
L’Autorità Antitrust, in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, ha rideterminato una multa che era stata inflitta nel 2017 a Fastweb, in particolare riducendo l’importo delle sanzioni che erano state irrogate per via di alcune pratiche commerciali scorrette nell’ambito della gestione dei contratti a distanza e di quelli conclusi fuori dai locali commerciali.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lo ha comunicato nel suo bollettino settimanale numero 41/2025 (ecco il documento completo), pubblicato Lunedì 27 Ottobre 2025 sul sito dell’Autorità, al cui interno è presente anche il provvedimento numero 31693 adottato il 7 Ottobre 2025, relativo al procedimento PS10686B nei confronti di Fastweb.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, il procedimento PS10686B era stato avviato dall’AGCM con il provvedimento numero 31584 del 10 Giugno 2025, pubblicato nel bollettino settimanale del 30 Giugno 2025, per ottemperare ad un sentenza del Consiglio di Stato del 19 Marzo 2025 (ecco il documento completo), che chiedeva di rideterminare la sanzione complessiva di 2 milioni di euro inflitta a Fastweb nel 2017 a valle del procedimento PS10686.
Nello specifico, le condotte contestate riguardavano la gestione dei contratti a distanza e di quelli conclusi fuori dai locali commerciali.
AGCM aveva contestato a Fastweb in particolare di non aver fornito informazioni chiare e complete prima della sottoscrizione dei contratti, di aver attivato i servizi durante il periodo di recesso senza una richiesta esplicita da parte dell’utente, di aver addebitato costi ritenuti non dovuti in caso di ripensamento, e di non aver reso effettivamente esercitabile il diritto di recesso secondo le modalità prescritte dalla normativa.
A fronte di queste violazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva irrogato a Fastweb una sanzione amministrativa complessiva pari a 2 milioni di euro, suddivisa in 4 multe per ciascuna infrazione, dal valore rispettivamente di 450mila euro, 700mila euro, 400mila euro e 450mila euro.
Cosa aveva stabilito la sentenza del Consiglio di Stato
Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato ha modificato il quadro delineato nel 2017, annullando il Provvedimento del 5 Luglio 2017 dell’Antitrust.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha revocato integralmente la sanzione di 400mila euro relativa all’addebito dei costi in caso di esercizio del diritto di recesso, ritenendola infondata. A questo proposito, come riportato nel provvedimento dell’Antitrust pubblicato in questi giorni, dato che Fastweb aveva già pagato l’importo complessivo di 2 milioni di euro, lo scorso 26 Giugno 2025 AGCM ha dato il nulla osta al MIMIT per restituire a Fastweb la somma di 400mila euro della sanzione annullata dal CdS.
Inoltre, il CdS aveva stabilito che la multa collegata alla violazione relativa all’attivazione del servizio durante il periodo di recesso avrebbe dovuto essere rideterminata, poiché, almeno per quanto riguarda i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, i consumatori risultavano in possesso della possibilità di autorizzare espressamente l’avvio del servizio.
Il Consiglio di Stato aveva poi precisato che anche le sanzioni relative alle ulteriori due violazioni, quelle riguardanti l’assenza di informazioni precontrattuali adeguate e l’irregolarità nelle modalità di esercizio del diritto di ripensamento, avrebbero dovuto essere riconsiderate.
L’Antitrust era dunque chiamata a valutare l’entità del danno realmente arrecato ai consumatori, affinché le sanzioni risultino proporzionate all’impatto effettivo delle pratiche contestate.
Come è stata ridotta la sanzione dell’Antitrust a Fastweb
Con il procedimento PS10686B l’Antitrust aveva quindi avviato una nuova istruttoria sul caso della multa a Fastweb, permettendo all’operatore di presentare le proprie memorie difensive e documenti, per condurre il procedimento in contraddittorio.
L’Antitrust, valutate le richieste di Fastweb sulla base delle argomentazioni fornite, ha spiegato le modalità per rideterminare le sanzioni come richiesto dal Consiglio di Stato.
In particolare, per la violazione relativa all’attivazione di servizi durante il periodo di recesso senza una richiesta esplicita da parte dell’utente, AGCM ha ritenuto di rideterminare l’importo della sanzione originariamente comminata tenendo conto delle sole condotte per le quali è stata confermata la valutazione di illiceità. Pertanto, tale importo viene ridotto a 288.470 euro.
Inoltre, l’Antitrust ha ritenuto di poter ridurre a un terzo sia l’importo così determinato per la suddetta violazione sia gli importi originariamente irrogati per le altre due violazioni, in considerazione del limitato impatto delle condotte confermate come illecite sui consumatori e della necessità di assicurare l’efficacia deterrente della sanzione.
Sulla base di tali elementi, l’Antitrust ha stabilito che gli importi rideterminati delle sanzioni da irrogare a Fastweb sono pari rispettivamente a 150mila euro, per non aver fornito informazioni chiare e complete prima della sottoscrizione dei contratti, a 96.157 euro, per l’attivazione di servizi durante il periodo di recesso senza una richiesta esplicita da parte dell’utente, e a 150mila euro per non aver reso effettivamente esercitabile il diritto di recesso secondo le modalità prescritte dalla normativa.
In questo modo, dopo che il Consiglio di Stato aveva già annullato la sanzione da 400mila, riducendo l’importo complessivo della multa da rideterminare a 1,6 milioni di euro, adesso l’importo totale della sanzione stabilito dall’Antitrust è stato ulteriormente ridotto a 396.157 euro.
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