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Fastweb e FiberCop: AGCOM archivia la controversia e avvia un Tavolo tecnico

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha annunciato l’avvio di un Tavolo tecnico dedicato alla definizione delle evidenze probatorie che FiberCop deve fornire nella gestione degli ordini di attivazione e assistenza sulla rete fissa, a seguito di una controversia con Fastweb precedentemente archiviata per sopravvenuta improcedibilità.

La novità è stata comunicata dall’Autorità l’8 Ottobre 2026 nel quale viene confermato che la prima riunione del Tavolo tecnico è prevista per il 9 Novembre 2026.

L’iniziativa era stata disposta con la delibera 45/26/CIR del 7 Luglio 2026, pubblicata il 15 Settembre 2026, attraverso la quale AGCOM aveva archiviato il procedimento relativo alla controversia tra Fastweb e FiberCop, senza pronunciarsi nel merito delle contestazioni.

Nonostante l’archiviazione, l’Autorità aveva infatti individuato alcune questioni di carattere regolatorio meritevoli di approfondimento, riguardanti in particolare le modalità con cui FiberCop deve documentare le cause che possono giustificare la sospensione degli ordini e l’eventuale esclusione delle proprie responsabilità per il mancato rispetto dei livelli di servizio.

La controversia tra Fastweb e FiberCop

La vicenda ha avuto origine da un’istanza presentata da Fastweb il 31 Marzo 2025, acquisita da AGCOM il successivo 1° Aprile 2025, con cui l’operatore aveva richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti di FiberCop.

Secondo quanto riportato nella delibera 45/26/CIR, Fastweb contestava a FiberCop presunte condotte illecite nella fornitura dei servizi di provisioning e assurance, ossia nelle attività di attivazione e gestione tecnica dei servizi e degli interventi di assistenza.

In particolare, secondo Fastweb, FiberCop avrebbe effettuato sospensioni e rimodulazioni strumentali degli ordini di lavoro (Order of Work, OL) e delle segnalazioni di guasto (Trouble Ticket, TT), con l’effetto di dimostrare soltanto formalmente il rispetto degli accordi sui livelli di servizio (Service Level Agreement, SLA) ed evitare il pagamento delle penali previste in caso di mancato rispetto degli stessi.

Si tratta delle contestazioni avanzate da Fastweb nell’ambito del procedimento, sulle quali AGCOM non ha espresso una decisione nel merito.

Nel corso dell’istruttoria, FiberCop ha presentato le proprie osservazioni, contestando inizialmente anche la possibilità di procedere con l’esame della controversia. Questa contestazione è stata tuttavia respinta da AGCOM nel Maggio 2025.

FiberCop aveva inoltre contestato la propria legittimazione passiva per il periodo successivo al 2023, alla luce delle modifiche societarie intervenute nel 2024 nell’ambito della separazione della rete fissa di TIM.

Su questo punto, durante il procedimento, Fastweb ha accolto l’eccezione di FiberCop, concordando di circoscrivere la controversia al solo anno 2023.

Le parti hanno successivamente partecipato a diverse udienze e interlocuzioni, anche per valutare una possibile soluzione concordata, senza tuttavia raggiungere un accordo.

Perché AGCOM ha archiviato il procedimento

Il procedimento è proseguito fino al Giugno 2026, quando la Direzione Reti e servizi di comunicazioni elettroniche di AGCOM ha concluso l’istruttoria di merito, trasmettendo gli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Il 22 Giugno 2026, prima della trattazione della controversia da parte della Commissione, FiberCop ha comunicato la decisione di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per sottoporre alla stessa le questioni oggetto della controversia, trasmettendo il giorno successivo copia dell’atto notificato.

Questa circostanza ha determinato la sopravvenuta improcedibilità dell’istanza, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del Regolamento AGCOM sulle controversie tra operatori, di cui alla delibera 449/16/CONS.

La disposizione prevede infatti che, qualora una delle parti proponga un’azione davanti all’Autorità giudiziaria per la medesima controversia, anche soltanto in parte, la domanda presentata ad AGCOM diventa improcedibile.

Di conseguenza, con la delibera 45/26/CIR, adottata il 7 Luglio 2026, l’Autorità ha disposto l’archiviazione del procedimento.

L’archiviazione, pertanto, non costituisce una valutazione sulla fondatezza delle contestazioni avanzate da Fastweb o delle posizioni sostenute da FiberCop.

Il Tavolo tecnico sulle responsabilità di FiberCop

Nonostante l’improcedibilità della controversia, durante l’istruttoria AGCOM ha rilevato la mancanza di una definizione puntuale degli strumenti di prova e delle modalità con cui FiberCop deve presentarli per giustificare determinate sospensioni degli ordini.

La questione riguarda, in particolare, i casi nei quali FiberCop invoca una causa di esclusione della propria responsabilità, con il conseguente mancato riconoscimento delle penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio.

Per affrontare questa problematica, AGCOM ha quindi previsto l’istituzione di uno specifico Tavolo tecnico di confronto con gli operatori interessati, eventualmente anche con il contributo dell’Organo di Vigilanza di FiberCop.

L’obiettivo è definire le evidenze probatorie che FiberCop dovrà fornire nella lavorazione degli ordini di provisioning e assurance, secondo criteri di oggettività, trasparenza, equità e ragionevolezza.

In particolare, il confronto riguarderà le sospensioni motivate da causa cliente, causa terzi e causa forza maggiore, oltre a eventuali ulteriori tipologie di causali.

La questione delle causali di sospensione degli ordini era già stata affrontata dall’Autorità nell’ambito della delibera 19/24/CIR del 12 Giugno 2024, relativa all’approvazione delle offerte di riferimento di TIM per i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa degli anni 2022 e 2023.

In tale occasione, AGCOM aveva esaminato anche le causali di causa terzi e causa di forza maggiore, successivamente richiamate nell’ambito della controversia tra Fastweb e FiberCop.

Il nuovo Tavolo tecnico si inserisce quindi in un percorso regolatorio già avviato dall’Autorità, con l’obiettivo di approfondire le modalità di documentazione delle circostanze che possono determinare la sospensione degli ordini.

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