TIM e Fastweb + Vodafone, Progetto PRISM: Antitrust avvia istruttoria su accordo RAN Sharing

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio per verificare le possibili problematiche di naturale concorrenziale del cosiddetto Progetto PRISM, ossia l’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone, con cui i due operatori intendono condividere le infrastrutture attive di rete mobile per accelerare l’implementazione del 5G.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo ha reso noto oggi, 11 Maggio 2026, tramite la pubblicazione del bollettino settimanale dell’AGCM numero 19/2026 (ecco il documento completo), in cui è presente il Provvedimento n. 31940, adottato nella riunione del 21 Aprile 2026, riguardante il procedimento I882 relativo all’accordo di RAN Sharing annunciato nei mesi scorsi da TIM e Fastweb + Vodafone.
Si ricorda infatti che, lo scorso 7 Gennaio 2026, Fastweb + Vodafone e TIM hanno annunciato un accordo preliminare per avviare una cooperazione finalizzata allo sviluppo delle reti di accesso mobile in Italia attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing in circa 15500 siti esistenti.
L’intesa, che rappresenta una fase propedeutica alla definizione di un contratto definitivo atteso entro il secondo trimestre 2026, ha come obiettivo principale quello di accelerare l’espansione del 5G sul territorio italiano nelle aree a bassa densità abitativa, in particolare nei comuni con meno di 35mila abitanti, favorendo un utilizzo più efficiente delle infrastrutture di rete esistenti.
In base a quanto avevano annunciato i due operatori, il modello di RAN sharing prevede che ciascun operatore possa utilizzare, nelle aree interessate, l’infrastruttura di accesso radio mobile dell’altro, evitando duplicazioni infrastrutturali. Questo modello non incide sull’autonomia commerciale e sull’indipendenza tecnologica dei singoli operatori. Ogni società continuerà quindi a gestire in modo autonomo le proprie offerte, i servizi e le strategie di mercato.
Secondo quanto comunicato dalle parti, il progetto è subordinato alle autorizzazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Ulteriori dettagli sull’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone
Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria pubblicato nelle ultime ore, l’Antitrust ha riportato alcuni ulteriori dettagli sull’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone, che è stato acquisito da AGCM il 10 Febbraio 2026 (mentre in precedenza era già stato illustrato dai due operatori all’Autorità nell’ambito di un’audizione del 14 Gennaio 2026).
Come riportato dall’Antitrust, il cosiddetto Accordo Short Form, siglato da TIM e Fastweb + Vodafone il 9 Gennaio 2026, ha ad oggetto la definizione dei termini essenziali per la realizzazione di un “progetto di condivisione della rete di accesso radio finalizzato alla costituzione e alla gestione congiunta, in talune aree a bassa e medio-bassa densità abitativa del Paese, di una Radio Access Network (RAN) condivisa (“Progetto PRISM”)”.
L’accordo differisce a un periodo successivo “(…) la sola definizione di profili di dettaglio che saranno poi trasfusi insieme al contenuto del presente Accordo Short Form in un ulteriore accordo (“Accordo Long Form”)” che terrà anche in considerazione i risultati di una due diligence congiunta, da svolgersi secondo le modalità stabilite dalle parti, che non costituiscono tuttavia condizione sospensiva di efficacia dell’Accordo Short Form.
Fastweb + Vodafone e TIM hanno spiegato all’Antitrust che, per l’attuazione del progetto, è prevista la costituzione di una Joint Venture di natura cooperativa, priva di titolarità su infrastrutture di rete e frequenze, cui sarà demandata la “mera gestione operativa e amministrativa” delle attività tecniche, mentre tutte le decisioni strategiche rimarranno in capo agli operatori.
L’accordo prevede che TIM e Fastweb + Vodafone condividano alcuni elementi infrastrutturali della rete, che rappresentano le componenti fondamentali per la fornitura dei servizi di telefonia mobile all’ingrosso e al dettaglio. Invece, la condivisione non riguarda la Core Network (o Mobile Core), che resta nella disponibilità e gestione esclusiva di ciascun operatore.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’accordo, la condivisione delle infrastrutture riguarda sia le componenti di rete oggetto dell’intesa già ad oggi realizzate da ciascuna delle parti individualmente, sia quelle che TIM e Fastweb + Vodafone realizzeranno nell’ambito del progetto nei prossimi anni, per tutta la durata dell’accordo.
Su quest’ultimo punto, le parti hanno dichiarato all’Antitrust che i futuri investimenti effettuati in condivisione riguarderanno le tecnologie 2G, 4G e 5G e le future evoluzioni mentre sono esclusi dal perimetro del progetto investimenti nella tecnologia 5G Standalone (5G SA).
Dal punto di vista geografico, il progetto prevede una ripartizione territoriale delle responsabilità operative, in base alla quale 10 regioni saranno assegnate a TIM e 10 regioni a Fastweb. In ciascuna regione assegnata, l’operatore è designato come “Prime”, il che implica una sua responsabilità nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione della rete condivisa, nonché nell’erogazione dei servizi di ospitalità sui propri apparati.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, la suddivisione è definita in base a criteri di equilibrio infrastrutturale esistente e densità demografica in modo che le aree complessive siano ripartite in modo sostanzialmente equivalente.
Le prime valutazioni dell’Autorità sull’accordo tra i due operatori
In considerazione della natura e dell’oggetto dell’accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone, l’Antitrust ritiene che esso interessi il mercato dei servizi all’ingrosso di accesso e raccolta delle chiamate su reti mobili e il mercato dei servizi di rete mobile al dettaglio.
