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Agcom contro il rinnovo ogni 28 giorni anzichè 30 giorni per la telefonia fissa

L’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa deve essere il mese, affinché l’utente possa avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi.

È quanto ha deliberato il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito della relazione del Commissario Francesco Posteraro. Alla luce dell’evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, l’Autorità ha infatti ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione.

Tenuto conto delle differenze in termini di trasparenza e controllo della spesa da parte dell’utenza tra il settore della telefonia mobile (in cui la maggior parte del traffico è prepagato) e quello della telefonia fissa (contratti in abbonamento e costi post-pagati), l’Autorità ha dunque individuato nel mese il periodo temporale minimo per consentire all’utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati e un tempo di invarianza nel rinnovo del presso offerto dagli operatori.

Considerate le caratteristiche specifiche del mercato di telefonia fissa, in cui anche per i servizi all’ingrosso vale la regola mensile, secondo l’Autorità una imputazione dei costi dei servizi fatturati agli utenti su un periodo diverso da quello mensile riduce le condizioni di trasparenza e corretta informazione per gli utenti, determinando un notevole impatto non solo in fase precontrattuale, ma anche sul controllo della spesa dovuto in fase di esecuzione del contratto.


Per quanto riguarda invece la telefonia mobile, Agcom ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni, ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell’offerta. L’Autorità ha altresì stabilito, nei casi di offerte di telefonia mobile che abbiano cadenza diversa da quella mensile, l’obbligo per gli operatori di informare l’utente, tramite l’invio di un sms, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta.

Nel caso di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa, prevale la cadenza prevista per quest’ultima, ovvero su base mensile. Agcom ha stabilito un periodo temporale di novanta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole.

Con misure di carattere generale, infine, il Consiglio dell’Autorità è intervenuto in materia di conoscibilità del credito residuo. A tale proposito Agcom ha deciso che gli utenti debbano conoscere gratuitamente il proprio credito tramite una pagina ad accesso riservato consultabile nel sito web dell’operatore o tramite applicazioni dedicate, nonché attraverso un messaggio informativo inviato dal numero telefonico di assistenza clienti o via sms gratuito.

Comunicato Stampa AGCOM

Documenti Ufficiali: DELIBERA n. 121/17/CONS

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