilità di rete mobile, bensì per la “Availability – % of time”, che sarebbe “un aspetto diverso”.
Secondo Vodafone il riferimento alla disponibilità è inteso nell’uso comune nella sua accezione territoriale, e sempre a detta dell’accusa dell’operatore “in questa accezione è inteso nelle stesse comunicazioni di Iliad sul sito e negli stessi spot, che giocano sulla pluralità di sensi della parola ‘campo’ (sportivo e di copertura di rete)”.
Tuttavia, Opensignal non ha tuttavia attribuito a Iliad il premio per la disponibilità territoriale della rete, che è anzi stato attribuito a Vodafone.
Opensignal specifica infatti che “le nostre metriche di disponibilità non sono una misura dell’estensione geografica di una rete […]”. La metrica Opensignal indica la percentuale, sul tempo totale di connessione, del tempo in cui l’utente è stato collegato a una rete 3G o superiore.
Diversamente, a detta di Vodafone, Iliad specificava il significato del riferimento solo nella pagina interna del sito.
Vodafone ritiene che questi aspetti connotino la violazione di “elementi di particolare gravità”, tali da giustificare un ordine di pubblicazione: secondo Vodafone, “non solo Iliad ha scientemente disatteso gli insegnamenti del Giurì in tema di claim di primato di reti mobili, ma ha veicolato un primato che non le compete, spettando invece a Vodafone”.
Le ulteriori accuse di WINDTRE e il supporto di TIM
Oltre a Vodafone, la stessa campagna pubblicitaria di Iliad è stata contestata anche da WINDTRE, con istanza del 13 Febbraio 2023, in cui ha lamentato al Giurì il contrasto con il codice, adducendo peraltro la violazione non solo dell’Articolo 2, ma anche dell’Articolo 15, e perciò lamentando non solo l’ingannevolezza, ma anche l’illecita comparazione.
L’Articolo 15 del Codice di Autodisciplina riguarda infatti la “Comparazione”, e stabilisce quanto segue: “È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui”.
L’istanza di WINDTRE riprende argomentazioni analoghe a quelle di Vodafone, lamentando che la pubblicità “non chiarisce la natura premiale del riconoscimento e la portata del primato”.
Nel complesso, secondo WINDTRE “i consumatori sono quindi indotti ad attribuire una superiorità assoluta al servizio offerto da Iliad, sia in termini di copertura, sia sotto il profilo qualitativo”.
Inoltre, l’operatore puntualizza a sua volta che il riconoscimento non può essere riferito alla copertura territoriale, oltre al fatto che il divario prestazionale riconosciuto da Opensignal è minimo, e che “WINDTRE ha in realtà ottenuto supremazia nella disponibilità della rete 5G”.
Infine, WINDTRE ha evidenziato che i banner pubblicitari di Iliad non contenevano il link alle pagine dove Iliad specifica il significato del primato riconosciuto da Opensignal.
Successivamente, il 22 Febbraio 2023, TIM ha presentato due memorie “gemelle” ad adiuvandum delle accuse di Vodafone e WINDTRE, lamentando anche in suo danno “turbative alla dinamica concorrenziale”.
TIM ha affermato che il primato di “Availability” di Opensignal riguarda un test di 6/8 mesi fa, e comunque che il significato di “Availability” non corrisponde a quello trasmesso dal messaggio.
Secondo TIM il claim “non cita in modo appropriato la prova tecnica ed è dunque fuorviante, lasciando intendere un riferimento di copertura territoriale”. A detta dell’operatore, il richiamo a risultati di prove tecniche “non può dunque dirsi rispettoso dell’articolo 3 del codice, a maggior ragione in assenza di riferimenti temporali alle prove effettuate“.
L’Articolo 3 del Codice di Autodisciplina di IAP, riguardante “Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici” afferma infatti che: “Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi”.
Attraverso un’ordinanza del 21 Febbraio 2023, il Presidente del Giurì ha disposto la riunione delle istanze di Vodafone e WINDTRE, in considerazione del fatto che entrambe vertono sulla medesima campagna pubblicitaria di Iliad.
La tesi difensiva di Iliad Italia
Iliad Italia si è costituita presentando tre memorie difensive in data 24 Febbraio 2023. Ciascuna memoria contiene deduzioni difensive separate con riferimento a ognuna delle tre controparti, e perciò a Vodafone, WINDTRE e TIM.
Oltre a difendersi dalle accuse degli altri operatori, le memorie depositate da Iliad nei confronti di Vodafone e WINDTRE aggiungono anche delle domande riconvenzionali, in cui Iliad muove delle accuse allo spot di Vodafone Infinito Insieme e al recente spot di WINDTRE che pubblicizza il Wi-Fi Calling con Fiorello, chiedendo dunque l’intervento del Giurì.
