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Tim: giudicato antisindacale il comportamento sul rinnovo della contrattazione di secondo livello

Tim sarebbe stata responsabile di comportamenti antisindacali nella procedura di ricontrattazione aziendale. A dichiararlo un decreto del giudice del lavoro Flavio Baraschi a cui il Sindacato Lavoratori della Comunicazione (Slc) Cgil è ricorso.

In particolare, ad ottobre 2016 Tim (Telecom Italia)  ha recesso unilateralmente dai contratti aziendali in vigore del 14 e 15 maggio 2008, proponendo una bozza di rinnovo da far sottoscrivere alle rappresentazioni sindacali. Da quel momento Tim avrebbe avviato una fase di confronto con alcune organizzazioni sindacali (Fistel Cisl, Uilcom Uil, ecc.), senza aver coinvolto la Slc Cgil e il coordinamento nazionale Rsu (la rappresentanza sindacale presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato che si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori).

Non condividendo le proposte fornite dalle parti sociali, Tim ha provveduto alla scrittura di un regolamento il cui testo imputava alle organizzazioni sindacali dei comportamenti omissivi tali da non favorire il rinnovo dei contratti di secondo livello (che vanno ad integrare i contratti collettivi nazionali di lavoro).

Oltre alle problematiche relative alla mancata costituzione di TIM come parte in causa, giustificata da quest’ultima dal fatto che la notifica di Slc Cgil non era stata comunicata dall’organo preposto alla gestione della posta elettronica certificata di TIM, il decreto del giudice del lavoro ha mostrato come TIM abbia comunicato ai propri dipendenti l’adozione di un regolamento che preannunciava una ricontrattazione di secondo livello. Tale bozza prevedeva tra le molteplici materie la modifica del controllo a distanza, l’obbligo di fruizione di ferie e permessi senza la possibilità di perderli in caso di mancata fruizione, la sospensione degli scatti di anzianità, ecc. Queste misure parrebbero spiegate dalla politica di riduzione dei costi prevista dal piano aziendale 2016-18.

All’interrogazione parlamentare dell’on. Lombardi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Poletti aveva affermato che la bozza non sarebbe stata definitiva e che il Ministero avrebbe monitorato la situazione per la tutela dei diritti dei lavoratori. Successivi incontri di “ricognizione comune sulla situazione sindacale in atto” hanno visto la partecipazione di molte associazioni sindacali, ma non di Slc Cgil e del Coordinamento Nazionale Rsu, organo la cui funzione è proprio quella di impegnarsi nella contrattazione di secondo livello.

Suddetta esclusione, contraria alle disposizioni di legge che tutelano il pluralismo sindacale, rappresenta la violazione in base alla quale TIM è stata condannata al pagamento delle spese della presente procedura legale per 3513 euro, maggiorati del 15% di ulteriori spese, IVA e del 4% di CPA (Cassa Previdenza Avvocati). A TIM è inoltre inibita la possibilità, ai sensi del Protocollo sulle relazioni industriali del 23 giugno 2016, di negoziare o trattare le materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro con soggetti diversi previsti dal Protocollo stesso. TIM è stata anche obbligata a pubblicare il decreto su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale a proprie spese e ad affiggerlo nei locali aziendali.

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