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TIM, TAR del Lazio conferma multa Antitrust per Premium, Executive e Magnifica Fibra

Il TAR del Lazio, pronunciandosi sul ricorso presentato da TIM, ha confermato il provvedimento con cui l’Antitrust nel 2022 aveva multato TIM per 1 milione di euro, per pratiche commerciali scorrette nel pubblicizzare le sue offerte di rete fissa Premium, Executive e Magnifica, in quanto il Tribunale ha respinto tutte le richieste di annullamento del provvedimento avanzate dall’operatore.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio relativa al ricorso presentato nel 2023 da TIM è stata pubblicata lo scorso 30 Maggio 2025 (ecco il documento completo), in seguito alla decisione presa nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2025.

L’operatore aveva quindi presentato ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento dei provvedimenti adottati nel 2022 dall’AGCM nei suoi confronti.

Infatti, come già raccontato da MondoMobileWeb, in seguito al procedimento PS12231, avviato il 22 Dicembre 2021, con il bollettino settimanale numero 44/2022, pubblicato il 21 Novembre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva reso noto il Provvedimento n. 30376 contro TIM, con cui ha inflitto una multa di 1 milione di euro all’operatore telefonico, relativamente ad alcune pratiche commerciali ritenute scorrette, segnalate anche da Iliad Italia, nel pubblicizzare le sue offerte di rete fissa lanciate il 25 Ottobre 2021, denominate rispettivamente TIM Premium, Executive e Magnifica Sperimentazione, ormai non più sottoscrivibili.

Per l’Autorità ci sarebbe stata l’omissione informativa del fatto che le chiamate di base erano tariffate a consumo con le offerte TIM Premium e TIM Executive, mentre per quanto riguarda Magnifica veniva contestata l’omissione delle limitazioni tecniche correlate alla modalità in sperimentazione dell’offerta in Fibra FTTH XGS-PON fino a 10 Gbps.

Secondo l’Antitrust il comportamento di TIM si configurava come una violazione degli articoli 21, comma 1, lett. b) e d) e 22, comma 2, del Codice del Consumo per l’attività promozionale effettuata tramite sito web per le tre offerte Premium, Executive e Magnifica, e tramite spot televisivo solo per quanto riguarda Magnifica, “non essendo state fornite in maniera immediatamente visibile le informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole”.

L’Antitrust aveva quindi deciso che la condotta descritta e posta in essere da TIM costituiva, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, sanzionando l’operatore con una multa pari a 1 milione di euro.

Le contestazioni di TIM e la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso

Nel dettaglio, con il suo ricorso al TAR del Lazio, TIM ha impugnato il provvedimento dell’Antitrust, articolando quattro motivi di ricorso:

  • il primo, di carattere procedurale, con cui è stato censurato il fatto che l’Autorità abbia acquisito la memoria finale della segnalante Iliad successivamente alla scadenza del termine perentorio di conclusione della fase istruttoria;
  • il secondo motivo concernente il rigetto degli impegni e il rigetto dell’istanza di riesame;
  • il terzo motivo con cui è contestata la sussistenza dei caratteri di scorrettezza e ingannevolezza nell’attività promozionale posta in essere per le offerte fibra Premium, Executive e Magnifica;
  • l’ultimo motivo attinente alla quantificazione della sanzione irrogata.

Come riportato nella sentenza, si sono costituite in causa, per resistere al ricorso, l’AGCM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e Iliad Italia.

Il TAR del Lazio ha ritenuto il ricorso di TIM infondato, spiegando le motivazioni per cui le richieste dell’operatore sono state respinte.

Con il primo motivo, TIM lamentava la violazione dei principi di buon andamento, del giusto processo e del diritto di difesa, in quanto l’Autorità, nel valutare le condotte poste in essere da TIM, avrebbe tenuto conto anche delle osservazioni formulate da Iliad nella sua memoria finale, nonostante quest’ultima fosse stata depositata tardivamente in data 13 Settembre 2022, quindi oltre il termine di chiusura della fase istruttoria, fissato per il 12 Settembre 2022.

