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Servizio universale di accesso a Internet: fissata a 20 Mbps la velocità nominale in download

Nella riunione di Consiglio del 5 Dicembre 2023, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha definito il livello del Servizio Universale di Accesso ad Internet a Banda Larga, stabilendo una velocità di connessione nominale (quindi la velocità di picco, non minima) che dovrà essere garantita, sulle reti fisse italiane, da almeno un operatore su tutto il territorio nazionale.

In particolare, la definizione di quello che l’Autorità afferma essere un servizio di accesso adeguato a Internet, necessario per la partecipazione sociale ed economica di tutti i cittadini alla società, in linea con l’Articolo 94, Comma 3, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, era stata sottoposta a consultazione pubblica con la Delibera 421/22/CONS.

Terminato il procedimento istruttorio, con la Delibera 309/23/CONS (ecco il documento completo), pubblicata oggi 14 Dicembre 2023 sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’AGCOM ha stabilito ufficialmente la definizione di una velocità nominale che assicurerà ai consumatori l’accesso adeguato a Internet a banda larga, fissata a 20 Mbps in download.

Secondo quanto spiegato dall’Autorità, tale velocità di connessione è stata definita tenendo conto delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e dei requisiti tecnici necessari a supportare l’insieme minimo di una serie di servizi elencati nell’Allegato 5 del Codice istituito dall’UE, tra cui sono inclusi i servizi di base dell’amministrazione digitale, l’ecommerce, i social media e i servizi di videochiamata.

La velocità nominale di 20 Mbps in download, ha precisato AGCOM, è stata stabilita anche in considerazione delle osservazioni degli operatori, acquisite nell’ambito del procedimento istruttorio.

Questo, con l’obiettivo di garantire ai cittadini il diritto ad usufruire, a un prezzo accessibile, di un adeguato servizio di accesso a Internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale.

La disponibilità di questo Servizio Universale di Accesso a Internet a Banda Larga, con la velocità nominale definita dall’Autorità, dovrà essere garantita, come accennato inizialmente, da almeno un operatore di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, così come previsto dall’Articolo 94, Comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

In questo senso, l’AGCOM ha annunciato che provvederà affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le proprie opzioni tariffarie siano pienamente trasparenti, nonché pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione, disposto dall’Articolo 95, Comma 3, del Codice.

L’Autorità, inoltre, ha anche reso noto che vigilerà sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di accesso a Internet previsti dall’Articolo 94, Comma 1, del Codice, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi dei consumatori.

A questo proposito l’AGCOM, ai sensi dell’Articolo 95, Comma 2, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ha comunicato l’intenzione di adottare delle misure atte a garantire l’accessibilità dei prezzi al dettaglio del nuovo Servizio Universale ai consumatori a basso reddito o con particolari esigenze sociali.

Editing Mattia Castro

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