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L’Agcom avvia una consultazione pubblica su router e modem liberi

Dopo aver approfondito le misure di applicazione della legge 20 novembre 2017, n. 167 in materia di libera scelta del modem per la connessione Internet residenziale, l’Agcom ha adottato un provvedimento da sottoporre a consultazione pubblica.

Entro l’8 Marzo 2018 i soggetti interessati in materia (consumatori; fornitori di servizi di accesso; produttori, distributori e installatori di apparecchiature terminali, ecc.), potranno esprimere il loro punto di vista sulle modalità d’acquisto e utilizzo dei terminali, permettendo all’Autorità di raccogliere gli elementi che garantiscano al consumatore una scelta consapevole e una corretta informazione sulle modalità di utilizzo e di gestione delle apparecchiature più complesse.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono oggi determinate da standard richiesti a livello europeo e sono sottoposte a condizioni di armonizzazione. Responsabile del rispetto di questi standard è il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che può sanzionare gli operatori che non vi si adeguino. L’Agcom, per suo conto, svolge funzioni di regolamentazione di accesso a reti di comunicazione aperta al pubblico e di accesso ad Internet.

Il Telecom Single Market Regulation, cioè il regolamento 2015/2120, ha stabilito il diritto di accesso ad Internet e a tutti i suoi punti finali Nello stesso provvedimento sottoposto a consultazione l’Agcom sostiene che:

La normativa non impedisce la fornitura integrata del servizio di accesso ad Internet e dell’apparato terminale, così come non impedisce la fornitura integrata del servizio di accesso ad una rete pubblica di comunicazioni, della rete Internet e dell’apparato terminale. Quello che vieta è la restrizione della concorrenza nei vari mercati e il “danno” per il consumatore nell’acquisto di servizi e prodotti complessi e interdipendenti (la cui qualità è quindi condizionata dalle prestazioni reciproche).

Ciò è stabilito dalla normativa europea già da anni, che attribuisce la libertà di scelta degli apparecchi terminali anche al fine di beneficiare integralmente dei progressi tecnologici nel settore. In linea con i principi di libera circolazione del mercato comune sono vietati anche “diritti speciali o esclusivi che possono sfavorire in pratica le importazioni di apparecchiature provenienti da altri Stati membri, in particolare impedendo agli utenti di scegliere liberamente le apparecchiature di cui hanno bisogno in funzione del prezzo e della qualità, a prescindere dalla loro provenienza.”

Infine, per permettere una scelta quanto più consapevole, l’Europa impone agli operatori la comunicazione delle caratteristiche tecniche dell’interfaccia di rete (punto di connessione fisica attraverso cui è possibile accedere alla rete pubblica) a cui devono allacciarsi le apparecchiature terminali. Peraltro, la legge europea prevede per le apparecchiature in commercio disponibili ai consumatori (oltre i requisiti di conformità con la rete), il rispetto di specifiche tecniche che rispettino prerogative essenziali per la salute, per la protezione dei dati, nonché per il non deterioramento della rete aperta al pubblico.

Le apparecchiature terminali rappresentano gli apparati localizzati presso la sede del consumatore finale, che permettono l’accesso a servizi di connettività voce, dati, video. Nella consultazione dell’Agcom anche i cosiddetti “box Internet”, cioè i router e i modem, offerti dagli operatori, sono compresi tra le apparecchiature terminali. Essi sono infatti rivendicati dagli operatori come elementi della loro rete, rendendoli secondo questa giustificazione di loro proprietà, e quindi limitando la scelta degli stessi da parte del consumatore.

Gli Orientamenti del BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications, organismo che fornisce assistenza amministrativa e professionale alle autorità regolatrici dei mercati delle comunicazioni come l’Agcom in Italia), chiariscono, a loro volta, cosa debba intendersi per apparecchiature terminali: “il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione”.

Nel provvedimento sottoposto a consultazione, l’Agcom fa presente sia i vantaggi dell’acquistare un router/modem incluso nel pacchetto del contratto di fornitura di servizio di connettività, rintracciabili nel godere di una maggiore semplicità nell’installazione e manutenzione dell’apparecchiatura, e sia i vantaggi dell’acquisto di un router/modem estraneo al contratto che possa eventualmente fornire prestazioni maggiori e un prezzo minore.

In questo contesto tecnico e commerciale, l’Autorità ritiene che i fornitori di accesso ad Internet non possano imporre nessuna limitazione contrattuale alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso. Spetta quindi agli utenti il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore. In altri termini, gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura, informando l’utente di eventuali restrizioni. Sono quindi illegittimi quei comportamenti che rendono svantaggiosa l’offerta di fornitura del servizio senza l’acquisto del router/modem dell’operatore e la riduzione dei servizi aggiuntivi previsti dall’abbonamento in mancanza dell’acquisto di tali apparecchi.

La consultazione pubblica servirebbe quindi a chiarire il perimetro dell’analisi, raccogliere elementi e informazione per individuare le problematiche e valutare l’intervento con eventuali misure e regole di condotta a garanzia della libertà e della qualità dei servizi di accesso a reti pubbliche di comunicazioni e di accesso a Internet.

La consultazione prevede la possibilità, di rispondere alle domande elencate dall’Autorità nel provvedimento dalla D1 alla D9 inviando le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica concernente possibili misure per la libera scelta di apparecchiature terminali”, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo agcom@cert.agcom.it. È gradito l’anticipo in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: dsd.regolamentazione@agcom.it, indicando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. È prevista la possibilità da parte del soggetto partecipante di presentare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni.

Per ulteriori informazioni sulle modalità, accedere al link: http://bit.ly/2E6tl8K

Per accedere al testo del provvedimento sottoposto a consultazione: http://bit.ly/2E6sTU6

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