Tuttavia, il TAR ha ritenuto infondato questo motivo, in quanto la memoria finale di Iliad Italia è stata inviata all’Autorità tramite PEC proprio in data 12 Settembre 2022, dunque rispettando il termine finale prefissato.

Tramite il secondo motivo di ricorso, TIM censurava le decisioni assunte dall’Autorità di rigettare gli impegni presentati e di non accogliere l’istanza di revisione della precedente decisione negativa.

Si ricorda infatti che, in seguito all’apertura del procedimento Antitrust, TIM aveva deciso di presentare il 23 Febbraio 2022 degli impegni. Tuttavia, la proposta di impegni è stata rigettata dall’Autorità il 27 Aprile 2022, con comunicazione a TIM in data 28 Aprile 2022.

TIM aveva poi presentato, il 3 Maggio 2022, un’istanza di riesame del rigetto degli impegni, successivamente integrata il 12 Maggio 2022. Anche in questo caso, però, l’AGCM aveva rigettato l’istanza di TIM di riesame degli impegni il 31 Maggio 2022.

Nel ricorso al TAR, TIM sosteneva che la decisione di rigetto degli impegni sia illegittima, perché l’AGCM non si sarebbe pronunciata sull’idoneità complessiva degli impegni a rimuovere i profili di asserita scorrettezza, motivando il rigetto esclusivamente in relazione all’impegno numero 5 considerato inidoneo. Inoltre, per l’operatore il rigetto degli impegni sarebbe anche illogico, perché TIM ha ugualmente implementato le misure inserite negli impegni e l’Autorità ha accertato che per effetto di tale implementazione la condotta è cessata al 31 Marzo 2022.

Tuttavia, secondo il TAR del Lazio, le censure avanzate da TIM in merito al rigetto degli impegni non sono fondate.

Il Tribunale ricorda che, secondo giurisprudenza consolidata, l’AGCM gode di ampia discrezionalità nell’accogliere o nel respingere le proposte di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione.

Nel caso di specie, a detta del TAR, la motivazione di ritenuta inidoneità degli impegni presentati da TIM, formulata dall’Autorità, risulta esaustiva e non illogica.

Nel terzo motivo di ricorso TIM contestava la sussistenza dei caratteri di scorrettezza e ingannevolezza nella sua attività promozionale per le offerte Premium, Executive e Magnifica.

Anche in questo caso, per il TAR del Lazio le censure non sono fondate, confermando le conclusioni dell’Antitrust.

Infine, con il quarto e ultimo motivo di ricorso, TIM contestava la quantificazione della sanzione irrogata, pari a 1 milione di euro, che secondo l’operatore violerebbe le previsioni dell’Articolo 27, commi 9 e 13, del Codice di Consumo, nonché dell’Articolo 11 della legge n. 689 del 1981 e sarebbe “sproporzionata e irragionevole”.

Anche in questo caso, secondo il TAR del Lazio, le censure avanzate da TIM sono infondate.

Il Collegio ritiene infatti che l’AGCM, nella spendita del proprio potere discrezionale, si sia attenuta ai criteri individuati dall’articolo 11 della legge 689 del 1981, richiamato dall’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, valorizzando le dimensioni dell’operatore, la gravità della violazione, le condizioni economiche dell’impresa e la pervasività della condotta.

Ad avviso del TAR, quindi, la sanzione complessiva è frutto di un “prudente e ragionevole contemperamento di tutti i fattori di incidenza (positiva e negativa) sul quantum”.

Alla luce delle considerazioni riportate dal TAR del Lazio, tutti i motivi di ricorso di TIM sono stati dichiarati infondati, per cui secondo il Tribunale la domanda di annullamento del provvedimento sanzionatorio deve essere respinta.

Dunque, con questa sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso di TIM, condannando l’operatore telefonico a rifondere le spese di lite in favore dell’AGCM, che si liquidano in complessivi 3000 euro, oltre accessori di legge. Inoltre, il TAR del Lazio ha compensato le spese di lite tra TIM, Iliad Italia e l’AGCOM.

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