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Vodafone si adegua alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS sugli indennizzi automatici

Vodafone ha inserito sul suo sito ufficiale una comunicazione che informa del recepimento di una delibera AGCOM in materia di indennizzi automatici da riconoscere ai consumatori in caso di controversie relative, ad esempio, ai ritardi nell’attivazione o nel trasloco dei servizi di rete fissa. 

Si tratta della Delibera AGCOM n. 347/18/CONS risalente al mese di Luglio 2018, con cui sono state modificate le regole in materia di indennizzi che gli operatori di telecomunicazioni devono riconoscere ai propri utenti in caso di controversie.

Come riportato da MondoMobileWeb, Wind Tre aveva già provveduto il mese scorso ad avvisare i suoi clienti con un analogo comunicato.

Dunque, Vodafone, con questa comunicazione presente nella sezione “Vodafone informa” del sito web, in ottemperanza a quanto contenuto nell’Allegato A della suddetta delibera dell’AGCOM, informa i propri utenti che nei casi di:

  • ritardo nella attivazione del servizio e nel trasloco dell’utenza, imputabili a Vodafone;
  • sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi mobili, fissi o di accesso ad internet da postazione fissa o Vodafone TV (in mancanza dei presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso).

Vodafone corrisponderà un indennizzo automatico, previa segnalazione del cliente, in fattura o sul credito telefonico, che sarà pari a:

  • 7,50 al giorno per ogni giorno di ritardo o sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi;
  • 2,50 euro, fino ad un massimo di 300 euro, per ciascun servizio accessorio;
  • 1 euro, fino ad un massimo di 100 euro, per ciascun servizio gratuito.

Vodafone informa inoltre che gli indennizzi automatici subiscono un aumento di un terzo del loro valore nel caso di servizio Internet su banda ultralarga, mentre del doppio se il disservizio riguarda utenze business, oggetto di contratto per adesione.

Per quanto riguarda gli indennizzi per gli altri tipi di disservizio, questi sono disciplinati e possono essere richiesti nelle forme indicate previste dalla Carta del Cliente.

In particolare, sull’indennizzo automatico, l’Allegato A della Delibera stabilisce che sia corrisposto tramite accredito nella prima fattura utile decorsi 45 giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva alla segnalazione.

Nel caso in cui la somma da corrispondere a titolo d’indennizzo dovesse superare l’importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore a 100 euro, sarà corrisposta su richiesta dell’utente attraverso assegno o bonifico bancario, entro 30  giorni dall’emissione della relativa fattura.

Per tutte le utenze con pagamento anticipato del traffico, invece, l’indennizzo andrà corrisposto tramite accredito del corrispettivo, che è considerato credito trasferibile e monetizzabile.

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