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Antitrust sospende o rinvia termini di pagamento delle multe per l’emergenza Coronavirus

L’Antitrust italiana, AGCM, nell’adunanza di oggi, 1° Aprile 2020, ha deciso di sospendere o rinviare i termini di pagamento delle sanzioni inflitte con i suoi procedimenti, interpretando così i provvedimenti contenuti nel decreto Cura Italia, per via dell’emergenza Coronavirus.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha infatti reso noto con un comunicato stampa rilasciato in data odierna di aver approvato una comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18 (denominato decreto Cura Italia), in relazione ai termini dei procedimenti e ai termini di pagamento delle sanzioni.

L’articolo 103 del decreto Cura Italia prevede quanto segue: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.

Come sottolineato dall’Antitrust nella sua comunicazione, la norma in questione “dispone una sospensione ex lege del decorso dei termini, procedimentali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque ‘procedimento amministrativo’, che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 Febbraio e il 15 Aprile”. Per effetto di tale norma, la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.

La misura si applica sia al termine di chiusura dei procedimenti sia ai termini di conclusione di precise fasi endo-procedimentali, nonché a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedimentali (come il termine entro il quale provvedere su un’istanza di parte).

La sospensione trova applicazione anche nei confronti dei termini che regolano l’inizio del procedimento. Pertanto, qualunque comunicazione, notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 Febbraio e il 15 Aprile 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 Aprile 2020.

Poiché l’articolo 103 si applica anche ai termini esecutivi, l’Antitrust ha preso provvedimenti soprattutto per quanto riguarda il termine di pagamento delle sanzioni.

In particolare, in materia di concorrenza, i termini per il pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 Febbraio 2020 al 15 Aprile 2020 sono stati prorogati al 1° Ottobre 2020.

Invece, per le sanzioni in materia di tutela del consumatore, il cui pagamento, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione.

Infine, per le sanzioni, tanto di concorrenza quanto di tutela del consumatore, in relazione alle quali è stata concessa la rateazione del pagamento, i termini delle relative rate che scadono nel periodo dal 23 Febbraio 2020 al 15 Aprile 2020 sono sospesi.

Sono esclusi invece dalla sospensione i termini dei procedimenti cautelari. In questa ipotesi, “l’intervento tempestivo dell’Autorità è necessario a impedire il prodursi di un danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai diritti dei consumatori che, nelle more della sospensione, potrebbe invece consolidarsi definitivamente”.

Secondo l’Antitrust, la natura per definizione irreparabile del danno derivante dalla mancata tutela di un interesse pubblico risulterebbe, infatti, “ulteriormente aggravata dal mancato esercizio del potere cautelare”.

Esulano dalla sospensione (la cui finalità è di evitare che l’amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo) anche i termini entro cui le imprese devono ottemperare alla diffida, trattandosi di un’attività che non solo non è amministrativa e non si svolge nell’ambito di un procedimento, ma che è necessaria a rimuovere  dall’ordinamento un illecito anticoncorrenziale o consumeristico.

Come riporta la comunicazione dell’Antitrust, “applicare la sospensione a questi termini significherebbe prolungare ingiustificatamente la durata di una condotta illecita, con conseguente lesione degli interessi alla cui tutela è istituzionalmente preposta l’Autorità”.

La sospensione non si applica allo stesso modo anche al termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un’operazione di concentrazione, in quanto volte a preservare la concorrenza.

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