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Sanzione a Optima per pratica commerciale scorretta: conguagli poco chiari nell’offerta tutto in uno

L’istruttoria sull’offerta tutto in uno di Optima Italia, Optima VitaMia, si è conclusa e l’Antitrust ha stabilito per l’azienda il pagamento di una sanzione da 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta.

L’offerta Optima VitaMia, che propone fornitura di energia, gas, telefonia fissa/mobile e internet, è stata promossa nelle sue campagne commerciali come un’offerta flat, vale a dire a tariffa fissa, enfatizzando la costanza dell’importo mensile.

Tuttavia, l’AGCM ha riscontrato che l’azienda ometteva di indicare alcuni limiti della proposta commerciale, come la presenza di una durata minima annuale e la perdita dei consumi risparmiati di valore superiore al bonus iniziale, o ancora l’esistenza di un conguaglio a fine anno e di consumi extra-soglia.

Dunque, l’offerta Optima VitaMia rischiava, secondo l’Antitrust, di indurre in errore i clienti, suggerendo un’offerta con canone fisso, senza costi extra, laddove invece l’importo mensile costante veniva talvolta incrementato da ulteriori costi accessori.

Ma oltre alla promozione stessa dell’offerta Optima VitaMia, la dinamica della fatturazione a conguaglio è stata ritenuta poco trasparente. L’Autorità ha infatti ricevuto molte segnalazioni di consumatori o associazioni che lamentavano dei veri e propri errori di stima o il mancato conteggio di alcuni consumi. Nello specifico:

“il professionista avrebbe aggiornato il “Conto Relax” in funzione dei consumi effettuati dagli utenti, in alcuni casi, solo dopo circa un anno dall’attivazione, in altri casi, solo al momento della disattivazione dell’utenza, procedendo, nell’ipotesi di saldo finale negativo del suddetto conto, a conguagli di importi anche molto ingenti”.

Si ricorda infatti che il Conto Relax prevede che il cliente paghi lo stesso importo nonostante le eventuali variazioni delle abitudini di consumo. Così, le quantità consumate in eccedenza rispetto alla taglia mensile vanno bilanciate da quelle non consumate. E alla scadenza del periodo contrattuale o al momento del recesso anticipato, viene effettuato un conguaglio sulla base dei consumi generati nell’intero anno, siano essi consumi effettivi o stimati.

La taglia, e dunque il prezzo, viene personalizzata anche sulla base di dati di potenza media risultanti dalle fatture precedenti. Ma secondo quanto osservato dall’AGCM, tale configurazione dell’offerta attribuisce spesso una taglia errata, che si ripercuote poi sui conguagli di fine periodo contrattuale.

optima sanzione

Per il recesso anticipato, invece, Optima Italia calcola i consumi in eccesso, ma non riconosce quelli sotto-soglia, eseguendo dunque addebiti maggiori rispetto a quanto risulterebbe invece dal meccanismo di compensazione su cui si basa il Conto Relax. Così facendo, il consumatore non è tenuto a pagare alcun conguaglio solo nel caso in cui la sua utenza registri sempre dei saldi positivi.

Le pratiche fin qui descritte risultano, secondo l’Antitrust, in violazione con il Codice del Consumo, poiché l’informativa promozionale è ingannevole e la pratica commerciale stessa riveste carattere di aggressività. Gli importi, infatti, oltre che rilevanti, sarebbero anche non prevedibili e non controllabili, a causa di una taglia spesso definita in maniera poco precisa.

Per stabilire l’ammontare della sanzione, l’AGCM ha tenuto conto della dimensione economica di rilievo di Optima Italia, che ha realizzato un fatturato di 213 milioni di euro nel 2017. Per quanto concerne la gravità della condotta, si è tenuto conto della vasta diffusione del messaggio promozionale tramite TV, radio e internet e della specificità dei settori interessati, in cui i consumatori si trovano in uno stato di evidente asimmetria informativa.

Per finire, sono state considerate le misure adottate da Optima, nel corso del procedimento, per sanare o attenuare i profili considerati illegittimi.

Per questa ragione, è stata fissata una sanzione di un milione di euro che tiene conto della durata e della gravità dell’infrazione. Inoltre, l’AGCM ha vietato la diffusione o continuazione della pratica commerciale descritta, ordinando all’azienda di comunicare entro sessanta giorni le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida.

Aggiornamento del 3 Aprile 2019: Optima Italia sulla sanzione AGCM: l’azienda impugnerà il provvedimento al TAR

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