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WINDTRE, mancato invio informativa annuale: TAR del Lazio conferma sanzione AGCOM del 2021

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di WINDTRE relativo alla sanzione inflitta nel 2021 dall’AGCOM, riguardante il mancato invio dell’informativa annuale con cui ogni operatore è tenuto a ricordare le condizioni e i contenuti della propria offerta attiva, come previsto dalla normativa vigente, confermando così gli accertamenti dell’Autorità.

La sentenza del TAR del Lazio sul ricorso presentato nel 2021 da WINDTRE (ecco il documento completo) è stata pubblicata lo scorso 16 Aprile 2025, in seguito alla decisione presa nella Camera di Consiglio del 7 Marzo 2025.

WINDTRE aveva quindi presentato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento della delibera AGCOM 193/21/CONS, pubblicata il 6 Luglio 2021, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha sanzionato l’operatore con una multa di 174mila euro, per non aver comunicato ai clienti, nei termini e secondo le modalità prescritti, le condizioni economiche delle offerte postpagate e mobili prepagate sottoscritte, violando quanto previsto dall’Art. 71 del Codice in combinato disposto con l’Articolo 3, commi 5 e 6, della delibera AGCOM 252/16/CONS.

Tra le altre cose, la delibera 252/16/CONS prevede infatti che l’operatore debba comunicare, almeno una volta l’anno, in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente. Le comunicazioni, in caso di servizi prepagati, devono avvenire tramite SMS o email, o comunque con modalità che prevedano l’accesso interattivo alla rete internet.

A questo proposito, con il suo ricorso al TAR, oltre che di ogni altro atto presupposto, WINDTRE chiedeva in particolare anche l’annullamento della delibera AGCOM 252/16/CONS e dei relativi allegati, “se interpretata nel senso che l’onere di pubblicare in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile le informazioni prevista ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. possa essere assolto solo mediante comunicazione individuale annuale in forma scritta e per esteso, da parte dell’operatore telefonico, di tutte le condizioni economiche sottoscritte”.

In ogni caso, alcuni mesi dopo la sanzione dell’AGCOM, WINDTRE si era poi adeguata a fine 2021, cominciando a inviare l’informativa annuale come previsto dalla normativa.

Le contestazioni di WINDTRE respinte dal TAR del Lazio

Nel corso del procedimento, è intervenuto ad opponendum Iliad Italia. A questo proposito, per giustificare il suo interesse nell’opporsi al ricorso di WINDTRE, l’operatore ha spiegato al TAR che il procedimento dell’AGCOM che ha portato alla sanzione nei confronti di WINDTRE era stato avviato proprio in seguito ad una segnalazione di Iliad.

In particolare, attraverso questa segnalazione, Iliad rappresentava che la condotta di WINDTRE si poneva in contrasto con gli obblighi normativi e regolamentari sopra indicati, producendo l’effetto di “limitare la facoltà degli utenti di scegliere l’offerta più conveniente sul mercato”, e ottenere un “indebito vantaggio competitivo derivante dal fatto che, a differenza degli operatori che ottemperano alle suddette previsioni, Wind Tre non sostiene gli oneri connessi all’applicazione di un obbligo regolamentare”.

Entrando nel merito della vicenda, il TAR del Lazio ha spiegato che il ricorso di WINDTRE deve essere respinto, riportando le motivazioni.

Con il primo motivo del ricorso, sostanzialmente WINDTRE contestava la legittimità della sanzione inflitta dall’AGCOM, per “Falsa applicazione dell’art. 71, co. 1 del d.lgs. n. 259/2003 nella parte in cui si prevede che gli operatori debbano anche comunicare ai clienti prospetti riepilogativi delle condizioni contrattuali; Falsa applicazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003 ed illegittimità per incompetenza, non rientrando nelle prerogative dall’AGCOM il potere di introdurre oneri ulteriori rispetto alla pubblicazione delle informazioni; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, palese irragionevolezza della motivazione e manifesta violazione del principio di proporzionalità per avere l’AGCOM ritenuto obbligatoria una comunicazione ad hoc riepilogativa di informazioni già comunicate o comunque disponibili; sviamento dalla causa tipica”.

Tuttavia, il TAR ha stabilito che tutto ciò non può essere accolto, in quanto la violazione risulta accertata dall’AGCOM ed è in sostanza incontestata da WINDTRE.

Dunque, il Tribunale Amministrativo Regionale afferma che AGCOM ha correttamente accertato che, nel corso del 2020, Wind Tre non ha inviato ai propri clienti di telefonia fissa e mobile l’informativa annuale in merito alle condizioni economiche applicate, in violazione dell’Articolo 3, commi 5 e 6, della delibera 252/16/CONS.

Infine, secondo il TAR è corretta la tesi difensiva di AGCOM secondo cui WINDTRE non può sottrarsi alle prescrizioni regolamentari invocando le previsioni del nuovo regolamento di cui alla delibera AGCOM 457/24/CONS, non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, risalente al 2020, secondo il principio “tempus regit actum”.

Anche la contestazione di WINDTRE sull’importo della sanzione stabilita dall’AGCOM, ritenuta “sproporzionata ed ingiusta”, è stata respinta dal TAR del Lazio, che l’ha ritenuta infondata.

In conclusione, secondo il TAR del Lazio il ricorso presentato da WINDTRE deve essere respinto per l’infondatezza delle contestazioni e la coerenza dei provvedimenti gravati rispetto al quadro normativo di settore, che sono stati ritenuti proporzionati ai fatti contestati ed accertati a carico dell’operatore.

Alla luce delle considerazioni esposte nella sua sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso di WINDTRE, condannando l’operatore ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che liquida in euro 3000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.

Inoltre, il TAR ha compensato le spese di lite rispetto all’interveniente Iliad Italia.

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