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WindTre, sì all’antenna a Giardini Naxos (Messina): il TAR accoglie il ricorso

Il TAR Sicilia, sezione prima di Catania, ha recentemente pronunciato la sua sentenza su un caso di divieto di installazione di un’antenna WindTre e Galata nel Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Nel mese di Gennaio 2020, le aziende Galata e WindTre, hanno visto negata la richiesta di installazione di una stazione radio base nel territorio comunale.

Nello specifico, l’ufficio competente aveva espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione e su ogni atto connesso, per una non conformità dell’antenna alle previsioni urbanistiche dell’ente. Ciò poiché l’installazione dell’impianto si sarebbe posta “in evidente contrasto con le norme di attuazione del P.R.G. costituendo lo stesso elevazione a breve distanza dai fabbricati limitrofi stante anche l’esigua larghezza stradale”.

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WindTre

Galata e WindTre hanno richiesto l’annullamento innanzitutto poiché il provvedimento di diniego sarebbe stato comunicato oltre il novantesimo giorno previsto per la formazione del silenzio-assenso, e anche per eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto sulla base delle ragioni esposte dal Comune non sarebbe agevolmente comprensibile la violazione causata dall’installazione dell’impianto.

In seguito alla trattazione, il TAR ha accolto il ricorso di Galata e WindTre (si segnala che quest’ultima non si è costituita in giudizio) definendolo fondato sul fronte del ritardo della comunicazione sopra accennato.

Infatti, il provvedimento impugnato è stato emesso il 24 Gennaio 2020, ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla data di consegna a mezzo pec dell’istanza, giunta il 25 Ottobre 2019. A tal proposito, evidenzia il TAR, che il termine decorre dal momento in cui si riceve istanza e non dalla data della sua protocollazione, come sosteneva il Comune.

Come ricordato, le istanze di autorizzazione relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti si intendono sempre accolte entro 90 giorni se non viene comunicato un provvedimento di diniego e per questa ragione il provvedimento successivo risulta illegittimo e dunque è stato annullato dal TAR.

Nonostante la sentenza, pubblicata il 28 Aprile 2020, con compensazione delle spese tra le parti, il Tribunale Amministrativo ha ricordato che rimangono fermi in capo al Comune tutti gli altri poteri di autotutela, qualora ne ricorressero i necessari presupposti formali e sostanziali.

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