L’IAP, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ha pubblicato un’ingiunzione del Comitato di Controllo sull’offerta di Kena Mobile pubblicizzata sulle reti Mediaset. Secondo l’Istituto, si tratta di una comunicazione commerciale ingannevole, in quanto “manifestamente contraria” all’articolo 2 del codice.
Il Comitato di Controllo ha ritenuto la comunicazione “Passa a Kena Mobile” di Giugno 2020, in onda sulle reti Mediaset, come una comunicazione commerciale ingannevole secondo il sopra citato punto 2 del Codice.
Il telecomunicato invita infatti a passare a Kena Mobile promettendo 70 Giga di traffico dati, minuti ed SMS illimitati con l’offerta operator attack a 5,99 euro al mese.
Come evidenzia l’IAP, però, la comunicazione non specifica che l’offerta è appunto disponibile solo per alcuni target di clienti, provenienti da un elenco ben preciso di operatori, dal quale, prosegue l’Istituto, “risultano esclusi quelli più diffusi”.
Di seguito, la motivazione dell’ingiunzione dell’IAP nei confronti di TIM e Publitalia ’80 SpA per la pubblicità di Kena Mobile:
“Il messaggio Kena Mobile non esplicita in modo chiaro che l’offerta al prezzo indicato è disponibile solo per chi proviene da un elenco ben preciso di operatori, dal quale risultano esclusi quelli più diffusi.”
Più nel dettaglio, la comunicazione violerebbe l’articolo 2 del Codice in quanto si tratta di un’offerta riservata a uno specifico pubblico, presentata come potenzialmente valida per tutti.
A tal proposito, la scelta di utilizzare il termine “a partire da” relativamente al prezzo e di inserire un disclaimer in basso con scritto “L’offerta è soggetta a condizioni in base all’operatore di provenienza” non risulta secondo l’IAP come sufficientemente idonea a veicolare una comunicazione corretta e trasparente, costringendo il consumatore a cercare altrove ulteriori informazioni.
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Si evidenzia che quella espressa dall’IAP è un’ingiunzione del Comitato di Controllo, e non una pronuncia come accaduto in altri casi, che però produce come effetto l’immediata cessazione della diffusione del messaggio scorretto, come evidenziato sul sito dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
L’articolo 2 violato da TIM è quello relativo alla comunicazione commerciale ingannevole e sancisce che la pubblicità debba evitare ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, ad esempio tramite omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, soprattutto con riferimento alle caratteristiche, al prezzo e altri dettagli del prodotto o servizio.
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