Per quanto riguarda invece la difesa dalle accuse nei suoi confronti, le memorie di Iliad nei confronti di Vodafone e WINDTRE contengono deduzioni difensive “gemelle”.
In particolare, Iliad ricorda le informazioni sul riconoscimento, specificando che ha validità semestrale a partire dalla sua pubblicazione, avvenuta a Novembre 2022, come indicato nel contratto di licenza d’uso del marchio Opensignal e del premio ottenuto.
Iliad sottolinea “l’imparzialità, la serietà ed il prestigio dell’ente rilevatore”, riconosciuta anche dal Giurì, puntualizzando che Opensignal verifica quale sia la rete mobile con migliore “disponibilità” attribuendole il premio “Availability” e quale sia la rete con la più ampia “copertura” attribuendo il riconoscimento “Coverage”.
Secondo Iliad, “tanto vale ad escludere ogni possibile ambiguità dell’espressione ‘Availability’ e della utilizzazione della traduzione italiana ‘disponibilità'” che ricorre nel messaggio contestato.
Inoltre, Iliad ha concordato con Opensignal l’uso del relativo marchio ed il claim pubblicitario “più adeguato a rispecchiare in maniera univoca il premio da quest’ultimo assegnato”, dimostrando al Giurì lo scambio di corrispondenza.
Tra i messaggi che sono stati approvati da Opensignal vi è il claim scelto da Iliad per la comunicazione pubblicitaria che è stata contestata dagli altri operatori, ovvero l’affermazione “Primo operatore in Italia per disponibilità di rete mobile” / “#1 operator in Italy for mobile network availability”, come si legge nella mail del 6 Dicembre 2022. Opensignal ha approvato anche le note legali di accompagnamento dei messaggi.
Iliad Italia sottolinea di avere calibrato la sua comunicazione sul termine “disponibilità” (Availability), senza mai utilizzare il termine “copertura” (Coverage). Il messaggio contestato, a detta di Iliad, “non contiene alcun riferimento a concetti geografici, a territori, città, luoghi e nemmeno a popolazione”, cui viene fatto riferimento quando si vuole comunicare la copertura territoriale della rete.
Secondo Iliad, inoltre, nel settore delle comunicazioni l’impiego di termini “disponibilità di rete” non sarebbe sinonimo di “copertura”, comunemente utilizzato dagli operatori.
L’operatore esclude poi che l’affermazione “Iliad ha sempre campo” nel parlato dello spot televisivo possa essere riferita alla copertura, anche perché pronunciata da un personaggio di cui lo spot invita a non fidarsi.
Iliad contesta infine la presenza di qualsiasi profilo di gravità della violazione tale da giustificare un ordine di pubblicazione della decisione del Giurì, “in assenza di una programmata strategia di inganno o di insistenza spazio temporale della campagna”.
Infine, la memoria depositata da Iliad nei confronti di TIM richiama sinteticamente le medesime conclusioni delle tesi difensive formulate contro Vodafone e WINDTRE. In ogni caso, Iliad puntualizza ulteriormente che la tempistica della sua pubblicità “riflette la tempistica delle rilevazioni Opensignal”, di validità semestrale a partire dalla pubblicazione.
L’udienza e le motivazioni con cui il Giurì ha ordinato ad Iliad la cessazione della campagna pubblicitaria
Lo scorso 27 Febbraio 2023, il Presidente del Giurì ha disposto la comunicazione delle domande riconvenzionali presentate da Iliad nei confronti di WINDTRE e Vodafone, convocando le parti per la trattazione all’udienza del 14 Marzo 2023.
Dunque, all’udienza del 28 Febbraio 2023 sono state trattate soltanto le istanze presentate da Vodafone e WINDTRE, con l’intervento ad adiuvandum di TIM, nei confronti di Iliad Italia e della sua pubblicità sul premio Opensignal.
All’udienza del 28 Febbraio 2023, tenuta a distanza per via telematica, hanno preso parte gli avvocati difensori di Vodafone, WINDTRE, TIM e Iliad. In seguito alla discussione fra le parti nel corso dell’udienza, in cui gli avvocati degli operatori telefonici coinvolti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive posizioni, il Giurì della Pubblicità si è pronunciato nel merito delle accuse mosse ad Iliad da parte di Vodafone, WINDTRE e TIM.
Innanzitutto, il Giurì ribadisce di essere “giudice della comunicazione, non dei contratti”. In questo senso, risulta “irrilevante” il contenuto degli accordi fra Iliad e Opensignal: in particolare è irrilevante che il contenuto della comunicazione di Iliad sia stato contrattualmente concordato con Opensignal come corretta rivendicazione del primato riconosciuto dalla stessa Opensignal.
