Di recente, AGCOM ha approvato la proposta di impegni presentata da Vodafone Italia nell’ambito di un procedimento sanzionatorio con cui l’Autorità contestava all’operatore la violazione degli obblighi in materia di trasparenza precontrattuale in merito alle offerte di rete mobile abbinate all’acquisto di un dispositivo a rate disponibili online sul suo sito.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) lo ha reso noto con la delibera 485/24/CONS (ecco il documento completo), pubblicata lo scorso 17 Gennaio 2025 ma risalente all’11 Dicembre 2024, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Vodafone Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 9/23/DTC”.
Come già raccontato da MondoMobileWeb, lo scorso 27 Settembre 2024 sul sito di AGCOM era stata pubblicata la determina numero 25/24/DTC, con cui era stata pubblicata la proposta di impegni di Vodafone Italia, grazie ai quali l’operatore intende superare le criticità riscontrate in materia di trasparenza precontrattuale in merito alle offerte di rete mobile abbinate all’acquisto di un dispositivo a rate.
Si ricorda che nel frattempo Vodafone Italia è diventata parte del Gruppo Swisscom, in seguito al closing dell’operazione di acquisto da parte della società di telecomunicazioni svizzera, già proprietaria di Fastweb in Italia, avvenuto il 31 Dicembre 2024, come annunciato ufficialmente il 2 Gennaio 2025. In questo modo, è cominciato ufficialmente il processo di integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia, con la creazione del nuovo corporate brand Fastweb + Vodafone.
Come ricorda l’Autorità, il procedimento sanzionatorio nei confronti dei Vodafone Italia era stato aperto grazie all’atto di accertamento e contestazione numero 9/23/DTC, del 29 Dicembre 2023, notificato in data 3 Gennaio 2024 all’operatore, per la violazione dell’Articolo 98–quindecies, comma 1, del Codice delle Comunicazioni, e dell’Articolo 1, comma 3-ter, del d.l. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 40/2007.
Nello specifico, l’Autorità aveva contestato a Vodafone Italia di non aver reso informazioni complete, chiare ed esaustive in merito alle offerte di rete mobile abbinate all’acquisto di un apparecchio, omettendo, in particolare, di pubblicare il prezzo complessivo degli apparati terminali inclusi nel pacchetto e, in modo comprensibile, l’entità dello sconto pubblicizzato dall’operatore e recuperato in caso di recesso.
Inoltre, secondo l’accusa dell’AGCOM, l’operatore ha imposto, in caso di esercizio del diritto di recesso, un meccanismo non equo di restituzione degli sconti praticati sui dispositivi inclusi nel pacchetto, in quanto non legati a importi periodici previsti dall’offerta, la cui entità varia nel corso della durata contrattuale.
In questo caso, infatti, per effetto dell’esercizio del diritto di recesso, secondo l’Autorità si realizza una discrepanza tra quanto l’operatore si aspettava di realizzare mensilmente (nell’ipotesi in cui il contraente avesse mantenuto in vita il contratto fino alla sua naturale scadenza) e quanto effettivamente realizzato fino alla data del recesso.
A questo proposito, nella delibera pubblicata nei giorni scorsi, l’Autorità ricorda il quadro normativo e regolamentare in vigore relativamente alla trasparenza sull’acquisto di dispositivi a rate.
Dunque, in seguito all’apertura del suddetto procedimento sanzionatorio da parte dell’AGCOM, Vodafone Italia ha potuto presentare una proposta preliminare e poi la proposta di impegni definitiva in data 23 Aprile 2024, dopo essere stata ascoltata in audizione il 9 Aprile 2024.
Come prevede il Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni, la presentazione di una proposta di impegni è “finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anti competitive dell’illecito attraverso idonee e stabili misure”.
Il contenuto della proposta definitiva di impegni di Vodafone Italia (ecco il documento completo), è stato pubblicato con la determina direttoriale numero 25/24/DTC, del 26 Settembre 2024, pubblicata in data 27 Settembre 2024 sul sito web dell’Autorità, per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
L’Autorità ricorda che per ottenere l’ammissibilità degli impegni è necessario che la condotta sia cessata: a questo proposito, Vodafone Italia, nella proposta preliminare di impegni, ha dato atto della previa cessazione della condotta, atteso che, dal 9 Ottobre 2023 non vende più smartphone, in abbinamento a offerte di rete mobile, tramite il proprio sito web.
