Rimodulazioni Tariffarie

Rimodulazioni tariffarie: è necessario creare nuove limitazioni?

Se qualche associazione dei consumatori pensava che con l’introduzione della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, nata per l’adeguamento in materia di periodicità delle offerte e del relativo ciclo di fatturazione con mese effettivo, potevano diminuire i casi di modifica unilaterale, si è sbagliato.

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di rimodulazioni tariffarie da parte degli operatori di telefonia. In precedenza veniva semplicemente utilizzata la clausola “in base all’articolo 70 comma 4 del Decreto Legislativo 259 del 2003“, adesso semplicemente viene comunicato “modifica delle condizioni contrattuali“.

Se al consumatore non sta bene potrà chiedere di cambiare operatore, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla modifica contrattuale, senza pagare penali. Però non c’è alcun rimborso dei costi di attivazione e nessun eventuale ripristino dell’offerta tariffaria che si aveva in passato.

In passato i prezzi della telefonia mobile in Italia erano molto più alti rispetto ad ora, ma non è possibile che un cliente venga invogliato ad acquistare un pacchetto tariffario ad un prezzo e dopo pochi mesi il prezzo mensile cambi.

Dopo la modifica unilaterale, il consumatore tende a rivolgersi alla forza vendita che ha proposto il servizio. Molte volte questa non conosce le decisioni prese dall’alto.

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nelle Delibere n. 122/17/CONS del 15 Marzo 2017 e n. 171/17/CONS del 18 Aprile 2017, ha voluto precisare che, nel caso di modifica delle condizioni economiche o contrattuali, gli operatori sono tenuti a comunicare agli utenti interessati il contenuto delle modifiche, insieme alla data di entrata in vigore delle stesse e l’informativa completa sul diritto per recedere dal contratto senza penali. Gli utenti che eserciteranno il recesso non dovranno pagare costi di disattivazione del servizio nè gli importi relativi alle promozioni già godute.

Quindi, i clienti che scelgono di esercitare il diritto di recesso e possiedono un’offerta che include telefono, tablet, modem, o prevede un costo di attivazione a rate, potranno continuare a pagare le eventuali rate residue addebitate con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento prescelto.

I consumatori coinvolti dalle rimodulazioni degli operatori, ricevono la comunicazione tramite SMS. Il consumatore è costretto a controllare le sue sim ricaricabili ogni volta che riceve un sms “sospetto” e verificare ogni 30 giorni che non ci siano stati prelievi indebiti. Molte volte, inoltre, l’sms può anche non essere letto o persino non arrivare se le sim non sono in quel momento utilizzate.

Accade spesso che lo stesso cliente subisca passivamente continue rimodulazioni da parte dello stesso operatore.

Ci sono molti consumatori che hanno subito dallo stesso operatore, una doppia modifica unilaterale in meno di 6 mesi (esempio: prima l’aumento del 9,99% e poi l’aumento di 1,99 euro al mese in cambio di minuti illimitati).

Anche casi di già clienti che, il 13 Luglio 2018, hanno ricevuto un SMS dell’operatore per attivare “1000 minuti e 30 Giga in 4G a 8 euro al mese“, questi hanno accettato e adesso, dopo meno di 10 giorni, ricevono il messaggio di “Modifica delle condizioni contrattuali” con l’offerta diventerà così con “minuti illimitati e 30 Giga in 4G a 9,99 euro al mese“. Ma non sarebbe stato più corretto comunicare direttamente “1000 minuti e 30 Giga in 4G a 8 euro al mese che dopo due rinnovi diventava con minuti illimitati a 9,99 euro al mese“?

Ci sono anche casi di consumatori che, dopo aver ricevuto l’aumento dei costi da parte di un operatore, scelgono di cambiare società di telecomunicazioni per offerte commerciali convenienti per poi subire, dopo poche settimane, un nuovo aumento da parte del nuovo operatore.

MondoMobileWeb, il sito interattivo dei consumatori italiani sulla telefonia, ha sempre ricordato alla sua comunità che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dall’articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Tutti gli operatori, nelle condizioni generali per la fornitura di servizi di telefonia, specificano che hanno il diritto di apportare le modifiche al contratto. C’è un nuovo operatore in Italia che ha deciso di specificare che questa clausola non viene applicata alle offerte tariffarie esplicitamente applicate con la locuzione “Per Sempre“.

Le rimodulazioni tariffarie sono legittime, come abbiamo visto in passato, vengono utilizzate anche dai servizi postali e bancari. Per un’azienda di telecomunicazioni sono necessarie soprattutto per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle piattaforme di rete e/o delle strutture di produzione o di commercializzazione.

Quando un operatore di telefonia mobile continua però sistematicamente a modificare le sue tariffe può generare un senso di sfiducia nel consumatore che potrebbe sviluppare una naturale diffidenza nei confronti di nuove promozioni, anche se più convenienti, perchè ritenute solo temporanee e dunque poco affidabili.

Sarebbe giusto, per fidelizzare il consumatore, non abusare, più volte nel corso dell’anno, dell’articolo 70 comma 4 e delle sue recenti modifiche. Per essere più trasparenti nei confronti del cliente, l’operatore di telefonia mobile, dovrebbe garantire che non modificherà unilateralmente le condizioni contrattuali sottoscritte almeno per un determinato periodo di tempo (per esempio: 24 mesi) dal nuovo contratto sottoscritto, o dall’ultima modifica effettuata.

In più, se il gestore telefonico comunica un vincolo contrattuale al cliente (12 o 24 o 30 mesi), sarebbe necessario che anche l’operatore si impegnasse a rispettare tale vincolo.

E’ necessario creare nuove leggi per limitare nuovi casi di modifiche contrattuali unilaterali da parte degli operatori di telefonia mobile?

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