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Proroga frequenze 3400-3600 MHz degli operatori BWA: arriva la sentenza sui contributi

Il Consiglio di Stato ha giudicato il ricorso proposto da alcuni operatori per riformare la sentenza del TAR in merito all’autorizzazione del MiSE per la proroga dei diritti d’uso di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz in capo a Linkem, Mandarin, Go Internet e Fastweb (per tramite di Aria).

La proroga riguardava la durata dei diritti d’uso per le frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e il TAR aveva in parte accolto i ricorsi di Iliad, TIM e Vodafone annullando il provvedimento del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e il parere dell’AGCOM con riferimento esclusivamente alla parte in cui veniva individuato l’importo dovuto per le proroghe dei diritti d’uso.

La ragione alla base della decisione era che i contributi pagati dagli operatori erano stati considerati particolarmente slegati dal valore delle frequenze scaturito dall’Asta 5G. In altri termini, i valori andranno rideterminati perché risultano eccessivamente distanti dal valore effettivo delle frequenze, stabilito dall’asta competitiva.

Il Consiglio di Stato ha deciso di riunire tutte le censure proposte dagli operatori, poiché ritenute coincidenti tra i diversi appelli (ecco il documento completo).

L’analisi del Consiglio di Stato sulla proroga delle frequenze

Come emerso dalle analisi del Consiglio di Stato, la proroga controversa ha avuto ad oggetto l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3400-3600 MHz per i sistemi BWA (Broadband Wireless Access) in tecnologia WIMAX con scadenza originaria al 2023.

L’istanza era stata presentata già nel 2017 dalle aziende assegnatarie per ottenere una proroga fino al 31 Dicembre 2029.

La norma in materia stabilisce che le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica hanno durata non superiore a 20 anni e sono rinnovabili con proroga (tramite decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori.

I ministeri avevano richiesto il parere dell’AGCOM che a sua volta aveva avviato anche una consultazione pubblica, all’esito della quale veniva adottata un’intesa in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga.

Sulla determinazione del valore dei contributi da applicare, la delibera prevedeva la parametrazione degli stessi alla base d’asta per la procedura di assegnazione dei diritti d’uso della banda “contigua“.

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La decisione del Consiglio di Stato: i contributi per la proroga non vanno riparametrati

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, per quanto riguarda proprio la quantificazione dei contributi, la determinazione “non appare viziata nei termini oggetto di contestazione e di censura da parte della sentenza qui impugnata, risultando coerente sia all’oggetto della proroga, sia al dato temporalmente più vicino e logico, cioè alla base d’asta della successiva procedura di assegnazione delle diverse frequenze, atteso che, al contrario, il prezzo finale di aggiudicazione ha costituito un elemento successivo e quindi non ancora determinato”.

In altri termini, sulla base del principio del tempus regit actum, (locuzione latina traducibile con “il tempo regola l’atto”, con cui si reputa che il diritto processuale in vigore al momento della causa regoli l’actum, ovvero la materia trattata) il Consiglio di Stato non ha condiviso la generica valutazione di assegnazione avvenuta “al di fuori di un confronto competitivo e concorrenziale”.

Inoltre, verificata la sussistenza dei presupposti per procedere alla proroga, la determinazione dell’importo rientrerebbe secondo il CdS esclusivamente nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Dunque, nel caso di specie tali limiti appaiono rispettati proprio perché l’epoca della proroga è anteriore all’aggiudicazione dell’Asta 5G, che ha visto numerose giornate di rilanci con offerte sempre più elevate, per un totale finale di oltre 6,5 miliardi di euro.

Per questa ragione, in appello il CdS ha confermato anche la validità della determinazione del prezzo di proroga delle frequenze di Go Internet, Mandarin, Aria (ora Fastweb) e Linkem, l’unico aspetto inizialmente accolto dal TAR dopo i ricorsi di TIM, Vodafone e Iliad.

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