La consultazione si è conclusa in data 28 Ottobre 2024 e l’unico operatore che ha presentato nei termini previsti le proprie osservazioni è stato Iliad Italia, cui è seguita la replica di Vodafone, acquisita dall’Autorità il 15 Novembre 2024.
In via preliminare, Iliad Italia ha osservato, alla luce di un esame complessivo degli impegni presentati da Vodafone, che i principi stabiliti dalla normativa applicabile, così come confermati dalla giurisprudenza, non siano stati rispettati per i seguenti motivi:
Nel merito delle singole misure, Iliad ha poi spiegato perché queste non sarebbero idonee a superare le criticità riscontrate dall’AGCOM.
Rispetto alle osservazioni di Iliad, Vodafone Italia ha quindi presentato all’AGCOM la sua replica, in cui sostanzialmente respinge le accuse di Iliad Italia.
AGCOM conferma in via preliminare che, al momento della presentazione della proposta preliminare di impegni, Vodafone ha dato atto della previa cessazione della condotta contestata.
Come detto, infatti, essa riguarda la mancata informativa agli utenti in merito alle offerte di rete mobile abbinate all’acquisto di un apparecchio sul sito web di Vodafone Italia, con omissione del prezzo complessivo degli apparati terminali inclusi nel pacchetto e, in modo comprensibile, dell’entità dello sconto pubblicizzato e recuperato in caso di recesso.
Vodafone Italia, come appurato anche dalla Direzione dell’AGCOM già in fase preistruttoria, e quindi prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, dal 9 Ottobre 2023 non vende più smartphone, in abbinamento a offerte di rete mobile, tramite il proprio sito ufficiale.
L’AGCOM specifica quindi che la promozione cui fa riferimento Iliad, ossia Smartphone Easy, non risulta riconducibile alla casistica oggetto del procedimento.
L’Autorità ha poi fornito le sue valutazioni conclusive nel merito dei singoli impegni presentati da Vodafone Italia, anche in seguito a quanto emerso dalla consultazione pubblica.
Sostanzialmente, l’AGCOM non ha accolto i rilievi di Iliad Italia, ritenendo invece apprezzabili i cinque impegni presentati da Vodafone Italia, condividendo così le spiegazioni fornite nella replica dell’operatore.
In conclusione, l’AGCOM ha ritenuto che gli impegni presentati da Vodafone Italia risultano, a una valutazione complessiva, idonei a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza del settore, rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell’illecito attraverso idonee e stabili misure, le quali vanno a migliorare le attuali previsioni normative e regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali relative alla vendita di apparecchi, anche se inclusi in offerte a “pacchetto”.
In particolare, l’Autorità sottolinea che gli impegni assunti da Vodafone Italia comportano anche “tangibili e sostanziali benefici” per l’utenza finale.
Dunque, con la delibera 485/24/CONS pubblicata il 17 Gennaio 2025, l’AGCOM ha deciso che gli impegni presentati il 23 Aprile 2024 da Vodafone Italia sono approvati e resi obbligatori per l’operatore, nei termini descritti e allegati al provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.
L’Autorità esaminerà con cadenza periodica l’attuazione degli impegni per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla istituzione dell’Unità di monitoraggio.
Il procedimento sanzionatorio di cui all’atto di contestazione numero 9/23/DTC è sospeso fino alla verifica dell’effettivo adempimento degli impegni.
Vodafone Italia è gravata dell’obbligo di realizzare quanto previsto nel documento definitivo di impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato al provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del provvedimento all’operatore.
Ai sensi dell’Articolo 18, comma 3, del Regolamento allegato alla delibera 286/23/CONS, l’accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli stessi, la sanzione ai sensi dell’art. 30 del Codice per l’inottemperanza all’ordine di esecuzione di cui all’art. 17, comma 6, del citato Regolamento e la continuazione del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata.
Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora l’organo collegiale accerti che l’approvazione degli Impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall’operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.
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