A questo proposito, l’Autorità ha riportato le posizioni rappresentate da TIM e Fastweb + Vodafone in questi mercati.
In particolare, l’Antitrust sottolinea che, sia nel mercato all’ingrosso che nel mercato al dettaglio della telefonia mobile, Fastweb e TIM rappresentano il primo e il secondo operatore. Inoltre, questi operatori sono anche i primi due in termini di dotazione di frequenze.
Secondo quanto riporta AGCM, l’accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone, che costituisce un’intesa tra imprese indipendenti valutabile ai sensi dell’Articolo 101 TFUE, sarebbe prima facie idoneo a sollevare preoccupazioni di natura concorrenziale, anche tenuto conto dei fattori che sono stati individuati, nella prassi nazionale ed europea, ai fini della valutazione di accordi di condivisione delle reti mobili:
- il tipo ed il livello della condivisione, la portata dei servizi e tecnologie condivise, la durata e la struttura della cooperazione;
- la sua portata geografica e la relativa copertura di mercato;
- le caratteristiche e la struttura dei mercati rilevanti;
- il numero e l’identità degli operatori di rete partecipanti all’Accordo.
Più in particolare, secondo quanto riporta l’Antitrust, il perimetro della condivisione comprende la quasi totalità degli elementi della rete di accesso radiomobile, sia passivi che attivi, nonché l’insieme della dotazione frequenziale di ciascuna delle due imprese partecipanti, mediante un modello tecnicamente definito MOCN (Multi-Operator Core Network), la cui natura richiede “una valutazione più attenta rispetto ad altre forme di condivisione di reti”.
Questo poiché, a detta di AGCM, TIM e Fastweb condividerebbero “elementi significativi” per l’elaborazione delle proprie strategie di radio planning, che rappresentano una delle principali leve concorrenziali degli operatori mobili.
Secondo l’Antitrust, l’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone avrebbe un impatto significativo anche sotto il profilo geografico, in quanto interessa i Comuni italiani con meno di 35mila abitanti, che corrispondono a circa il 90% del territorio nazionale e riguardano circa il 60% della popolazione italiana.
Inoltre, le parti condividerebbero almeno 580 MHz, che rappresentano oltre il 60% dello spettro assegnato per la fornitura di servizi mobili nelle aree soggette all’accordo.
Pertanto, secondo il giudizio dell’Antitrust, in primo luogo, stante la presenza dell’insieme dei fattori descritti, l’accordo sarebbe idoneo a limitare la concorrenza di natura statica, sia in termini di qualità delle infrastrutture e dei servizi, sia in termini di prezzo degli stessi.
In secondo luogo, per l’AGCM in una prospettiva di concorrenza dinamica, per effetto dell’accordo tra TIM e Fastweb + Vodafone potrebbero venir meno gli incentivi per ciascuna delle parti a investire individualmente nella propria rete, anche nel medio-lungo periodo, al fine di migliorarne le prestazioni e implementare le tecnologie di nuova generazione, con ripercussioni in termini di ritardi nell’innovazione a danno, in ultima istanza, degli utenti finali.
In terzo luogo, l’Autorità Antitrust osserva che l’accordo potrebbe mutare gli incentivi a competere nell’ambito delle prossime procedure su base competitiva per l’assegnazione delle frequenze, che avranno luogo verosimilmente prima che esso abbia termine. Infatti, secondo AGCM, la condivisione anticipata e prolungata delle frequenze può, nell’ambito delle future gare: determinare una condivisione di informazioni sensibili tra le parti; attenuare l’incentivo delle stesse a competere aggressivamente; favorire strategie attendiste o implicitamente coordinate.
Infine, l’Autorità riporta quanto dichiarato dai due operatori in merito alle finalità dell’accordo, che secondo TIM e Fastweb + Vodafone è “volto a realizzare miglioramenti strutturali e qualitativi dell’infrastruttura di rete e del relativo servizio, in modo da garantire [omissis], un migliore servizio per i piccoli centri, dove gli operatori difficilmente avrebbero investito individualmente, specialmente in nuove tecnologie, tutto ciò traducendosi, più in generale, in un aumento della qualità del servizio per i consumatori”.
A questo proposito, l’Antitrust afferma che, laddove venga accertata la natura restrittiva dell’accordo, le asserite efficienze saranno oggetto di una “attenta valutazione”, in base agli elementi che saranno forniti dalle parti, che riguarderà, in ossequio a quanto stabilito dall’Articolo 101, paragrafo 3, TFUE: l’esistenza e la natura di tali efficienze; la trasmissione ai consumatori dei benefici ad esse connesse; l’indispensabilità delle nuove regole per conseguire dette efficienze; la non eliminazione della concorrenza sul mercato.
L’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust
Dunque, tutto ciò premesso, l’Autorità Antitrust ritiene che l’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone, denominato Progetto PRISM, appare suscettibile di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività di Fastweb e TIM, in violazione dell’Articolo 101 TFUE.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 31940 pubblicato oggi, 11 Maggio 2026, l’Antitrust ha deliberato di avviare l’istruttoria nei confronti di Fastweb e TIM, per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 TFUE, nell’ambito del procedimento I882.
AGCM ha inoltre fissato il termine di 60 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti.
Infine, la delibera dell’Antitrust stabilisce che il procedimento I882 relativo all’accordo di RAN Sharing tra TIM e Fastweb + Vodafone dovrà concludersi entro il 30 Aprile 2027, salvo eventuali proroghe.





