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Ecco cosa dice in dettaglio la nuova legge sulla concorrenza nel campo delle telecomunicazioni

Come preannunciato da noi di MondoMobileWeb il 3 Agosto 2017, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, dopo l’approvazione da parte del Senato ad inizio agosto, è entrato in vigore dopo il periodo di vacatio legis di 15 giorni previsto per tutte le leggi dello stato al fine di mettere a conoscenza il pubblico della successiva entrata in vigore. Pubblicata il 14 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, la legge n. 124 del 4 agosto 2017 avrà efficacia da oggi 29 agosto 2017.

La legge è composta da un solo articolo e da 192 commi, ma la parte inerente alle telecomunicazioni viene esplicitata dall’articolo 41 al 55. Le incomprensioni e le ambiguità che già dai tempi della proposta erano emerse, e che tuttora permangono, hanno richiesto a noi di MondoMobileWeb un’analisi approfondita e attenta.

Innanzitutto l’art. 41 della legge integra il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (decreto Bersani) all’articolo 1, comma 3 in materia di recesso dai contratti per adesione nel campo delle telecomunicazioni. Il decreto Bersani cita:

“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.”

Questa disposizione è stata integrata aggiungendo il seguente periodo:

“In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica”

Di fatto, quindi, la legge proposta dal MISE ha reso più esplicita la natura e l’entità dei costi di recesso anticipato che già sostituivano, con il decreto Bersani, le penali. Nel caso di costi sostenuti dall’operatore a causa del recesso anticipato, essi dovranno inoltre essere giustificati dall’Agcom. Con l’inserimento del comma 3-bis, inoltre, si stabilisce che “le modalità di recesso devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto”, prevedendo il recesso anche con modalità telematiche. Molto importante è anche la disposizione introdotta dal nuovo comma 3-ter:

Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

In questo modo, quindi, le offerte promozionali che abbiano una durata superiori ai 24 mesi già stipulate al 29 agosto 2017 dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni di legge nel giro di 60 giorni (come stabilito al terzo periodo del comma tre appunto). Proprio secondo l’art. 1 Delibera Agcom 252/16/CONS un’offerta promozionale è “una condizione accessoria ad una offerta, di durata temporale predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio”.

A confermare questo è anche una comunicazione ufficiale pubblicata da Wind Tre: “Facendo seguito all’entrata in vigore della Legge 124/2017 (C.d. Legge Concorrenza), si informa che le offerte vendute dalla Società Wind Tre S.p.A. per tutti i brand ad essa appartenenti sono da considerarsi offerte base e non promozionali e che sono in ogni caso in corso le attività di aggiornamento del materiale commerciale e contrattuale. Si conferma inoltre che per offerta promozionale si intende ‘una condizione accessoria ad una offerta, di durata temporale predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio” (Definizioni, art. 1 Delibera AGCom 252/16/CONS).”

Il nuovo comma 3-quater cita invece che:

“È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi”.

Di conseguenza le competenze dell’Agcom sul controllo e sul potere sanzionatorio contenute nel comma 4 del decreto Bersani sono state allargate ai commi introdotti dalla nuova legge. Proprio a proposito delle violazioni di tali disposizioni, la legge ha modificato, raddoppiandolo da 580.000,00 a euro 1.160.000,00, anche il tetto massimo delle sanzioni contenuto nel codice delle comunicazioni elettroniche. I comportamenti contrari alle norme potranno essere passibili quindi di una sanzione tra i 58.000,00 e il 1.160.000,00 di euro. Il codice delle comunicazioni elettroniche è stato modificato anche all’art.70, comma 1, lettera f), numero 3), aggiungendo, alla disposizione che prevedeva da parte dell’operatore l’obbligo di indicare in modo chiaro e facilmente comprensibile la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto stesso, il riferimento alle “eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto”. La legge provvede anche a istituire un registro per i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione rimandando l’individuazione dei criteri con i quali tale iscrizione deve avvenire tramite un decreto nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della legge.

Al comma 46 la nuova legge prevede l’introduzione entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge di “[…] misure per l’identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell’identità digitale previsto dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica […]”. Per incentivare la fruizione dei servizi culturali e turistici, e l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, la nuova legge sulla concorrenza consente: “l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l’addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione”. Importante è anche sottolineare che per evitare situazioni di insolvenza, l’utente sarà messo a conoscenza dell’eventuale insufficienza del credito e del credito residuo a pagamento effettuato.

Al comma 49 la nuova legge enuncia che possono essere effettuate anche con credito telefonico le erogazioni liberali “alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”. Premettendo che tali erogazioni saranno escluse da IVA e non saranno né deducibili e né detraibili ai fini delle imposte sui redditi, anche le modalità di questi servizi saranno esplicitate con un successivo decreto attuativo.

Un altro decreto attuativo sarà adottato per disciplinare meglio la materia del trattamento dei dati personali mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per chi non abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L’ultimo comma dedicato alle telecomunicazioni, il comma 55, stabilisce infine che “Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell’operatore”.

Da un’analisi più specifica quindi si direbbe che il risultato finale della legge proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato quello di fare maggiore chiarezza soprattutto sulla questione dei recessi anticipati e di definire meglio alcune disposizioni del decreto Bersani. I futuri decreti attuativi saranno i passi finali di un cammino legislativo lungo e travagliato ma che, almeno sulla carta, potrebbe dare maggiori certezze ai consumatori.

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