Il Giurì sottolinea invece di avere il compito di rilevare come la rivendicazione di primato è percepita dai consumatori, e se questa percezione corrisponde a dati veritieri.
Sotto questo punto di vista, a detta del Giurì è “assolutamente irrealistico pensare che i consumatori percepiscano il termine ‘disponibilità’ nel significato tecnico attribuitogli dai report Opensignal”.
Anche ammesso che questo termine possa essere percepito in una pluralità di significati (ad esempio, in termini di copertura territoriale del servizio, come sostenuto da WINDTRE, Vodafone e TIM, o semplicità di accesso, come sostenuto da Iliad) per l’organo di IAP il significato grammaticale e l’uso comune del termine non è in alcun modo riferibile alla velocità di connessione, e tanto meno alla percentuale di tempo di connessione alle reti più veloci.
Invece, secondo il Giurì della Pubblicità il significato più immediato del termine “disponibilità” pare essere proprio quello sottolineato da WINDTRE, Vodafone e TIM, e cioè sostanzialmente come sinonimo di copertura di rete.
Per il Giurì proprio questo significato emerge dallo spot di Iliad contestato, dove i riferimenti al “campo”, alla “rete” e la rappresentazione del mare (e cioè del tipico contesto dove la copertura può essere problematica) “richiamano chiaramente alla mente del consumatore proprio la copertura di rete”.
In più, l’invito ironico dello spot a non fidarsi del testimonial è chiaramente riferito appunto al testimonial, non al contenuto della rivendicazione e perciò al riferimento al “campo”.
Il possibile significato del termine “disponibilità” richiamato da Iliad in termini di agevole accessibilità alla rete, per quanto di per sé “non assolutamente irrealistico” (per il Giurì gli operatori potrebbero ad esempio comunicare l’ampiezza della disponibilità di banda per rivendicare, purché veridicamente, una corrispondente maggiore facilità di accesso) non emerge dal messaggio. In più, secondo il Giurì l’accezione non corrisponde ad alcun primato dimostrato (e in realtà, nemmeno allegato) da Iliad, né tanto meno trova riscontro in alcuna prova della percezione dei consumatori.
In questo “contesto di complessiva ingannevolezza”, il Giurì non ritiene necessario prendere posizione sulla “riconoscibilità” del primato quale premio attribuito da un soggetto terzo.
Il Giurì ribadisce che “in effetti è importante per il consumatore capire le basi di riconoscimento di un primato rivendicato” (e ad esempio se esso derivi da una “gara” su parametri definiti dal responsabile del premio o se consista invece in una auto attribuzione di qualità definite dall’inserzionista, eventualmente attestate da un terzo su sua richiesta), ma si tratta di questione che il Giurì “può e deve esaminare se ed in quanto la rivendicazione del primato abbia almeno astrattamente una accezione veritiera, non ipotizzabile nel caso in esame”.
Il Giurì vede nella pubblicità contestata una rivendicazione di primato formulata in termini generali e assoluti, rispetto ai quali non assumono autonomo rilievo comunicativo profili di comparazione con i concorrenti suscettibili di contrasto con l’Articolo 15 del codice.
Il Giurì afferma infine che “non ritiene di distaccarsi dalla giurisprudenza che tende a concedere la pubblicazione dei suoi provvedimenti, tra l’altro, in situazioni caratterizzate da maliziosi tentativi di eludere l’autorità delle sue decisioni: e perciò nei casi in cui, pur non sussistendo vere e proprie inottemperanze, la comunicazione tenda a ripresentare gli stessi profili di ingannevolezza giudicati contrari al codice. Questa situazione non ricorre nel caso di specie”.
La decisione finale del Giurì della Pubblicità contro Iliad Italia
Per tutte le motivazioni appena descritte, lo scorso 28 Febbraio 2023 il Giurì ha pronunciato la sua decisione nei confronti della pubblicità di Iliad sul riconoscimento Opensignal per la rete mobile:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l’articolo 2 del Codice e ne ordina la cessazione.
Il Giurì ha dunque ordinato ad Iliad la cessazione dei messaggi pubblicitari nelle affissioni, in TV e sul sito relativi alla pubblicità sul riconoscimento per la rete mobile assegnato da Opensignal, dichiarando i suddetti claim ingannevoli poiché in contrasto con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina.
Si ricorda che l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, sulla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
A qualche giorno dalla decisione, i claim dichiarati ingannevoli riguardanti il premio di Opensignal sulla rete mobile Iliad, che erano presenti negli spot in TV e sul sito web dell’operatore, con un banner in home page e nella sezione “Perchè Iliad”, sono stati già rimossi.
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