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TIM, accesso negato ai tabulati telefonici: multa dal Garante della Privacy

TIM ha ricevuto una nuova sanzione dal Garante della Privacy, che è intervenuto a seguito di una richiesta di un cliente che necessitava dei tabulati telefonici per difendersi nell’ambito di un processo penale, ma l’operatore non ha risposto alle istanze negando l’accesso ai dati e di fatto ostacolando l’esercizio del diritto di difesa.

Lo ha reso noto l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) nella sua newsletter pubblicata oggi, 3 Dicembre 2021, anche se il provvedimento di ingiunzione nei confronti di TIM risale allo scorso 11 Novembre 2021.

Nello specifico, TIM dovrà pagare una sanzione di 150 mila euro per aver negato a un cliente l’accesso ai propri tabulati telefonici, necessari per potersi difendere in sede penale.

Il cliente che ha segnalato il comportamento di TIM, intestatario di due utenze di cui una in uso ad un’altra persona, con l’accesso ai tabulati intendeva raccogliere informazioni da produrre in un processo penale a sostegno della propria difesa, volta a dimostrare l’estraneità ai fatti che gli venivano contestati.

Tuttavia, non avendo ricevuto riscontro da TIM alle sue reiterate richieste, il cliente si era rivolto al Garante della Privacy per poter ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del processo penale.

Il Garante, respingendo le giustificazioni presentate da TIM, con un provvedimento urgente del 27 Maggio 2021, aveva dichiarato illecita la condotta di TIM e le aveva ingiunto di soddisfare le richieste del cliente, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

tabulati telefonici TIM

Con il successivo provvedimento sanzionatorio dell’11 Novembre 2021, il Garante ha affermato che i problemi tecnici lamentati da TIM nella gestione delle istanze del cliente e del suo avvocato non possono riflettersi negativamente sul diritto di accesso e sull’effettivo controllo e disponibilità dei propri dati riconosciuti dal Regolamento UE, tanto più in una sede delicata come quella del processo penale”.

Inoltre, sempre ai sensi del Regolamento UE appena citato, secondo il Garante della Privacy non possono rappresentare una condotta idonea i tentativi di contatto telefonico e l’invio di una email ordinaria da parte di TIM per chiedere l’integrazione dell’istanza del cliente, peraltro a quasi 20 giorni dal suo ricevimento.

L’Autorità ricorda infatti che, in base alla normativa europea, il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta.

Il Garante ha inoltre evidenziato che l’operatore non può sindacare nel merito la strategia difensiva dell’imputato che abbia richiesto i dati di traffico.

Nel determinare l’ammontare della sanzione e la pubblicazione del provvedimento l’Autorità ha tenuto in particolare conto la condotta gravemente negligente di TIM per aver trascurato il riscontro a ripetute istanze chiare e motivate e per aver ostacolato l’agevole esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato e di conseguenza il pieno esercizio del suo diritto di difesa, oltre che di alcune recenti analoghe violazioni da parte dello stesso operatore.

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